16.2006.61
contratto di lavoro - mancato ritiro citazione - diritto di essere sentito
9 giugno 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.61
Data decisione, Autorità:
09.06.2006, CCC
Titolo:
contratto di lavoro - mancato ritiro citazione - diritto di essere sentito
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICAZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 313bis CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
art. 417 cpv. 1 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2006.61
Lugano
9 giugno 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17
maggio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 11 maggio 2006 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro (inc.
n. 41b/06/Osm) promossa con istanza 29 marzo 2006 da
CO 1 (I)
rappr. dall'RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'599.30 netti oltre interessi a
titolo di pretese salariali, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 29 marzo 2006 CO 1 ha convenuto dinanzi al Giudice di pace del Circolo
di Lugano RI 1, gestore del __________ a Lugano, alle dipendenze della quale ha
lavorato come cameriera, per ottenere il pagamento di fr. 1'599.30 rivendicati
a saldo del salario di sua spettanze per i mesi da ottobre a dicembre 2005;
che
con sentenza 11 maggio 2006 il giudice di pace ha accolto
l'istanza,
avendo la lavoratrice sufficientemente comprovato il suo credito sulla base
della documentazione prodotta e che la convenuta, assente alla discussione, non
ha contestato;
che con
scritto 17 maggio 2006, indirizzato alla giudicatura di pace e denominato
ricorso, RI 1 sostiene di non aver ricevuto la citazione e quindi di non aver
potuto presenziare all'udienza di discussione;
che
l'atto in questione è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale
ricorso per cassazione;
che
giusta l¿art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall¿art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che nella
fattispecie con ordinanza 27 aprile 2006, spedita mediante invio raccomandato
n. 98.00.690001.__________, il giudice di pace ha citato le parti all¿udienza
dell'11 maggio 2006 per la discussione dell'istanza;
che la
raccomandata destinata alla RI 1 non è stata ritirata dall¿interessata e, scaduto
il periodo di giacenza, è stata rinviata alla giudicatura;
che
per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell¿autorità
spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della
consegna effettiva oppure, se l¿invio non è recapitato a domicilio né ritirato
alla posta, l¿ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso
l¿ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124,
m. 1);
che
nel caso concreto, poiché la ricorrente non contesta la regolarità della
notifica della citazione, in particolare di non aver ricevuto l'avviso di
ritiro della raccomandata contenente l'invio, ella non può che imputare a sé
stessa l'assenza alla discussione dell'istanza, ragione per la quale il suo
diritto di essere sentita non è stato violato;
che
il ricorso, fondato esclusivamente su questa censura, deve così essere
respinto;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all¿art. 313 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia (art. 417 cpv. 1 lett.
e CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante
alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 17 maggio 2006 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano
ripetibili
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d¿appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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