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Decisione

16.2006.54

legittimazione alla rappresentanza processuale in sede di cassazione - non dato a un terzo non parte ancorché in possesso di procura

22 maggio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.54

Data decisione, Autorità:

22.05.2006, CCC

Titolo:

legittimazione alla rappresentanza processuale in sede di cassazione - non dato a un terzo non parte ancorché in possesso di procura

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

art. 64a cpv. 3 CPC-TI

art. 97 cf. 4 CPC-TI

art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI

art. 301 CPC-TI

Incarto n.

16.2006.54

Lugano

22 maggio

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4

maggio 2006 presentato da

RI 1 )

contro

la sentenza 5 aprile 2006 del Giudice di pace del

circolo di Vezia nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 46)

promossa con istanza 24 gennaio 2006

da

CO 1

e

CO 2

con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di

Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che

con istanza 24 gennaio 2006 CO 1 e CO 2 hanno chiesto il rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli

per l'incasso di fr. 900.- rivendicati a titolo di tasse, spese di giustizia e

ripetibili poste a carico di quest'ultimo con sentenze 26 maggio 2004 del

Pretore supplente del distretto di Lugano, sezione 4 e 17 settembre 2004 della seconda

Camera civile del Tribunale d'appello, prodotte a valere quale titolo

esecutivo;

che

con sentenza 5 aprile 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un

valido titolo esecutivo nelle sentenze prodotte dagli istanti e alle quali il

convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida

eccezione, ha accolto l'istanza;

che

con atto 4 maggio 2006 RI 1, rappresentato da __________, è insorto contro il

Considerandi

predetto giudizio;

che,

come già indicato da questa Camera, __________ non è legittimato alla rappresentanza

processuale in sede di ricorso (CCC, sentenza 16.2006.21 del 22 febbraio 2006);

che,

comunque sia, tra i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e

in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione

dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

che

per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza

processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere

con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), di modo che

dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona

in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990,

vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo

e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art.

301.

CPC);

che,

per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso

in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al

libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una

rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 301, m. 2 ad art. 301);

che

__________, ancorché munito di procura, non rientra in nessuna di queste categorie

e non è quindi legittimato alla rappresentanza processuale in sede di ricorso

davanti a questa Camera;

che

poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto

(art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità

del ricorso 4 maggio 2006 siccome sottoscritto da persona priva di

legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 cifra 4 CPC);

che

pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività (il termine per ricorrere

in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto

dell'opposizione essendo di 10 giorni ex art. 22 cpv. 1 LALEF), deve essere

respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC;

che

giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che

tasse e spese seguono la soccombenza, mentre non si giustifica di assegnare

ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato

notificato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 4 maggio 2006 di

RI 1 è nullo.

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del

ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- Sigirino;

- Sigirino.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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