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Decisione

16.2006.45

sfratto per mora con contestazione disdetta - valore litigioso - se superiore a fr. 8'000.- unico rimedio proponibile appello - mancata conversione del ricorso per cassazione presentato da un avvocato

28 aprile 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.45

Data decisione, Autorità:

28.04.2006, CCC

Titolo:

sfratto per mora con contestazione disdetta - valore litigioso - se superiore a fr. 8'000.- unico rimedio proponibile appello - mancata conversione del ricorso per cassazione presentato da un avvocato in appello

RIMEDIO DI DIRITTO ERRATO

SFRATTO PER MANCATO PAGAMENTO

art. 274g CO

art. 8 CPC-TI

art. 404 CPC-TI

art. 411 cpv. 1 CPC-TI

art. 507 cpv. 4 CPC-TI

Incarto n.

16.2006.45

Lugano

28 aprile

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione

presentato da

RI 1

patr. dall' RA

2

contro

la sentenza 10 novembre 2005 del Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 4, nella procedura DI.2005.1489 (sfratto) promossa con istanza

10 novembre 2005 nei confronti di

CO 1

rappr. da: RA 1

con la

quale l'istante ha chiesto lo sfratto della convenuta nella sua qualità di

conduttrice di uno stabile di sua proprietà, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che il 27

settembre 1999 CO 1 ha concluso con RI 2un contratto di locazione avente per

oggetto un appartamento in uno stabile appartenente a quest'ultimo situato nel

Comune di __________, per una pigione di fr. 1'220.- mensili;

che il 13

giugno 2005 il locatore ha messo in mora la conduttrice per il pagamento della

pigione relativa al mese di giugno 2005, mentre il 27 luglio 2005 le ha notificato,

mediante l'apposito formulario ufficiale, la disdetta del contratto dal 31 agosto

2005;

che il 26 agosto 2005 CO 1 ha presentato all'Ufficio di

conciliazione in materia di locazione di Lugano 3 un'istanza intesa all'annullamento

della disdetta, spiegando di avere pagato tutte le pigioni rimaste arretrate per

la sua assenza dal domicilio a causa di una grave malattia della madre;

che il 10

novembre 2005 l'Ufficio di conciliazione, vista la mancata partecipazione dell'istante,

ha accertato la mancata conciliazione;

che lo

stesso 10 novembre 2005 RI 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 4, un'istanza di sfratto per ottenere la liberazione dell'ente locato,

domanda alla quale la conduttrice si è opposta ribadendo l'avvenuto pagamento,

ancorché in ritardo delle pigioni arretrate sino al mese di ottobre 2005, e

producendo la decisione 19 ottobre 2005 dell'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento circa la garanzia del pagamento delle pigioni da ottobre 2005

sino a marzo 2006;

che il 15

novembre 2005 l'Ufficio di conciliazione di Lugano 3, così richiesto, ha trasmesso

alla Pretura i suoi atti per cui la vertenza è stata in seguito istruita dal Pretore;

che

statuendo il 10 aprile 2006, il Pretore, dopo avere accolto l'istanza di

contestazione della disdetta formulata dalla conduttrice per l'accettazione da

parte del locatore del pagamento delle pigioni fino al mese di marzo 2006, ciò

che avrebbe indotto la conduttrice a ritenere accettata la continuazione della

locazione, ha annullato la disdetta 25 luglio 2005 e ha conseguentemente

respinto l'istanza di sfratto;

che con

il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g

CPC;

che se lo

sfratto è postulato sulla base dell'art. 274g CO (come è il caso

in concreto giacché richiesto per mora della conduttrice), la procedura

applicabile è quella di cui agli art. 404 segg. CPC, ai quali

rinvia l'art. 507 cpv. 4 CPC;

che secondo

l'art. 411 cpv. 1 CPC i rimedi di diritto proponibili contro queste decisioni

sono, a dipendenza del valore litigioso, l'appello o il ricorso per

cassazione (cfr. CCC 16.2005.97 dell'11 novembre 2005 riassunta in CommercialArbitration.ch,

24 gennaio 2006 n. 34);

che in caso di sfratto,

così come in una causa concernente la validità della disdetta, il valore

litigioso si determina secondo la pigione dovuta per il periodo durante il

quale il contratto continua a sussistere nell'ipotesi in cui la disdetta non

sia valida, ritenuto che tale periodo si estende fino al momento in cui si

possa dare, o sia stata effettivamente data, una nuova disdetta (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art.

8 N. 18);

che in concreto, il valore

litigioso corrisponde quindi all'interesse dell'inquilino alla continuazione

del rapporto contrattuale sino alla normale scadenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 8 m. 4), ovvero alle pigioni

dovute dal 1° settembre 2005 (data per la quale è stata notificata la disdetta

25 luglio 2005) sino al 31 ottobre 2006 (data per la quale, secondo il

contratto, potrebbe essere disdetta la locazione), per un totale di fr. 17'080.–;

che

pertanto, l'unico rimedio possibile contro la sentenza del pretore era quello

dell'appello, il valore litigioso superando l'importo di fr. 8'000.–;

che il

ricorso per cassazione presentato dalla parte istante è, di conseguenza, irricevibile

e, come tale, va respinto già all'esame preliminare dell'art. 313 bis CPC;

che non

entra in linea di conto convertire il ricorso per cassazione in appello poiché

la parte istante è rappresentata da un difensore professionista che ha scelto espressamente

una specifica via di ricorso, non potendo ignorare che la stessa non era aperta

(DTF 120 II 270 consid. 2; TF 24.11.2003 inc.5C.224/2003; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 307 m. 55 e N. 454);

che non

si prelevano tasse e spese di giudizio e non si assegnano ripetibili alla controparte

alla quale il ricorso non è nemmeno stato intimato per osservazioni.

Per i quali motivi

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 21 aprile 2006 di RI 1 è respinto

siccome irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse o spese.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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