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Decisione

16.2006.60

rigetto definitivo - notifica di tassazione e attestato di carenza di beni quali titolo esecutivo - pagamento del credito fiscale - recupero delle spese esecutive

16 aprile 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.60

Data decisione, Autorità:

16.04.2007, CCC

Titolo:

rigetto definitivo - notifica di tassazione e attestato di carenza di beni quali titolo esecutivo - pagamento del credito fiscale - recupero delle spese esecutive

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

SPESE ESECUTIVE

art. 17 LEF

art. 68 LEF

art. 80 LEF

Incarto n.

16.2006.60

Lugano

16 aprile

2007/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18

maggio 2006 presentato da

RI 1

(rappresentato

dall'Ufficio esazione e condoni, )

contro la sentenza emessa il 9 maggio 2006 dal

Giudice di pace del circolo di Balerna, nella causa a procedura sommaria in

materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 59) promossa con istanza 9

febbraio 2006 nei confronti di

CO 1 ;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 9 febbraio 2006 lo

Stato del Cantone Ticino ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatogli per

l'incasso di fr. 491.-;

che

a sostegno dell'istanza l'ente pubblico ha prodotto l'attestato di carenza di

beni emesso il 5 aprile 2005 nell'esecuzione n. __________ per fr. 491.–, così

come la notifica di tassazione 14 gennaio 2002 relativa all'imposta cantonale

2001–2002, passata in giudicato;

che

il citato attestato di carenza di beni era stato rilasciato in esito all'esecuzione

fondata su un analogo attestato del 2 febbraio 2004 emesso per fr. 265.– (esecuzione

n. __________);

che

all'udienza del 7 marzo 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto si è

opposto all'istanza ritenendo estinto il credito;

che

con sentenza 9 maggio 2006 il Giudice di pace del circolo di Balerna, ritenuta l'imposta

cantonale 2001 interamente saldata ed esclusa la facoltà per l'ente pubblico di

chiedere il proseguimento dell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti

del convenuto, ha respinto l'istanza;

che

con ricorso per cassazione del 18 maggio 2006 lo Stato del Cantone Ticino chiede

l'annullamento del predetto giudizio sulla base del titolo di cassazione di cui

all'art. 327 lett. g CPC rimproverando al primo giudice di aver arbitrariamente

valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale

per non avere riconosciuto nella documentazione prodotta la presenza di un

valido titolo esecutivo;

Considerandi

che

nelle sue osservazioni del 25 giugno 2006 il convenuto conclude per il rigetto

del ricorso;

che

giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che,

in concreto, il giudice di pace, richiamato il decreto 13 maggio

2003.

con cui egli aveva accertato il pagamento di fr. 141.20 di cui al PE n. __________

dell'UEF di Mendrisio e stralciata dai ruoli la procedura di rigetto promossa

dallo Stato, ha ritenuto l'imposta cantonale 2001 interamente saldata e ha

escluso la facoltà per l'ente pubblico di chiedere il proseguimento dell'esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del convenuto;

che

il contribuente ha bensì effettivamente pagato l'imposta cantonale 2001 reclamata

dall'ente pubblico oltre agli interessi di mora e alla tassa di diffida, per complessivi

fr. 141.20 di cui al decreto di stralcio 13 maggio 2003 del Giudice di pace, ma

l'importo di fr. 491.– posto in esecuzione nelle esecuzioni n. __________ e __________

corrisponde alle spese esecutive anticipate dal creditore;

che,

in linea di principio, il debitore deve assumersi tutte le spese d'esecuzione

anticipate dal creditore per il recupero del suo credito (art. 68 LEF), ovvero

quelle maturate dalla notifica del precetto esecutivo fino al termine dell'esecuzione

(Dallèves/Foëx/

Jeandin,

Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

faillite, Basilea 2005, n. 4 e 34 ad art. 68; A.

Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 16 ad art. 68; AJP 2/1994 pag. 261; Gilliéron, Commentaire de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 8 ad

art. 68);

che trattandosi di spese poste a carico del debitore, l'unica possibilità

per quest'ultimo di contestarle è l'inoltro di un ricorso all'autorità di

vigilanza ai sensi dell'art. 17 LEF (Ammon/ Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ª ed., Berna 2003, § 18, n. 25; Dallèves/Foëx/Jeandin,

op. cit., n. 27 ad art. 68; A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 68);

che

ove non sia tempestivamente impugnata, la decisione dell'Ufficio sulle spese

contenuta nello stato di riparto o – come in concreto – nell'attestato di

carenza beni, passa in giudicato e costituisce, quale decisione amministrativa,

un titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF;

che,

nella fattispecie, il convenuto si era invero rivolto il 18 agosto 2003 all'Ufficio

esecuzioni preannunciando la sua assenza al pignoramento dolendosi di non aver

mai ricevuto un sollecito di pagamento per le spese esecutive che a suo dire

andavano poste a carico dell'ente pubblico (v. doc. 6);

che

ciò nondimeno, avesse voluto insorgere contro il pagamento delle spese, egli

avrebbe dovuto, come detto, presentare un ricorso alla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza (art. 17 LEF);

che

per il resto egli non ha più reagito al ricevimento delle successive

comunicazioni dell'Ufficio per l'incasso delle spese esecutive in discussione

(cfr. doc. 7–15), per le quali non è peraltro necessaria una specifica richiesta

siccome dovute per legge;

che il procedente intenzionato a ottenere dall'escusso il rimborso

delle spese anticipate nell'esecuzione in corso, può chiedere la continuazione dell'esecuzione

fino a copertura delle stesse, senza la necessità di ottenere il rigetto dell'opposizione

(Gilliéron, op. cit., n. 14 ad

art. 68), anche se il credito posto in esecuzione è stato integralmente saldato

(Brügger, SchKG

Gerichtspraxis 1946–2005, Kompendium, Zurigo 2006, n. 19 ad art. 68);

che, per contro, qualora le spese esecutive non pagate si riferiscono

a esecuzioni precedenti – come in concreto – il creditore deve promuovere una

nuova esecuzione e, in caso di opposizione, chiederne al giudice il rigetto

definitivo in base alla decisione dell'Ufficio sulle spese;

che pertanto, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, la

documentazione prodotta dall'istante è idonea a legittimare una domanda di

rigetto definitivo dell'opposizione;

che

in tali circostanze il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione

invocato, ovvero l'errata applicazione del diritto materiale da parte del primo

giudice, deve essere accolto;

che

ricorrendo le premesse dell'art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera deve decidere il

merito della controversia con il conseguente integrale accoglimento dell'istanza;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre all'ente

pubblico, che ha agito nell'ambito delle sue funzioni, non si giustifica riconoscere

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 maggio 2006

dello Stato del Cantone Ticino è accolto nel senso che la sentenza 9

maggio 2006 del Giudice di pace del circolo di Balerna è annullata e modificata

come segue:

1.

L'istanza è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________

dell'UEF di Mendrisio è rigettata in via definitiva.

2.

La tassa di giustizia di fr. 80.-, da anticipare dall'istante, è posta a carico

del convenuto.

II. Gli

oneri processuali di complessivi fr. 100.- già anticipati dal ricorrente, sono

posti a carico del convenuto. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

/terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi

nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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