16.2006.58
contratto di mutuo - onere della prova - valore probatorio di una testimonianza
9 gennaio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2006.58
Data decisione, Autorità:
09.01.2007, CCC
Titolo:
contratto di mutuo - onere della prova - valore probatorio di una testimonianza
MUTUO
art. 312 CO
art. 318 CO
art. 237 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.58
Lugano
9 gennaio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18
aprile 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 7 aprile 2006 dal
Giudice di pace del circolo di Pregassona, nella causa civile inappellabile
(inc. n. 76/2005/O) promossa con istanza 26 ottobre 2005 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 26 ottobre 2005 RI 1 ha
convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Pregassona per
ottenere il pagamento di fr. 1000.- oltre accessori, a titolo di restituzione
di un mutuo. All'udienza del 1° febbraio 2006 indetta per la discussione, la
convenuta ha concluso per il rigetto dell'istanza contestando di aver ricevuto
l'importo rivendicato.
B.
Con sentenza 7 aprile 2006 il Giudice di pace supplente, in considerazione
delle versioni discordanti fornite dai testi proposti dalle parti, non ha
ritenuto provata la conclusione di un contratto di mutuo tra le stesse e ha
quindi respinto l'istanza.
C.
Con il presente tempestivo ricorso RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver
ignorato la deposizione di __________ che ha confermato il perfezionamento del
contratto di mutuo. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
in diritto: 1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132
Fatti
I 17 consid. 5.1).
2. Il primo giudice, in sintesi, ha respinto l'istanza poiché
l'istante non aveva dimostrato la conclusione di un contratto di mutuo con la
convenuta. In particolare, le testimonianze fornite dalle parti non erano
sufficientemente probanti dell'avvenuto prestito. Il ricorrente contesta tale
conclusione rimproverando al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie, segnatamente la deposizione di __________ che ha
confermato il perfezionamento del contratto di mutuo.
Nella
fattispecie, premesso che incombeva all'istante dimostrare la concessione di un
mutuo alla convenuta (art. 8 CC; Schärer/
Maurenbrecher in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 11 ad art.
312 en. 34 ad art. 318), egli ha proposto l'escussione di un teste. Ora, dal
Considerandi
verbale di audizione risulta che in un primo tempo __________ ha
semplicemente riferito quanto raccontatogli dall'istante, ciò che esclude, su
questo punto, qualsiasi valore probatorio alla sua deposizione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 237). Il teste ha poi precisato di aver
assistito a un colloquio tra le parti durante il quale l'istante, in modo
scherzoso, ha affermato "ti ho fatto un prestito, non ho neanche la
ricevuta" al che la convenuta ha risposto "è una somma modesta,
potresti anche regalarmela" (verbale del 22 marzo 2006). Se ciò basta per
ammettere l'esistenza di un accordo, nulla è dato di sapere con un
minimo di precisione quanto al contenuto dello stesso, né tanto meno nel senso
asserito dall'istante. Mancando ogni elemento
affidabile circa il contenuto del contratto, la conclusione del primo giudice
non può essere, quanto meno nel risultato, ritenuta arbitraria.
3.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato alcun titolo
di cassazione, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). Alla convenuta, che non ha presentato osservazioni, non
si attribuiscono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 aprile 2006 RI 1 è
respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo a carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause di
carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF) solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100
cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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