16.2006.48
ricevibilità ricorso per cassazione
11 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2006.48
Data decisione, Autorità:
11.05.2006, CCC
Titolo:
ricevibilità ricorso per cassazione
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.48
Lugano
11 maggio
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3
maggio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 24 aprile 2006 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 18a/07/O) promossa
con istanza 6 febbraio 2006 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 928.50 oltre interessi e il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE
di Lugano, domande parzialmente accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 6 febbraio 2006 il dott. med. CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice
di pace del circolo di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 928.50 rivendicati
a saldo di una fattura emessa il 4 marzo 2003 per prestazioni effettuate a
favore del convenuto, oltre agli interessi di mora e alle spese sostenute per
il recupero del suo credito;
che con
sentenza 24 aprile 2006 il Giudice di pace, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta,
alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo
presenziato all'udienza, ha accolto l'istanza;
che con
scritto 3 maggio 2006, indirizzato alla Giudicatura di pace, RI 1__________
che l'atto
in questione, dal quale deve essere estromessa
la
documentazione allo stesso allegata poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta
alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, trasmesso
a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, è nullo;
che
infatti, giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere
considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di
fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno
descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l'atto è nullo
(cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 3 maggio 2006 del ricorrente non supera
la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice
di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione
di norme di diritto, il ricorrente si limita ad indicare i motivi per i quali
si oppone al pagamento della pretesa avversaria, motivi che peraltro non
possono essere considerati ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta
alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, peraltro
corretto dal punto di vista dell'ossequio del diritto di essere sentito del
ricorrente il quale, regolarmente citato all'udienza del 5 aprile 2006, non vi
ha partecipato presentando il successivo 10 aprile una richiesta di rinvio
improponibile siccome tardiva (art. 136 cpv. 2 CPC), questa Camera è nell'impossibilità
di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della
sentenza dedotta in cassazione;
che
giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso 3 maggio 2006 di RI 1 è nullo.
Considerandi
2.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono
poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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