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Decisione

16.2006.56

istanza di rigetto trattata come ordinaria - presupposti per il rigetto provvisorio dell'opposizione - riconoscimento di debito

15 dicembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

ricorso per cassazione 20 aprile 2006 di RI 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 7 aprile 2006 del Giudice di pace supplente del circolo

di Pregassona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è

respinta.

2. La tassa di

giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 55.-, anticipate dalla parte istante,

rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità

di fr. 120.-.

Considerandi

II. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipate dal

ricorrente, sono poste a carico dell'istante che rifonderà alla controparte fr.

300.

- per ripetibili.

III. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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