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Decisione

16.2006.52

azione di accertamento inesistenza debito - presupposti - interesse legittimo - non dato se il debitore ha pagato il suo debito - consultazione atti dell'ufficio esecuzioni

31 maggio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.52

Data decisione, Autorità:

31.05.2006, CCC

Titolo:

azione di accertamento inesistenza debito - presupposti - interesse legittimo - non dato se il debitore ha pagato il suo debito - consultazione atti dell'ufficio esecuzioni

AZIONE DI ACCERTAMENTO

INESISTENZA DEL DEBITO

art. 71 CPC-TI

art. 8a LEF

art. 85 LEF

art. 85a LEF

art. 149a cpv. 3 LEF

Incarto n.

16.2006.52

Lugano

31 maggio

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5

maggio 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 24 marzo 2006 del Giudice di pace del

circolo di Lugano nella procedura (inc. n. 07a/07/O) promossa con istanza 20

dicembre 2005 nei confronti

CO 1

con la quale l'istante ha

chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di cui al PE n.

__________ dell'UE di

Lugano con conseguente cancellazione dell'esecuzione,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che

con istanza 20 dicembre 2005 RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di

Lugano di pronunciare la cancellazione del PE n. __________ dell'UE di Lugano

fattole notificare dalla CO 1 per l'incasso di premi scaduti ma in seguito pagati

direttamente all'UE di Lugano, richiesta di cancellazione alla quale la cassa

malati non aveva aderito;

che

all'udienza di discussione del 22 febbraio 2006, assente la convenuta, l'istante

ha precisato la sua domanda nel senso di ottenere l'accertamento dell'inesistenza

del debito e solo conseguentemente la sua cancellazione all'UE;

che

con sentenza 24 marzo 2006 il giudice di pace ha dichiarato irricevibile l'istanza,

l'istante non potendo ottenere giudizialmente la cancellazione del PE vista l'opposizione

della creditrice;

che

con atto ricorsuale 5 maggio 2006 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente respinto la sua istanza;

che,

innanzi tutto, sia lo scritto 16 febbraio 2006 della convenuta sia quello del 3

marzo successivo dell'istante non possono essere considerati per il giudizio siccome

prodotti in modo irrito, le parti non potendo esprimersi al di fuori delle vie espressamente

previste dal CPC, ovvero mediante gli allegati di causa o durante le udienze;

che

volendo trattare la domanda dell'istante quale azione di accertamento negativo

del debito, come ella propone, l'art. 71 CPC permette a chiunque ha un

interesse giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un diritto

(rispettivamente di un obbligo), l'autenticità o la falsità di un documento

vengano accertate, di proporre azione di accertamento;

che

quest'azione, ammessa dal diritto federale, ha come premessa l'esistenza di un

interesse giuridico concreto e attuale della parte istante a un sollecito

accertamento del rapporto giuridico controverso, ove sussiste incertezza circa

il contenuto del medesimo (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 71 CPC, m. 1; sentenza del Tribunale federale 4C.192/2004 dell'11

agosto 2004);

che

tale interesse, non necessariamente giuridico ma comunque degno di protezione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, N.

236), sussiste quando dal comportamento della controparte risulti una

situazione di insicurezza relativamente al rapporto di diritto, quando tale

incertezza costituisca per l'istante una minaccia suscettibile di pregiudizio

attuale e concreto se non viene eliminata (DTF 120 II 20 consid. 3a), e ancora

quando l'azione d'accertamento appaia il mezzo appropriato per rimediarvi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m.

1);

che

l'esistenza di un interesse legittimo è un presupposto processuale dell'azione

di accertamento, senza il quale la stessa deve essere respinta dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 71,

m 5);

che,

in concreto, con il pagamento incondizionato del debito l'istante ne ha implicitamente

riconosciuto la sussistenza, tant'è che ella non aveva neppure interposto

opposizione al PE, ragione per la quale non può giustificare alcun interesse

all'accertamento dell'inesistenza del debito;

che,

pertanto, l'azione promossa dalla ricorrente non può essere tutelata, mancando

un interesse degno di protezione;

che

l'azione di annullamento dell'esecuzione di cui all'art. 85 LEF, alla quale la

ricorrente fa riferimento, presuppone un'esecuzione ancora in corso (FJS 980

pag. 3; D. Staehelin, Kommentar

zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, ad art. 85 LEF, n. 11

e 17), ciò che non è il caso in concreto, l'interessata avendo pagato il suo

debito all'ufficio esecuzioni;

che

dunque, l'azione risulta improponibile in quanto tale;

che

in mancanza di un'esecuzione ancora in corso, pure improponibile risulterebbe un'azione

basata sull'art. 85a LEF, alla quale peraltro la ricorrente non si è riferita;

che

altrettanto improponibile è il richiamo all'art. 149a cpv. 3 LEF siccome

riferito a tutt'altra fattispecie;

che

a prescindere dalla sua qualifica la domanda dell'istante è chiaramente intesa alla

cancellazione dell'esecuzione promossa dalla convenuta a seguito del pagamento

integrale del proprio debito, e ciò con riferimento alla pubblicità dei

registri degli Uffici esecuzione come mezzo di conoscenza del credito (Kreditwürdigkeit)

di una persona (cfr. D. Staehelin,

op. cit., ad art. 8a LEF, n. 1);

che

a questo scopo il legislatore non ha previsto nessuna azione giudiziaria,

ragione per la quale la conclusione del giudice di pace, che ha dichiarato l'istanza

della ricorrente irricevibile per difetto di giurisdizione, è corretta;

che,

invero, l'art. 8a LEF disciplina la consultazione di terzi dei verbali

e dei registri degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti;

che nella fattispecie, non essendo in discussione la sussistenza

del credito della convenuta né la validità del procedimento esecutivo in quanto

tale (fattispecie che avrebbe permesso la cancellazione dell'esecuzione, cfr.

DTF 119 III 97), l'art. 8a cpv. 4 LEF prevede l'estinzione del diritto

di consultazione dei terzi cinque anni dopo la chiusura del procedimento sicché

successivamente gli estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o

amministrative per procedimenti pendenti presso di loro;

che

oltre alle esecuzioni sfociate in una realizzazione che ha permesso il pagamento

integrale o parziale del credito, sono considerate chiuse ai sensi dell'art. 8a

cpv. 4 LEF anche quelle estinte in seguito a pagamento del debitore all'Ufficio

oppure per altro motivo, segnatamente a causa della cancellazione dal registro

di commercio della società procedente (cfr. sentenza CEF inc. 15.2004.186 del 12

gennaio 1005);

che

quindi, se, come in concreto, il debito è stato pagato senza che sia stata

fatta una corrispettiva dichiarazione di ritiro dell'esecuzione da parte del

creditore, la stessa resta oggetto di consultazione da parte di terzi per

ulteriori cinque anni (cfr. circolare CEF 32/2005 del 6 dicembre 2005 sull'estinzione

del diritto dei terzi alla consultazione degli atti degli uffici d'esecuzione);

che

visto quanto precede, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,

deve essere respinto;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che

le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica

di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è

nemmeno stato notificato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 5 maggio 2006 RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico

della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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