16.2006.54
legittimazione alla rappresentanza processuale in sede di cassazione - non dato a un terzo non parte ancorché in possesso di procura
22 maggio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.54
Data decisione, Autorità:
22.05.2006, CCC
Titolo:
legittimazione alla rappresentanza processuale in sede di cassazione - non dato a un terzo non parte ancorché in possesso di procura
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
art. 64a cpv. 3 CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 301 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.54
Lugano
22 maggio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4
maggio 2006 presentato da
RI 1 )
contro
la sentenza 5 aprile 2006 del Giudice di pace del
circolo di Vezia nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 46)
promossa con istanza 24 gennaio 2006
da
CO 1
e
CO 2
con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di
Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 24 gennaio 2006 CO 1 e CO 2 hanno chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli
per l'incasso di fr. 900.- rivendicati a titolo di tasse, spese di giustizia e
ripetibili poste a carico di quest'ultimo con sentenze 26 maggio 2004 del
Pretore supplente del distretto di Lugano, sezione 4 e 17 settembre 2004 della seconda
Camera civile del Tribunale d'appello, prodotte a valere quale titolo
esecutivo;
che
con sentenza 5 aprile 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nelle sentenze prodotte dagli istanti e alle quali il
convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida
eccezione, ha accolto l'istanza;
che
con atto 4 maggio 2006 RI 1, rappresentato da __________, è insorto contro il
Considerandi
predetto giudizio;
che,
come già indicato da questa Camera, __________ non è legittimato alla rappresentanza
processuale in sede di ricorso (CCC, sentenza 16.2006.21 del 22 febbraio 2006);
che,
comunque sia, tra i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e
in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione
dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che
per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza
processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere
con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), di modo che
dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona
in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990,
vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo
e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art.
301.
CPC);
che,
per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso
in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al
libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una
rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 301, m. 2 ad art. 301);
che
__________, ancorché munito di procura, non rientra in nessuna di queste categorie
e non è quindi legittimato alla rappresentanza processuale in sede di ricorso
davanti a questa Camera;
che
poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto
(art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità
del ricorso 4 maggio 2006 siccome sottoscritto da persona priva di
legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 cifra 4 CPC);
che
pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività (il termine per ricorrere
in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto
dell'opposizione essendo di 10 giorni ex art. 22 cpv. 1 LALEF), deve essere
respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC;
che
giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
tasse e spese seguono la soccombenza, mentre non si giustifica di assegnare
ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato
notificato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 4 maggio 2006 di
RI 1 è nullo.
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del
ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- Sigirino;
- Sigirino.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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