Lexipedia

Decisione

16.2006.43

rigetto provvisorio - contratto di lavoro quale riconoscimento di debito

20 ottobre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.43

Data decisione, Autorità:

20.10.2006, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio - contratto di lavoro quale riconoscimento di debito

RICONOSCIMENTO DI DEBITO

art. 102 cpv. 2 CO

art. 82 LEF

Incarto n.

16.2006.43

Lugano

20 ottobre

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3

aprile 2006 presentato da

RI 1

(patrocinato

dall' RA 1 )

contro la sentenza 22 marzo 2006 del Giudice di pace

del circolo di Lugano, nella procedura sommaria in materia di rigetto

dell'opposizione (inc. n. 07b/06/S) promossa con istanza 11 gennaio 2006 nei

confronti di

CO 1

con

la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda

respinta dal giudice,

letti

ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con

istanza dell'11 gennaio 2006 RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di

Lugano di rigettare in via provvisoria l'opposizione interposta da CO 1, sua ex

datrice di lavoro, al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso

di fr. 1'958.60 oltre interessi. Tale importo corrisponde al saldo delle

pretese salariali, segnatamente il pagamento di 12 giorni lavorati dal 9 al 20

agosto 2004, data per la quale egli ha notificato la disdetta con effetto

immediato del rapporto di lavoro, per le vacanze non godute durante questo

periodo e per un risarcimento danni fatto valere sulla base dell'art. 337b CO.

A valere quale riconoscimento di debito egli ha prodotto il contratto di lavoro

sottoscritto dalle parti il 29 luglio 2004.

2. All'udienza

di contraddittorio del 25 gennaio 2006 il convenuto non si è presentato e si è

lasciato precludere. Con sentenza 22 marzo 2006 il Giudice di pace ha respinto

l'istanza non ritenendo proponibile una domanda di rigetto dell'opposizione

nell'ambito di una procedura per mercedi e salari, le rivendicazioni del lavoratore

dovendo essere fatte valere seguendo la via ordinaria.

3. Con

il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo

con decreto 21 aprile 2006, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente

applicato il diritto sostanziale negando al contratto di lavoro la qualifica di

valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione. Al ricorso

la controparte non ha formulato osservazioni.

4. Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

5. Il primo giudice, come detto, ha respinto l'istanza non ritenendo

proponibile una domanda di rigetto dell'opposizione nell'ambito di una

procedura per mercedi e salari, le rivendicazioni del lavoratore dovendo essere

fatte valere seguendo la via ordinaria. Tale conclusione è manifestamente

arbitraria. Nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione,

anche un contratto di lavoro può costituire in linea di principio

riconoscimento di debito per il salario ivi pattuito, quando è steso in forma

scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di

lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del

lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 126 ad art. 82).

Nella

fattispecie, non avendo la convenuta mai preteso la mancata fornitura della prestazione

lavorativa da parte dell'istante nel periodo per il quale chiede il salario (dall'8

al 20 agosto 2004), il contratto di lavoro dallo stesso prodotto costituisce pertanto

valido riconoscimento di debito per il pagamento del salario di fr. 1'432.25 netti

per i 12 giorni lavorati, calcolati sulla base del salario mensile netto di fr.

3700.- pattuiti contrattualmente, e di fr. 168.30 corrispondente a un giorno di

vacanza maturato e non goduto durante il rapporto di lavoro (cfr. Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de

travail Code annoté, Losanna 2001, ad art. 329d, n. 1.2, secondo i quali il

salario giornaliero si ottiene dividendo il salario mensile lordo per 21.75). Per

contro, non sussiste nessun valido riconoscimento di debito per l'importo di

fr. 358.05 rivendicato dall'istante sulla base dell'art. 337b cpv. 1 CO, simile

posta non essendo contemplata nel citato contratto di lavoro.

6. Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione

invocato, deve essere parzialmente accolto. Ciò posto, e ricorrendo i

presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova

pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza

limitatamente all'importo di fr. 1600.55. Quanto agli interessi del 5 % essi

decorrono dal 24 novembre 2004 così come richiesti dall'istante, le parti avendo

pattuito un termine fisso per il pagamento del salario, in concreto decorso

infruttuosamente (art. 102 cpv. 2 CO).

7. Gli

oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).

Visto l'esito del giudizio si giustifica di porli per un quinto a carico

dell'istante e per 4/5 a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla

controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Il riparto degli

oneri di prima sede segue la medesima proporzione.

Per i quali motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione 3 aprile 2006 di RI 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 22 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano

è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________

dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente

all'importo di fr. 1600.55 oltre interessi del 5 % dal 24

novembre 2004.

2.

La tassa di giustizia e le spese di fr. 150.-, da anticipare dalla

parte istante, rimangono a suo carico per 1/5 mentre la

differenza deve essere posta a carico della convenuta la quale

rifonderà all'istante un'indennità ridotta di fr. 100.-.

Considerandi

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.–, già

anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per 1/5 e sono posti per 4/5

a carico della convenuta, tenuta a rifonderà al ricorrente fr. 250.- a titolo

di ripetibili parziali.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster