16.2006.53
lavoro - tempestività del ricorso - notifica raccomandata - ricorso in lingua tedesca - ricorso per fax irricevibile - requisito della firma
15 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.53
Data decisione, Autorità:
15.05.2006, CCC
Titolo:
lavoro - tempestività del ricorso - notifica raccomandata - ricorso in lingua tedesca - ricorso per fax irricevibile - requisito della firma
LINGUA ITALIANA
TEMPESTIVITÀ
art. 117 CPC-TI
art. 124 CPC-TI
art. 398 cpv. 1 CPC-TI
art. 418 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.53
Lugano
15 maggio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5
maggio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 4 aprile 2006 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura in
materia di contratto di lavoro (inc. n.
DI.2006.17) promossa con istanza 30 gennaio 2006 da
CO 1
rappr. da RA 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'703.50 oltre
interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 30 gennaio 2006 CO 1 ha convenuto davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna la società RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 7'703.50
netti quale corrispettivo del salario per i mesi di settembre e ottobre 2005;
che
con sentenza 4 aprile 2005 il Segretario assessore, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta,
alla quale la convenuta non ha opposto nessuna contestazione non avendo
presenziato all'udienza, ha accolto l'istanza;
Considerandi
che
con atto ricorsuale del 5 maggio 2006 RI 1giustificata la propria assenza all'udienza
di discussione con l'impedimento di ritirare la citazione per la chiusura dell'esercizio
pubblico durante i mesi invernali, contesta le pretese avversarie avendo il
dipendente abbandonato il posto di lavoro nel mese di settembre 2005;
che
giusta l'art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418
CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito
di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni,
non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);
che
l'invio giudiziario spedito per raccomandata, si ritiene notificato al destinatario
nel momento della sua consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a
domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i
quali rimane depositato all''ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. aa; 123 III
492; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);
che
in concreto la sentenza è stata notificata alle parti il 4 aprile 2006, ragione
per la quale, pur tenendo conto della decorrenza del periodo di giacenza di
sette giorni, al momento dell'inoltro del ricorso per cassazione (7 maggio
2006), il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto, motivo per cui il ricorso
è tardivo;
che
il ricorso sarebbe comunque stato irricevibile siccome presentato per fax, e
quindi carente di una firma originale (Cocchi/
Trezzini, op. cit., ad art. 309, m. 1 e N. 807), redatto in lingua tedesca,
ovvero in contrasto con quanto dispone l'art. 117 CPC secondo il quale il
processo deve svolgersi in italiano e gli allegati redatti nella stessa lingua
(Cocchi/Trezzini, op. cit, ad
art. 117, m. 2), e per di più senza allegare nessuna censura nei confronti del
giudizio impugnato, con conseguente nullità del medesimo ai sensi dell'art. 329
cpv. 3 CPC;
che
giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre non si assegnano ripetibili
alla parte istante alla quale il ricorso non è
neppure
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 5 maggio 2006 di RI 1 è irricevibile
in quanto tardivo.
2.
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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