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Decisione

16.2006.53

lavoro - tempestività del ricorso - notifica raccomandata - ricorso in lingua tedesca - ricorso per fax irricevibile - requisito della firma

15 maggio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.53

Data decisione, Autorità:

15.05.2006, CCC

Titolo:

lavoro - tempestività del ricorso - notifica raccomandata - ricorso in lingua tedesca - ricorso per fax irricevibile - requisito della firma

LINGUA ITALIANA

TEMPESTIVITÀ

art. 117 CPC-TI

art. 124 CPC-TI

art. 398 cpv. 1 CPC-TI

art. 418 CPC-TI

Incarto n.

16.2006.53

Lugano

15 maggio

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5

maggio 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 4 aprile 2006 del Segretario assessore

della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura in

materia di contratto di lavoro (inc. n.

DI.2006.17) promossa con istanza 30 gennaio 2006 da

CO 1

rappr. da RA 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'703.50 oltre

interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che

con istanza 30 gennaio 2006 CO 1 ha convenuto davanti al Pretore della giurisdizione

di Locarno Campagna la società RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 7'703.50

netti quale corrispettivo del salario per i mesi di settembre e ottobre 2005;

che

con sentenza 4 aprile 2005 il Segretario assessore, ritenendo sufficientemente

comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta,

alla quale la convenuta non ha opposto nessuna contestazione non avendo

presenziato all'udienza, ha accolto l'istanza;

Considerandi

che

con atto ricorsuale del 5 maggio 2006 RI 1giustificata la propria assenza all'udienza

di discussione con l'impedimento di ritirare la citazione per la chiusura dell'esercizio

pubblico durante i mesi invernali, contesta le pretese avversarie avendo il

dipendente abbandonato il posto di lavoro nel mese di settembre 2005;

che

giusta l'art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418

CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito

di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni,

non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);

che

l'invio giudiziario spedito per raccomandata, si ritiene notificato al destinatario

nel momento della sua consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a

domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i

quali rimane depositato all''ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. aa; 123 III

492; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

che

in concreto la sentenza è stata notificata alle parti il 4 aprile 2006, ragione

per la quale, pur tenendo conto della decorrenza del periodo di giacenza di

sette giorni, al momento dell'inoltro del ricorso per cassazione (7 maggio

2006), il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto, motivo per cui il ricorso

è tardivo;

che

il ricorso sarebbe comunque stato irricevibile siccome presentato per fax, e

quindi carente di una firma originale (Cocchi/

Trezzini, op. cit., ad art. 309, m. 1 e N. 807), redatto in lingua tedesca,

ovvero in contrasto con quanto dispone l'art. 117 CPC secondo il quale il

processo deve svolgersi in italiano e gli allegati redatti nella stessa lingua

(Cocchi/Trezzini, op. cit, ad

art. 117, m. 2), e per di più senza allegare nessuna censura nei confronti del

giudizio impugnato, con conseguente nullità del medesimo ai sensi dell'art. 329

cpv. 3 CPC;

che

giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che

il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre non si assegnano ripetibili

alla parte istante alla quale il ricorso non è

neppure

stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 5 maggio 2006 di RI 1 è irricevibile

in quanto tardivo.

2.

Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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