16.2006.60
rigetto definitivo - notifica di tassazione e attestato di carenza di beni quali titolo esecutivo - pagamento del credito fiscale - recupero delle spese esecutive
16 aprile 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.60
Data decisione, Autorità:
16.04.2007, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - notifica di tassazione e attestato di carenza di beni quali titolo esecutivo - pagamento del credito fiscale - recupero delle spese esecutive
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SPESE ESECUTIVE
art. 17 LEF
art. 68 LEF
art. 80 LEF
Incarto n.
16.2006.60
Lugano
16 aprile
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18
maggio 2006 presentato da
RI 1
(rappresentato
dall'Ufficio esazione e condoni, )
contro la sentenza emessa il 9 maggio 2006 dal
Giudice di pace del circolo di Balerna, nella causa a procedura sommaria in
materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 59) promossa con istanza 9
febbraio 2006 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 9 febbraio 2006 lo
Stato del Cantone Ticino ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatogli per
l'incasso di fr. 491.-;
che
a sostegno dell'istanza l'ente pubblico ha prodotto l'attestato di carenza di
beni emesso il 5 aprile 2005 nell'esecuzione n. __________ per fr. 491.–, così
come la notifica di tassazione 14 gennaio 2002 relativa all'imposta cantonale
2001–2002, passata in giudicato;
che
il citato attestato di carenza di beni era stato rilasciato in esito all'esecuzione
fondata su un analogo attestato del 2 febbraio 2004 emesso per fr. 265.– (esecuzione
n. __________);
che
all'udienza del 7 marzo 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto si è
opposto all'istanza ritenendo estinto il credito;
che
con sentenza 9 maggio 2006 il Giudice di pace del circolo di Balerna, ritenuta l'imposta
cantonale 2001 interamente saldata ed esclusa la facoltà per l'ente pubblico di
chiedere il proseguimento dell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti
del convenuto, ha respinto l'istanza;
che
con ricorso per cassazione del 18 maggio 2006 lo Stato del Cantone Ticino chiede
l'annullamento del predetto giudizio sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC rimproverando al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale
per non avere riconosciuto nella documentazione prodotta la presenza di un
valido titolo esecutivo;
Considerandi
che
nelle sue osservazioni del 25 giugno 2006 il convenuto conclude per il rigetto
del ricorso;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che,
in concreto, il giudice di pace, richiamato il decreto 13 maggio
2003.
con cui egli aveva accertato il pagamento di fr. 141.20 di cui al PE n. __________
dell'UEF di Mendrisio e stralciata dai ruoli la procedura di rigetto promossa
dallo Stato, ha ritenuto l'imposta cantonale 2001 interamente saldata e ha
escluso la facoltà per l'ente pubblico di chiedere il proseguimento dell'esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del convenuto;
che
il contribuente ha bensì effettivamente pagato l'imposta cantonale 2001 reclamata
dall'ente pubblico oltre agli interessi di mora e alla tassa di diffida, per complessivi
fr. 141.20 di cui al decreto di stralcio 13 maggio 2003 del Giudice di pace, ma
l'importo di fr. 491.– posto in esecuzione nelle esecuzioni n. __________ e __________
corrisponde alle spese esecutive anticipate dal creditore;
che,
in linea di principio, il debitore deve assumersi tutte le spese d'esecuzione
anticipate dal creditore per il recupero del suo credito (art. 68 LEF), ovvero
quelle maturate dalla notifica del precetto esecutivo fino al termine dell'esecuzione
(Dallèves/Foëx/
Jeandin,
Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, Basilea 2005, n. 4 e 34 ad art. 68; A.
Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 16 ad art. 68; AJP 2/1994 pag. 261; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 8 ad
art. 68);
che trattandosi di spese poste a carico del debitore, l'unica possibilità
per quest'ultimo di contestarle è l'inoltro di un ricorso all'autorità di
vigilanza ai sensi dell'art. 17 LEF (Ammon/ Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ª ed., Berna 2003, § 18, n. 25; Dallèves/Foëx/Jeandin,
op. cit., n. 27 ad art. 68; A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 68);
che
ove non sia tempestivamente impugnata, la decisione dell'Ufficio sulle spese
contenuta nello stato di riparto o – come in concreto – nell'attestato di
carenza beni, passa in giudicato e costituisce, quale decisione amministrativa,
un titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF;
che,
nella fattispecie, il convenuto si era invero rivolto il 18 agosto 2003 all'Ufficio
esecuzioni preannunciando la sua assenza al pignoramento dolendosi di non aver
mai ricevuto un sollecito di pagamento per le spese esecutive che a suo dire
andavano poste a carico dell'ente pubblico (v. doc. 6);
che
ciò nondimeno, avesse voluto insorgere contro il pagamento delle spese, egli
avrebbe dovuto, come detto, presentare un ricorso alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza (art. 17 LEF);
che
per il resto egli non ha più reagito al ricevimento delle successive
comunicazioni dell'Ufficio per l'incasso delle spese esecutive in discussione
(cfr. doc. 7–15), per le quali non è peraltro necessaria una specifica richiesta
siccome dovute per legge;
che il procedente intenzionato a ottenere dall'escusso il rimborso
delle spese anticipate nell'esecuzione in corso, può chiedere la continuazione dell'esecuzione
fino a copertura delle stesse, senza la necessità di ottenere il rigetto dell'opposizione
(Gilliéron, op. cit., n. 14 ad
art. 68), anche se il credito posto in esecuzione è stato integralmente saldato
(Brügger, SchKG
Gerichtspraxis 1946–2005, Kompendium, Zurigo 2006, n. 19 ad art. 68);
che, per contro, qualora le spese esecutive non pagate si riferiscono
a esecuzioni precedenti – come in concreto – il creditore deve promuovere una
nuova esecuzione e, in caso di opposizione, chiederne al giudice il rigetto
definitivo in base alla decisione dell'Ufficio sulle spese;
che pertanto, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, la
documentazione prodotta dall'istante è idonea a legittimare una domanda di
rigetto definitivo dell'opposizione;
che
in tali circostanze il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato, ovvero l'errata applicazione del diritto materiale da parte del primo
giudice, deve essere accolto;
che
ricorrendo le premesse dell'art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera deve decidere il
merito della controversia con il conseguente integrale accoglimento dell'istanza;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre all'ente
pubblico, che ha agito nell'ambito delle sue funzioni, non si giustifica riconoscere
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 maggio 2006
dello Stato del Cantone Ticino è accolto nel senso che la sentenza 9
maggio 2006 del Giudice di pace del circolo di Balerna è annullata e modificata
come segue:
1.
L'istanza è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UEF di Mendrisio è rigettata in via definitiva.
2.
La tassa di giustizia di fr. 80.-, da anticipare dall'istante, è posta a carico
del convenuto.
II. Gli
oneri processuali di complessivi fr. 100.- già anticipati dal ricorrente, sono
posti a carico del convenuto. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
/terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi
nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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