16.2006.52
azione di accertamento inesistenza debito - presupposti - interesse legittimo - non dato se il debitore ha pagato il suo debito - consultazione atti dell'ufficio esecuzioni
31 maggio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.52
Data decisione, Autorità:
31.05.2006, CCC
Titolo:
azione di accertamento inesistenza debito - presupposti - interesse legittimo - non dato se il debitore ha pagato il suo debito - consultazione atti dell'ufficio esecuzioni
AZIONE DI ACCERTAMENTO
INESISTENZA DEL DEBITO
art. 71 CPC-TI
art. 8a LEF
art. 85 LEF
art. 85a LEF
art. 149a cpv. 3 LEF
Incarto n.
16.2006.52
Lugano
31 maggio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5
maggio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 24 marzo 2006 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella procedura (inc. n. 07a/07/O) promossa con istanza 20
dicembre 2005 nei confronti
CO 1
con la quale l'istante ha
chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di cui al PE n.
__________ dell'UE di
Lugano con conseguente cancellazione dell'esecuzione,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 20 dicembre 2005 RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di
Lugano di pronunciare la cancellazione del PE n. __________ dell'UE di Lugano
fattole notificare dalla CO 1 per l'incasso di premi scaduti ma in seguito pagati
direttamente all'UE di Lugano, richiesta di cancellazione alla quale la cassa
malati non aveva aderito;
che
all'udienza di discussione del 22 febbraio 2006, assente la convenuta, l'istante
ha precisato la sua domanda nel senso di ottenere l'accertamento dell'inesistenza
del debito e solo conseguentemente la sua cancellazione all'UE;
che
con sentenza 24 marzo 2006 il giudice di pace ha dichiarato irricevibile l'istanza,
l'istante non potendo ottenere giudizialmente la cancellazione del PE vista l'opposizione
della creditrice;
che
con atto ricorsuale 5 maggio 2006 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente respinto la sua istanza;
che,
innanzi tutto, sia lo scritto 16 febbraio 2006 della convenuta sia quello del 3
marzo successivo dell'istante non possono essere considerati per il giudizio siccome
prodotti in modo irrito, le parti non potendo esprimersi al di fuori delle vie espressamente
previste dal CPC, ovvero mediante gli allegati di causa o durante le udienze;
che
volendo trattare la domanda dell'istante quale azione di accertamento negativo
del debito, come ella propone, l'art. 71 CPC permette a chiunque ha un
interesse giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un diritto
(rispettivamente di un obbligo), l'autenticità o la falsità di un documento
vengano accertate, di proporre azione di accertamento;
che
quest'azione, ammessa dal diritto federale, ha come premessa l'esistenza di un
interesse giuridico concreto e attuale della parte istante a un sollecito
accertamento del rapporto giuridico controverso, ove sussiste incertezza circa
il contenuto del medesimo (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 71 CPC, m. 1; sentenza del Tribunale federale 4C.192/2004 dell'11
agosto 2004);
che
tale interesse, non necessariamente giuridico ma comunque degno di protezione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, N.
236), sussiste quando dal comportamento della controparte risulti una
situazione di insicurezza relativamente al rapporto di diritto, quando tale
incertezza costituisca per l'istante una minaccia suscettibile di pregiudizio
attuale e concreto se non viene eliminata (DTF 120 II 20 consid. 3a), e ancora
quando l'azione d'accertamento appaia il mezzo appropriato per rimediarvi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m.
1);
che
l'esistenza di un interesse legittimo è un presupposto processuale dell'azione
di accertamento, senza il quale la stessa deve essere respinta dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 71,
m 5);
che,
in concreto, con il pagamento incondizionato del debito l'istante ne ha implicitamente
riconosciuto la sussistenza, tant'è che ella non aveva neppure interposto
opposizione al PE, ragione per la quale non può giustificare alcun interesse
all'accertamento dell'inesistenza del debito;
che,
pertanto, l'azione promossa dalla ricorrente non può essere tutelata, mancando
un interesse degno di protezione;
che
l'azione di annullamento dell'esecuzione di cui all'art. 85 LEF, alla quale la
ricorrente fa riferimento, presuppone un'esecuzione ancora in corso (FJS 980
pag. 3; D. Staehelin, Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, ad art. 85 LEF, n. 11
e 17), ciò che non è il caso in concreto, l'interessata avendo pagato il suo
debito all'ufficio esecuzioni;
che
dunque, l'azione risulta improponibile in quanto tale;
che
in mancanza di un'esecuzione ancora in corso, pure improponibile risulterebbe un'azione
basata sull'art. 85a LEF, alla quale peraltro la ricorrente non si è riferita;
che
altrettanto improponibile è il richiamo all'art. 149a cpv. 3 LEF siccome
riferito a tutt'altra fattispecie;
che
a prescindere dalla sua qualifica la domanda dell'istante è chiaramente intesa alla
cancellazione dell'esecuzione promossa dalla convenuta a seguito del pagamento
integrale del proprio debito, e ciò con riferimento alla pubblicità dei
registri degli Uffici esecuzione come mezzo di conoscenza del credito (Kreditwürdigkeit)
di una persona (cfr. D. Staehelin,
op. cit., ad art. 8a LEF, n. 1);
che
a questo scopo il legislatore non ha previsto nessuna azione giudiziaria,
ragione per la quale la conclusione del giudice di pace, che ha dichiarato l'istanza
della ricorrente irricevibile per difetto di giurisdizione, è corretta;
che,
invero, l'art. 8a LEF disciplina la consultazione di terzi dei verbali
e dei registri degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti;
che nella fattispecie, non essendo in discussione la sussistenza
del credito della convenuta né la validità del procedimento esecutivo in quanto
tale (fattispecie che avrebbe permesso la cancellazione dell'esecuzione, cfr.
DTF 119 III 97), l'art. 8a cpv. 4 LEF prevede l'estinzione del diritto
di consultazione dei terzi cinque anni dopo la chiusura del procedimento sicché
successivamente gli estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o
amministrative per procedimenti pendenti presso di loro;
che
oltre alle esecuzioni sfociate in una realizzazione che ha permesso il pagamento
integrale o parziale del credito, sono considerate chiuse ai sensi dell'art. 8a
cpv. 4 LEF anche quelle estinte in seguito a pagamento del debitore all'Ufficio
oppure per altro motivo, segnatamente a causa della cancellazione dal registro
di commercio della società procedente (cfr. sentenza CEF inc. 15.2004.186 del 12
gennaio 1005);
che
quindi, se, come in concreto, il debito è stato pagato senza che sia stata
fatta una corrispettiva dichiarazione di ritiro dell'esecuzione da parte del
creditore, la stessa resta oggetto di consultazione da parte di terzi per
ulteriori cinque anni (cfr. circolare CEF 32/2005 del 6 dicembre 2005 sull'estinzione
del diritto dei terzi alla consultazione degli atti degli uffici d'esecuzione);
che
visto quanto precede, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,
deve essere respinto;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è
nemmeno stato notificato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 5 maggio 2006 RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico
della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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