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Decisione

16.2006.6

rigetto provvisorio - tempestività del ricorso - ricevibilità del ricorso - ricorso nullo

26 gennaio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.6

Data decisione, Autorità:

26.01.2006, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio - tempestività del ricorso - ricevibilità del ricorso - ricorso nullo

CASSAZIONE

RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE

art. 144 CO

art. 313bis CPC-TI

art. 329 cpv. 2 CPC-TI

art. 22 cpv. 1 LALEF

art. 82 LEF

Incarto n.

16.2006.6

Lugano

26 gennaio

2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16

dicembre 2005 presentato da

RI 1 (F)

contro

la sentenza 15 settembre 2005 del Segretario assessore

della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna nella procedura sommaria in

materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.292) promossa con istanza 6

luglio 2005 da

CO 1

rappr. da RA 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in

via provvisoria dell'opposizione interposta

dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di

Locarno, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 6 luglio 2005 la CO 1, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta da quest'ultimo al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatogli

per l'incasso di fr. 8'756.- oltre interessi e spese, rivendicati a titolo di

pigioni scadute per i mesi di giugno 2004, febbraio/ giugno 2005, per la locazione

di un appartamento di sua proprietà a __________, pretesa ridotta

successivamente a fr. 7'924 .- oltre interessi;

che a

valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto un contratto di locazione

sottoscritto il 14 maggio 2004 con __________ e RI 1 quali debitori solidali;

che con

sentenza 15 settembre 2005 il segretario assessore, accertata la presenza agli

atti di un valido riconoscimento di debito per l'importo di fr. 7'924.- al

quale l'escusso, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida

eccezione, ha accolto l'istanza;

che con scritto

16 dicembre 2005, confermato il 13 gennaio 2006, RI 1 è insorto contro il

predetto giudizio;

che

a prescindere dalla sua tempestività, il termine per ricorrere in cassazione contro

una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione essendo

di 10 giorni (art. 22 cpv. 1 LALEF), il ricorso è nullo;

che

infatti, secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser

considerato valido, deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di

fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno

illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo

(cpv. 3);

che

nel caso concreto il contenuto dello scritto 16 dicembre 2005 non supera la soglia

imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che

infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del

segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti

dalle prove) o riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, il

ricorrente si limita a spiegare i motivi per i quali si è opposto al pagamento

della pretesa avversaria avente per oggetto delle pigioni scadute e reclamate

nei suoi confronti in virtù del vincolo di solidarietà che lo legava alla

moglie, e che permette al creditore di agire a sua scelta nei confronti di un

debitore piuttosto che dell'altro (art. 144 CO);

che sulla base di tale allegazioni è quindi impossibile individuare

e decidere i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

che

giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che

vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale non si

prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili alla

controparte alla quale il ricorso non è neppure stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 16 dicembre 2005 di RI 1

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

- (F);

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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