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Decisione

16.2006.41

contratto di lavoro - rivendicazione di un maggior salario a dipendenza delle qualifiche professionali

27 novembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

15 febbraio 2006 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo

della Riviera per ottenere il pagamento di fr. 1597.90 rivendicati quale

differenza tra il salario effettivamente percepito e quello di sua spettanza

sulla base del CCL al quale la convenuta è assoggetta, essendo egli in possesso

di un certificato federale di capacità quale polimeccanico, e dovendo quindi

essere remunerato quale operaio qualificato. All'udienza del 28 febbraio 2006,

indetta per la discussione, la convenuta si è opposta all'istanza rilevando di

aver assunto l'istante non come operaio qualificato ma solo per permettergli di

completare la sua formazione professionale, tant'è che essa ha chiesto all'Ufficio

cantonale delle misure attive un bonus di inserimento, ragione per cui il

salario corrisponde a quello dovuto a una persona in formazione.

C. Con

sentenza 4 aprile 2006 il Giudice di pace, basandosi sulle prove documentali

che hanno confermato la tesi della convenuta, ha respinto le pretese salariali

del lavoratore avendo questi percepito uno stipendio conforme all'attività

svolta in seno alla convenuta.

D. Con

il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio

chiedendone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver

arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il

diritto sostanziale non riconoscendo il carattere vincolante dei salari minimi

previsti dal CCL al quale era assoggettata la convenuta e non considerando la documentazione

dallo stesso prodotta a comprova del fatto che le mansioni a lui affidate

rientravano tra quelle oggetto della sua formazione professionale di operaio

qualificato e non semplicemente in formazione come preteso dalla convenuta. Nelle

sue osservazioni del 2 maggio 2006 la convenuta postula la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata

manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso

di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante

giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola

gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando

contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.

Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come

arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile)

a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra

soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da

questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in

contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva

o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid.

5.

).

2.

Il ricorrente contesta l'accertamento

del Giudice di pace secondo cui il salario pattuito corrispondeva a quello per

un periodo di formazione. Egli ribadisce che si trattava di lavoro per il quale

egli possedeva il necessario certificato di capacità e quindi da remunerare

quale operaio qualificato ai sensi dell'art. 14 del CCL. Ora, di fronte alle

due tesi contrapposte non può dirsi che quella condivisa dal primo giudice sia

arbitraria, ovvero insostenibile, già per il fatto che non risulta essere in

contraddizione con le risultanze istruttorie. Al riguardo, è vero che l'art. 14

CCL definisce operaio qualificato colui che è in possesso di un attestato di

capacità federale di fine tirocinio, quale è indubbiamente l'attestato prodotto

dall'istante, tuttavia, in concreto, dal rapporto finale d'attività, sottoscritto

dall'istante medesimo, si evince che questi era stato assunto per un periodo di

inserimento, quindi per un periodo di formazione (doc. 1). Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non

ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno quello di cui all'art.

327.

lett. g CPC, deve essere respinto.

3.

L'art.

417.

cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni

derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese,

mentre alla convenuta, che ha presentato osservazioni per il tramite di un

avvocato, deve essere riconosciuta un'indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art.

417 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per

cassazione 11 aprile 2006 di RI 1 è respinto.

2. Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. Il ricorrente verserà alla controparte

fr. 300.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

- __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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