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Decisione

16.2006.42

stralcio per mancato pagamento dell'anticipio - mancato ritiro della richiesta di anticipo

7 giugno 2006Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.42

Data decisione, Autorità:

07.06.2006, CCC

Titolo:

stralcio per mancato pagamento dell'anticipio - mancato ritiro della richiesta di anticipo

ANTICIPO DELLE SPESE

STRALCIO

art. 124 CPC-TI

art. 312 CPC-TI

Incarto n.

16.2006.42

Lugano

7 giugno 2006/kc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney–Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni

visto il ricorso 4 aprile 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 22 marzo 2006 del Giudice di pace del

circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa da

Considerandi

CO 1

richiamata la diffida 21 aprile 2006 della presidente di questa Camera mediante

la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 15 maggio 2006 per effettuare sul c.c.p. 69–10370–9 del

Tribunale d’appello –introiti AGITI– un deposito di fr. 100.– a titolo di anticipo per le presunte spese

giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento

dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato

deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia

infruttuosamente trascorso nonostante la raccomandata contenente la richiesta

di anticipo, ancorché non ritirata dalla ricorrente, le sia stata regolarmente

notificata ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale secondo la

quale un invio raccomandato si reputa notificato l'ultimo dei sette giorni di

giacenza presso l'ufficio postale (Cocchi/Trezzini, CPC–TI App., ad art. 124,

m. 19);

decreta 1. Il

ricorso 4 aprile 2006 di RI 1 , avverso la decisione 22 marzo 2006 del Giudice

di pace del circolo di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato versamento

dell'anticipo.

2.

Le

spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.–

sono poste a carico della ricorrente.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di

appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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