16.2006.41
contratto di lavoro - rivendicazione di un maggior salario a dipendenza delle qualifiche professionali
27 novembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2006.41
Data decisione, Autorità:
27.11.2006, CCC
Titolo:
contratto di lavoro - rivendicazione di un maggior salario a dipendenza delle qualifiche professionali
CONTRATTO COLLETTIVO
SALARIO
art. 417 cpv. 1 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2006.41
Lugano
27 novembre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 11
aprile 2006 presentato da
RI 1
(rappresentato
dal sindacato RA 1 )
contro la sentenza emessa il 4 aprile 2006 dal
Giudice di pace del circolo della Riviera, nella causa (inc. n. 11c/06:
contratto di lavoro) promossa con istanza 15 febbraio 2006 nei confronti di
CO 1 ora in Sant'Antonino
(patrocinata
dall' RA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 29 settembre 2005 RI 1 ha
sottoscritto con la CO 1 un contratto di lavoro con il quale è stato assunto in
qualità di addetto al trattamento termico per uno stipendio mensile di fr.
3550.– per tredici mensilità. Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 3
ottobre 2005, si è concluso il successivo 31 dicembre.
Fatti
B. Il
15 febbraio 2006 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo
della Riviera per ottenere il pagamento di fr. 1597.90 rivendicati quale
differenza tra il salario effettivamente percepito e quello di sua spettanza
sulla base del CCL al quale la convenuta è assoggetta, essendo egli in possesso
di un certificato federale di capacità quale polimeccanico, e dovendo quindi
essere remunerato quale operaio qualificato. All'udienza del 28 febbraio 2006,
indetta per la discussione, la convenuta si è opposta all'istanza rilevando di
aver assunto l'istante non come operaio qualificato ma solo per permettergli di
completare la sua formazione professionale, tant'è che essa ha chiesto all'Ufficio
cantonale delle misure attive un bonus di inserimento, ragione per cui il
salario corrisponde a quello dovuto a una persona in formazione.
C. Con
sentenza 4 aprile 2006 il Giudice di pace, basandosi sulle prove documentali
che hanno confermato la tesi della convenuta, ha respinto le pretese salariali
del lavoratore avendo questi percepito uno stipendio conforme all'attività
svolta in seno alla convenuta.
D. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
chiedendone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il
diritto sostanziale non riconoscendo il carattere vincolante dei salari minimi
previsti dal CCL al quale era assoggettata la convenuta e non considerando la documentazione
dallo stesso prodotta a comprova del fatto che le mansioni a lui affidate
rientravano tra quelle oggetto della sua formazione professionale di operaio
qualificato e non semplicemente in formazione come preteso dalla convenuta. Nelle
sue osservazioni del 2 maggio 2006 la convenuta postula la reiezione del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.
Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile)
a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva
o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid.
5.
).
2.
Il ricorrente contesta l'accertamento
del Giudice di pace secondo cui il salario pattuito corrispondeva a quello per
un periodo di formazione. Egli ribadisce che si trattava di lavoro per il quale
egli possedeva il necessario certificato di capacità e quindi da remunerare
quale operaio qualificato ai sensi dell'art. 14 del CCL. Ora, di fronte alle
due tesi contrapposte non può dirsi che quella condivisa dal primo giudice sia
arbitraria, ovvero insostenibile, già per il fatto che non risulta essere in
contraddizione con le risultanze istruttorie. Al riguardo, è vero che l'art. 14
CCL definisce operaio qualificato colui che è in possesso di un attestato di
capacità federale di fine tirocinio, quale è indubbiamente l'attestato prodotto
dall'istante, tuttavia, in concreto, dal rapporto finale d'attività, sottoscritto
dall'istante medesimo, si evince che questi era stato assunto per un periodo di
inserimento, quindi per un periodo di formazione (doc. 1). Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non
ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno quello di cui all'art.
327.
lett. g CPC, deve essere respinto.
3.
L'art.
417.
cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni
derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese,
mentre alla convenuta, che ha presentato osservazioni per il tramite di un
avvocato, deve essere riconosciuta un'indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art.
417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per
cassazione 11 aprile 2006 di RI 1 è respinto.
2. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. Il ricorrente verserà alla controparte
fr. 300.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
- __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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