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Decisione

16.2006.51

contratto di lavoro - stralcio del ricorso per ritiro

5 luglio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.51

Data decisione, Autorità:

05.07.2006, CCC

Titolo:

contratto di lavoro - stralcio del ricorso per ritiro

STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO

art. 352 cpv. 1 CPC-TI

art. 417 cpv. 1 let. b CPC-TI

Incarto n.

16.2006.51

Lugano

5 luglio 2006/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8

maggio 2006 presentato da

RI 1

patr. dall' RA

1

contro

la sentenza 26 aprile 2006 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura in materia di

contratto di lavoro (inc. n. DI.2006.73) promossa con istanza 17 marzo 2006 nei

confronti di

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di

fr. 3'474.85 lordi oltre accessori a titolo

di pretese salariali, domanda sulla quale il

giudice non si è espresso, avendo dichiarato

irricevibile l'istanza per carenza di

legittimazione del rappresentante,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 17 marzo 2006 RI 1, rappresentato del Sindacato UNIA Ticino e Moesa, ha

convenuto CO 1 davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenere il

pagamento di fr. 3'474.85 lordi rivendicati a saldo delle sue pretese salariali

per la durata del rapporto di lavoro;

che con

sentenza 26 aprile 2005 il segretario assessore ha dichiarato l'istanza irricevibile

per carenza di legittimazione del rappresentante dell'istante, non riconoscendo

al Sindacato UNIA la capacità di rappresentare in giudizio siccome non domiciliato

nel Cantone Ticino così come richiesto dall'art. 64a cpv. 2 lett. b CPC;

che con

il presente tempestivo gravame RI 1è

insorto

contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento con conseguente riconoscimento

della rappresentanza processuale al Sindacato UNIA e rinvio degli atti al primo

giudice affinché si esprima sul merito della lite;

che al

ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che con

scritto 3 luglio 2006 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare

il ricorso;

che

così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per

desistenza del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);

che

il presente giudizio è esente da tasse e spese mentre alla controparte non vengono

assegnate ripetibili, non avendo formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.

417 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 8 maggio 2006 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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