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Decisione

16.2006.58

contratto di mutuo - onere della prova - valore probatorio di una testimonianza

9 gennaio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

I 17 consid. 5.1).

2. Il primo giudice, in sintesi, ha respinto l'istanza poiché

l'istante non aveva dimostrato la conclusione di un contratto di mutuo con la

convenuta. In particolare, le testimonianze fornite dalle parti non erano

sufficientemente probanti dell'avvenuto prestito. Il ricorrente contesta tale

conclusione rimproverando al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le

risultanze istruttorie, segnatamente la deposizione di __________ che ha

confermato il perfezionamento del contratto di mutuo.

Nella

fattispecie, premesso che incombeva all'istante dimostrare la concessione di un

mutuo alla convenuta (art. 8 CC; Schärer/

Maurenbrecher in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 11 ad art.

312 en. 34 ad art. 318), egli ha proposto l'escussione di un teste. Ora, dal

Considerandi

verbale di audizione risulta che in un primo tempo __________ ha

semplicemente riferito quanto raccontatogli dall'istante, ciò che esclude, su

questo punto, qualsiasi valore probatorio alla sua deposizione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 237). Il teste ha poi precisato di aver

assistito a un colloquio tra le parti durante il quale l'istante, in modo

scherzoso, ha affermato "ti ho fatto un prestito, non ho neanche la

ricevuta" al che la convenuta ha risposto "è una somma modesta,

potresti anche regalarmela" (verbale del 22 marzo 2006). Se ciò basta per

ammettere l'esistenza di un accordo, nulla è dato di sapere con un

minimo di precisione quanto al contenuto dello stesso, né tanto meno nel senso

asserito dall'istante. Mancando ogni elemento

affidabile circa il contenuto del contratto, la conclusione del primo giudice

non può essere, quanto meno nel risultato, ritenuta arbitraria.

3.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato alcun titolo

di cassazione, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC). Alla convenuta, che non ha presentato osservazioni, non

si attribuiscono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 aprile 2006 RI 1 è

respinto.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

150.–

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo a carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause di

carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF) solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100

cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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