16.2006.45
sfratto per mora con contestazione disdetta - valore litigioso - se superiore a fr. 8'000.- unico rimedio proponibile appello - mancata conversione del ricorso per cassazione presentato da un avvocato
28 aprile 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.45
Data decisione, Autorità:
28.04.2006, CCC
Titolo:
sfratto per mora con contestazione disdetta - valore litigioso - se superiore a fr. 8'000.- unico rimedio proponibile appello - mancata conversione del ricorso per cassazione presentato da un avvocato in appello
RIMEDIO DI DIRITTO ERRATO
SFRATTO PER MANCATO PAGAMENTO
art. 274g CO
art. 8 CPC-TI
art. 404 CPC-TI
art. 411 cpv. 1 CPC-TI
art. 507 cpv. 4 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.45
Lugano
28 aprile
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione
presentato da
RI 1
patr. dall' RA
2
contro
la sentenza 10 novembre 2005 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, nella procedura DI.2005.1489 (sfratto) promossa con istanza
10 novembre 2005 nei confronti di
CO 1
rappr. da: RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto lo sfratto della convenuta nella sua qualità di
conduttrice di uno stabile di sua proprietà, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il 27
settembre 1999 CO 1 ha concluso con RI 2un contratto di locazione avente per
oggetto un appartamento in uno stabile appartenente a quest'ultimo situato nel
Comune di __________, per una pigione di fr. 1'220.- mensili;
che il 13
giugno 2005 il locatore ha messo in mora la conduttrice per il pagamento della
pigione relativa al mese di giugno 2005, mentre il 27 luglio 2005 le ha notificato,
mediante l'apposito formulario ufficiale, la disdetta del contratto dal 31 agosto
2005;
che il 26 agosto 2005 CO 1 ha presentato all'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Lugano 3 un'istanza intesa all'annullamento
della disdetta, spiegando di avere pagato tutte le pigioni rimaste arretrate per
la sua assenza dal domicilio a causa di una grave malattia della madre;
che il 10
novembre 2005 l'Ufficio di conciliazione, vista la mancata partecipazione dell'istante,
ha accertato la mancata conciliazione;
che lo
stesso 10 novembre 2005 RI 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, un'istanza di sfratto per ottenere la liberazione dell'ente locato,
domanda alla quale la conduttrice si è opposta ribadendo l'avvenuto pagamento,
ancorché in ritardo delle pigioni arretrate sino al mese di ottobre 2005, e
producendo la decisione 19 ottobre 2005 dell'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento circa la garanzia del pagamento delle pigioni da ottobre 2005
sino a marzo 2006;
che il 15
novembre 2005 l'Ufficio di conciliazione di Lugano 3, così richiesto, ha trasmesso
alla Pretura i suoi atti per cui la vertenza è stata in seguito istruita dal Pretore;
che
statuendo il 10 aprile 2006, il Pretore, dopo avere accolto l'istanza di
contestazione della disdetta formulata dalla conduttrice per l'accettazione da
parte del locatore del pagamento delle pigioni fino al mese di marzo 2006, ciò
che avrebbe indotto la conduttrice a ritenere accettata la continuazione della
locazione, ha annullato la disdetta 25 luglio 2005 e ha conseguentemente
respinto l'istanza di sfratto;
che con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC;
che se lo
sfratto è postulato sulla base dell'art. 274g CO (come è il caso
in concreto giacché richiesto per mora della conduttrice), la procedura
applicabile è quella di cui agli art. 404 segg. CPC, ai quali
rinvia l'art. 507 cpv. 4 CPC;
che secondo
l'art. 411 cpv. 1 CPC i rimedi di diritto proponibili contro queste decisioni
sono, a dipendenza del valore litigioso, l'appello o il ricorso per
cassazione (cfr. CCC 16.2005.97 dell'11 novembre 2005 riassunta in CommercialArbitration.ch,
24 gennaio 2006 n. 34);
che in caso di sfratto,
così come in una causa concernente la validità della disdetta, il valore
litigioso si determina secondo la pigione dovuta per il periodo durante il
quale il contratto continua a sussistere nell'ipotesi in cui la disdetta non
sia valida, ritenuto che tale periodo si estende fino al momento in cui si
possa dare, o sia stata effettivamente data, una nuova disdetta (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art.
8 N. 18);
che in concreto, il valore
litigioso corrisponde quindi all'interesse dell'inquilino alla continuazione
del rapporto contrattuale sino alla normale scadenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 8 m. 4), ovvero alle pigioni
dovute dal 1° settembre 2005 (data per la quale è stata notificata la disdetta
25 luglio 2005) sino al 31 ottobre 2006 (data per la quale, secondo il
contratto, potrebbe essere disdetta la locazione), per un totale di fr. 17'080.–;
che
pertanto, l'unico rimedio possibile contro la sentenza del pretore era quello
dell'appello, il valore litigioso superando l'importo di fr. 8'000.–;
che il
ricorso per cassazione presentato dalla parte istante è, di conseguenza, irricevibile
e, come tale, va respinto già all'esame preliminare dell'art. 313 bis CPC;
che non
entra in linea di conto convertire il ricorso per cassazione in appello poiché
la parte istante è rappresentata da un difensore professionista che ha scelto espressamente
una specifica via di ricorso, non potendo ignorare che la stessa non era aperta
(DTF 120 II 270 consid. 2; TF 24.11.2003 inc.5C.224/2003; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 307 m. 55 e N. 454);
che non
si prelevano tasse e spese di giudizio e non si assegnano ripetibili alla controparte
alla quale il ricorso non è nemmeno stato intimato per osservazioni.
Per i quali motivi
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 21 aprile 2006 di RI 1 è respinto
siccome irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse o spese.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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