16.2006.6
rigetto provvisorio - tempestività del ricorso - ricevibilità del ricorso - ricorso nullo
26 gennaio 2006Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.6
Data decisione, Autorità:
26.01.2006, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - tempestività del ricorso - ricevibilità del ricorso - ricorso nullo
CASSAZIONE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 144 CO
art. 313bis CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2006.6
Lugano
26 gennaio
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16
dicembre 2005 presentato da
RI 1 (F)
contro
la sentenza 15 settembre 2005 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna nella procedura sommaria in
materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.292) promossa con istanza 6
luglio 2005 da
CO 1
rappr. da RA 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via provvisoria dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di
Locarno, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 6 luglio 2005 la CO 1, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da quest'ultimo al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatogli
per l'incasso di fr. 8'756.- oltre interessi e spese, rivendicati a titolo di
pigioni scadute per i mesi di giugno 2004, febbraio/ giugno 2005, per la locazione
di un appartamento di sua proprietà a __________, pretesa ridotta
successivamente a fr. 7'924 .- oltre interessi;
che a
valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto un contratto di locazione
sottoscritto il 14 maggio 2004 con __________ e RI 1 quali debitori solidali;
che con
sentenza 15 settembre 2005 il segretario assessore, accertata la presenza agli
atti di un valido riconoscimento di debito per l'importo di fr. 7'924.- al
quale l'escusso, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida
eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto
16 dicembre 2005, confermato il 13 gennaio 2006, RI 1 è insorto contro il
predetto giudizio;
che
a prescindere dalla sua tempestività, il termine per ricorrere in cassazione contro
una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione essendo
di 10 giorni (art. 22 cpv. 1 LALEF), il ricorso è nullo;
che
infatti, secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser
considerato valido, deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di
fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno
illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo
(cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 16 dicembre 2005 non supera la soglia
imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti
dalle prove) o riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, il
ricorrente si limita a spiegare i motivi per i quali si è opposto al pagamento
della pretesa avversaria avente per oggetto delle pigioni scadute e reclamate
nei suoi confronti in virtù del vincolo di solidarietà che lo legava alla
moglie, e che permette al creditore di agire a sua scelta nei confronti di un
debitore piuttosto che dell'altro (art. 144 CO);
che sulla base di tale allegazioni è quindi impossibile individuare
e decidere i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale non si
prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili alla
controparte alla quale il ricorso non è neppure stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 16 dicembre 2005 di RI 1
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
- (F);
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster