16.2006.5
rigetto provvisorio - contratto di locazione quale riconoscimento di debito solo per le pigioni e le spese espressamente menzionate - inammissibile la richiesta di pagamento dell'IVA sulle pigioni - d
17 febbraio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.5
Data decisione, Autorità:
17.02.2006, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - contratto di locazione quale riconoscimento di debito solo per le pigioni e le spese espressamente menzionate - inammissibile la richiesta di pagamento dell'IVA sulle pigioni - diritto di essere sentito - notifica citazione
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
RICONOSCIMENTO DEBITO
art. 124 CPC-TI
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2006.5
Lugano
17 febbraio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22
dicembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 16 dicembre 2005 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella procedura sommaria in materia di rigetto
dell'opposizione (inc. n. 172b/05/S) promossa con istanza 17 ottobre 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di
Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 17 ottobre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano
notificatole per l'incasso di fr. 1'856.15 oltre interessi e spese rivendicati
a titolo di pigioni scadute per i mesi da maggio a settembre 2005 e quale tassa
rifiuti per gli anni 2003-2005;
che
a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto un contratto di
locazione avente per oggetto dei locali ad uso commerciale di sua proprietà a
Grancia sottoscritto il 23 dicembre 2003 dall'escussa;
che
con sentenza 16 dicembre il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di
un valido riconoscimento di debito al quale l'escussa, assente dal
contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento; la ricorrente lamenta la lesione del suo diritto di essere
sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendole
pervenuta la relativa citazione;
che
con scritto 9 febbraio 2006 l'istante ha sollevato perplessità sulle giustificazioni addotte dalla ricorrente;
che,
per quanto riguarda la violazione del diritto di essere sentita, secondo
costante giurisprudenza, se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo
stesso si ritiene notificato al momento del ritiro da parte del destinatario o
l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso
l¿ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124,
m. 1);
che
in concreto, con ordinanza 23 novembre 2005, spedita mediante invio raccomandato
n. 98.00.690001.01385390, il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza del
7 dicembre 2005 per il contraddittorio;
che
la raccomandata destinata a RI 1 non è stata ritirata dall'interessata e,
scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che
la ricorrente non contesta la regolarità della notifica, né sostiene di non aver
ricevuto l'avviso di ritiro, sicché essa non può dolersi della sua mancata
partecipazione al contraddittorio;
che,
ciò nondimeno, la sentenza del giudice di pace deve essere censurata siccome
frutto di un'errata applicazione del diritto sostanziale, in particolare
dell'art. 82 LEF;
che
secondo l'art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell¿opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che
nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in
ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad
art. 84 LEF; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, 2000, pag. 190);
che
trattandosi di un contratto di locazione, questo costituisce valido
riconoscimento di debito per le pigioni scadute e per eventuali spese
accessorie nello stesso espressamente contemplate (D. Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 82 LEF);
che
nella fattispecie il contratto di locazione sottoscritto dalle parti prevede il
pagamento di una pigione mensile di fr. 165.- + IVA;
che,
quindi, lo stesso costituisce valido riconoscimento di debito per le pigioni
arretrate per i mesi da maggio a settembre 2005, per complessivi fr. 825.-,
mentre è inammissibile, siccome contraria all'art. 18 cifra 21 della Legge
sull'IVA che esclude espressamente dall'assoggettamento a quest'imposta i
contratti di locazione di immobili (cfr. Rivier/Rochat,
Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, 2000, pag. 209), la
richiesta di pagamento dell'IVA su queste pigioni;
che,
per quanto attiene alla richiesta di pagamento della tassa spazzatura per
l'anno 2003, 2004 e 2005,la stessa non trova nessun riscontro nel contratto
di locazione, silente su questo titolo, sicché per l'importo di fr. 968.40 (fr.
322.80 x 3) non sussiste alcun valido riconoscimento di debito;
che
di conseguenza la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione
dell'art. 82 LEF e di un'arbitraria valutazione delle prove documentali, dev'essere
cassata, con conseguente nuova pronuncia da parte di questa Camera;
che,
per finire, l'istanza deve essere accolta limitatamente all'importo di fr. 825.-
a titolo di pigioni arretrate, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104
cpv. 1 CO, in difetto di una diversa pattuizione) calcolati a decorrere da ogni
singola scadenza mensile, avendo le parti pattuito il pagamento anticipato
delle pigioni (cfr. punto 4 contratto di locazione);
che, visto l'esito, tasse e spese per entrambe le sedi seguono la
vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono dunque poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l¿art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 22 dicembre
2005 di RI 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 16 dicembre 2005 del Giudice di pace del circolo di
Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1.
L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza
l'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano è rigettata in via
provvisoria limitatamente all'importo di fr. 825.- oltre interessi del 5% dal 1°
maggio 2005 su fr. 165.-, dal 1° giugno 2005 su fr. 165.-, dal 1° luglio 2005
su fr. 165.-, dal 1° agosto 2005 su fr. 165 e dal 1° settembre 2005 su fr. 165.-.
2.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 175.-, da anticipare come
di rito, sono suddivise tra le parti in ragione di un mezzo
ciascuna, compensate le ripetibili.
Considerandi
II. Tasse
e spese per il presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, da anticipare
dalla ricorrente, sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo
ciascuna, compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano e all'Ufficio esecuzione di
Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d¿appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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