16.2006.55
causa ordinaria - diritto di essere sentito - non leso se la parte dimentica di andare all'udienza
22 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2006.55
Data decisione, Autorità:
22.05.2006, CCC
Titolo:
causa ordinaria - diritto di essere sentito - non leso se la parte dimentica di andare all'udienza
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2006.55
Lugano
22 maggio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
maggio 2006 presentato da
RI 1 -Castione
contro
la sentenza 21 aprile 2006 del Giudice di pace del
circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. 77/2005)
promossa con istanza 12 ottobre 2005 da
CO 1
rappr. da RA 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 913.05
oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 12 ottobre 2005 il garage CO 1 ha
convenuto __________ davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per
ottenere il pagamento di fr. 863.05 rivendicati a saldo di una fattura emessa
il 10 maggio 2004 per prestazioni eseguite sul veicolo di quest'ultimo, oltre a
fr. 50.- per spese esecutive;
che
la sentenza 27 ottobre 2005 con cui il Giudice di pace aveva accolto l'istanza
è stata dichiarata nulla da questa Camera per violazione del diritto di essere
sentito del convenuto con sentenza del 25 novembre 2005 (inc. 16.2005.133);
che
all'udienza del 22 marzo 2006 le parti hanno deciso di rinviare la discussione
a una successiva udienza per permettere alla parte istante di essere
regolarmente rappresentata;
che
all'udienza di discussione dell'istanza del 30 marzo 2006, l'istante, unica
parte presente, ha confermato la sua pretesa;
che
con sentenza 21 aprile 2006 il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato
il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta e alla quale
il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all'udienza,
ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromessa la documentazione
allo stesso allegata, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, RI 1 è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento con conseguente rinvio degli atti
al primo giudice per nuovo giudizio non avendo egli potuto far valere le
proprie ragioni poiché non era presente per dimenticanza di udienza;
che
con scritto 18 maggio 2006 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso;
che
giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
Fatti
di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
nella fattispecie __________ non contesta la regolarità della citazione,
rispettivamente non sostiene di non averla ricevuta, ma si limita a
giustificare la propria assenza alla discussione per dimenticanza;
che
simile argomentazione non concretizza nessun titolo di cassazione, tantomeno
quella della lesione del diritto di essere sentito, il ricorrente riconoscendo
espressamente di essere il solo responsabile della sua mancata partecipazione
all'udienza di discussione;
che
in simile evenienza, ovvero in assenza di una qualsiasi censura nei confronti
dell'operato del primo giudice, il ricorso deve essere respinto;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
Considerandi
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 2 maggio 2006 di
RI 1è respinto.
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico
del ricorrente il quale rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 30.- per
questa sede.
3.
Intimazione:
- -;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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