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Decisione

16.2006.55

causa ordinaria - diritto di essere sentito - non leso se la parte dimentica di andare all'udienza

22 maggio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice

di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in

grado di far valere le proprie ragioni;

che

nella fattispecie __________ non contesta la regolarità della citazione,

rispettivamente non sostiene di non averla ricevuta, ma si limita a

giustificare la propria assenza alla discussione per dimenticanza;

che

simile argomentazione non concretizza nessun titolo di cassazione, tantomeno

quella della lesione del diritto di essere sentito, il ricorrente riconoscendo

espressamente di essere il solo responsabile della sua mancata partecipazione

all'udienza di discussione;

che

in simile evenienza, ovvero in assenza di una qualsiasi censura nei confronti

dell'operato del primo giudice, il ricorso deve essere respinto;

che

tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

Considerandi

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 2 maggio 2006 di

RI 1è respinto.

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico

del ricorrente il quale rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 30.- per

questa sede.

3.

Intimazione:

- -;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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