16.2006.51
contratto di lavoro - stralcio del ricorso per ritiro
5 luglio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.51
Data decisione, Autorità:
05.07.2006, CCC
Titolo:
contratto di lavoro - stralcio del ricorso per ritiro
STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 417 cpv. 1 let. b CPC-TI
Incarto n.
16.2006.51
Lugano
5 luglio 2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8
maggio 2006 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 26 aprile 2006 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura in materia di
contratto di lavoro (inc. n. DI.2006.73) promossa con istanza 17 marzo 2006 nei
confronti di
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 3'474.85 lordi oltre accessori a titolo
di pretese salariali, domanda sulla quale il
giudice non si è espresso, avendo dichiarato
irricevibile l'istanza per carenza di
legittimazione del rappresentante,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 17 marzo 2006 RI 1, rappresentato del Sindacato UNIA Ticino e Moesa, ha
convenuto CO 1 davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenere il
pagamento di fr. 3'474.85 lordi rivendicati a saldo delle sue pretese salariali
per la durata del rapporto di lavoro;
che con
sentenza 26 aprile 2005 il segretario assessore ha dichiarato l'istanza irricevibile
per carenza di legittimazione del rappresentante dell'istante, non riconoscendo
al Sindacato UNIA la capacità di rappresentare in giudizio siccome non domiciliato
nel Cantone Ticino così come richiesto dall'art. 64a cpv. 2 lett. b CPC;
che con
il presente tempestivo gravame RI 1è
insorto
contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento con conseguente riconoscimento
della rappresentanza processuale al Sindacato UNIA e rinvio degli atti al primo
giudice affinché si esprima sul merito della lite;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che con
scritto 3 luglio 2006 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare
il ricorso;
che
così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per
desistenza del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);
che
il presente giudizio è esente da tasse e spese mentre alla controparte non vengono
assegnate ripetibili, non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 8 maggio 2006 di RI 1 è stralciato dai ruoli.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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