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Decisione

16.2006.5

rigetto provvisorio - contratto di locazione quale riconoscimento di debito solo per le pigioni e le spese espressamente menzionate - inammissibile la richiesta di pagamento dell'IVA sulle pigioni - d

17 febbraio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.5

Data decisione, Autorità:

17.02.2006, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio - contratto di locazione quale riconoscimento di debito solo per le pigioni e le spese espressamente menzionate - inammissibile la richiesta di pagamento dell'IVA sulle pigioni - diritto di essere sentito - notifica citazione

DIRITTO DI ESSERE SENTITO

NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE

RICONOSCIMENTO DEBITO

art. 124 CPC-TI

art. 82 LEF

Incarto n.

16.2006.5

Lugano

17 febbraio

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22

dicembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 16 dicembre 2005 del Giudice di pace del

circolo di Lugano nella procedura sommaria in materia di rigetto

dell'opposizione (inc. n. 172b/05/S) promossa con istanza 17 ottobre 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria

dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di

Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che

con istanza 17 ottobre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria

dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano

notificatole per l'incasso di fr. 1'856.15 oltre interessi e spese rivendicati

a titolo di pigioni scadute per i mesi da maggio a settembre 2005 e quale tassa

rifiuti per gli anni 2003-2005;

che

a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto un contratto di

locazione avente per oggetto dei locali ad uso commerciale di sua proprietà a

Grancia sottoscritto il 23 dicembre 2003 dall'escussa;

che

con sentenza 16 dicembre il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di

un valido riconoscimento di debito al quale l'escussa, assente dal

contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che

con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento; la ricorrente lamenta la lesione del suo diritto di essere

sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendole

pervenuta la relativa citazione;

che

con scritto 9 febbraio 2006 l'istante ha sollevato perplessità sulle giustificazioni addotte dalla ricorrente;

che,

per quanto riguarda la violazione del diritto di essere sentita, secondo

costante giurisprudenza, se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo

stesso si ritiene notificato al momento del ritiro da parte del destinatario o

l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso

l¿ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124,

m. 1);

che

in concreto, con ordinanza 23 novembre 2005, spedita mediante invio raccomandato

n. 98.00.690001.01385390, il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza del

7 dicembre 2005 per il contraddittorio;

che

la raccomandata destinata a RI 1 non è stata ritirata dall'interessata e,

scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

che

la ricorrente non contesta la regolarità della notifica, né sostiene di non aver

ricevuto l'avviso di ritiro, sicché essa non può dolersi della sua mancata

partecipazione al contraddittorio;

che,

ciò nondimeno, la sentenza del giudice di pace deve essere censurata siccome

frutto di un'errata applicazione del diritto sostanziale, in particolare

dell'art. 82 LEF;

che

secondo l'art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio

dell¿opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la

volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;

che

nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in

ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito (D. Staehelin,

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad

art. 84 LEF; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, 2000, pag. 190);

che

trattandosi di un contratto di locazione, questo costituisce valido

riconoscimento di debito per le pigioni scadute e per eventuali spese

accessorie nello stesso espressamente contemplate (D. Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 82 LEF);

che

nella fattispecie il contratto di locazione sottoscritto dalle parti prevede il

pagamento di una pigione mensile di fr. 165.- + IVA;

che,

quindi, lo stesso costituisce valido riconoscimento di debito per le pigioni

arretrate per i mesi da maggio a settembre 2005, per complessivi fr. 825.-,

mentre è inammissibile, siccome contraria all'art. 18 cifra 21 della Legge

sull'IVA che esclude espressamente dall'assoggettamento a quest'imposta i

contratti di locazione di immobili (cfr. Rivier/Rochat,

Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, 2000, pag. 209), la

richiesta di pagamento dell'IVA su queste pigioni;

che,

per quanto attiene alla richiesta di pagamento della tassa spazzatura per

l'anno 2003, 2004 e 2005,la stessa non trova nessun riscontro nel contratto

di locazione, silente su questo titolo, sicché per l'importo di fr. 968.40 (fr.

322.80 x 3) non sussiste alcun valido riconoscimento di debito;

che

di conseguenza la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione

dell'art. 82 LEF e di un'arbitraria valutazione delle prove documentali, dev'essere

cassata, con conseguente nuova pronuncia da parte di questa Camera;

che,

per finire, l'istanza deve essere accolta limitatamente all'importo di fr. 825.-

a titolo di pigioni arretrate, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104

cpv. 1 CO, in difetto di una diversa pattuizione) calcolati a decorrere da ogni

singola scadenza mensile, avendo le parti pattuito il pagamento anticipato

delle pigioni (cfr. punto 4 contratto di locazione);

che, visto l'esito, tasse e spese per entrambe le sedi seguono la

vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono dunque poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l¿art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 22 dicembre

2005 di RI 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 16 dicembre 2005 del Giudice di pace del circolo di

Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza

l'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano è rigettata in via

provvisoria limitatamente all'importo di fr. 825.- oltre interessi del 5% dal 1°

maggio 2005 su fr. 165.-, dal 1° giugno 2005 su fr. 165.-, dal 1° luglio 2005

su fr. 165.-, dal 1° agosto 2005 su fr. 165 e dal 1° settembre 2005 su fr. 165.-.

2.

La tassa di giustizia e le spese di fr. 175.-, da anticipare come

di rito, sono suddivise tra le parti in ragione di un mezzo

ciascuna, compensate le ripetibili.

Considerandi

II. Tasse

e spese per il presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, da anticipare

dalla ricorrente, sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo

ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano e all'Ufficio esecuzione di

Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d¿appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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