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Decisione

16.2006.61

contratto di lavoro - mancato ritiro citazione - diritto di essere sentito

9 giugno 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.61

Data decisione, Autorità:

09.06.2006, CCC

Titolo:

contratto di lavoro - mancato ritiro citazione - diritto di essere sentito

DIRITTO DI ESSERE SENTITO

NOTIFICAZIONE

art. 29 cpv. 2 COST

art. 313bis CPC-TI

art. 327 let. e CPC-TI

art. 417 cpv. 1 let. e CPC-TI

Incarto n.

16.2006.61

Lugano

9 giugno 2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17

maggio 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 11 maggio 2006 del Giudice di pace del

circolo di Lugano nella procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro (inc.

n. 41b/06/Osm) promossa con istanza 29 marzo 2006 da

CO 1 (I)

rappr. dall'RA 1

con la

quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'599.30 netti oltre interessi a

titolo di pretese salariali, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 29 marzo 2006 CO 1 ha convenuto dinanzi al Giudice di pace del Circolo

di Lugano RI 1, gestore del __________ a Lugano, alle dipendenze della quale ha

lavorato come cameriera, per ottenere il pagamento di fr. 1'599.30 rivendicati

a saldo del salario di sua spettanze per i mesi da ottobre a dicembre 2005;

che

con sentenza 11 maggio 2006 il giudice di pace ha accolto

l'istanza,

avendo la lavoratrice sufficientemente comprovato il suo credito sulla base

della documentazione prodotta e che la convenuta, assente alla discussione, non

ha contestato;

che con

scritto 17 maggio 2006, indirizzato alla giudicatura di pace e denominato

ricorso, RI 1 sostiene di non aver ricevuto la citazione e quindi di non aver

potuto presenziare all'udienza di discussione;

che

l'atto in questione è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale

ricorso per cassazione;

che

giusta l¿art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto

di essere sentito garantito dall¿art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice

di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in

grado di far valere le proprie ragioni;

che nella

fattispecie con ordinanza 27 aprile 2006, spedita mediante invio raccomandato

n. 98.00.690001.__________, il giudice di pace ha citato le parti all¿udienza

dell'11 maggio 2006 per la discussione dell'istanza;

che la

raccomandata destinata alla RI 1 non è stata ritirata dall¿interessata e, scaduto

il periodo di giacenza, è stata rinviata alla giudicatura;

che

per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell¿autorità

spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della

consegna effettiva oppure, se l¿invio non è recapitato a domicilio né ritirato

alla posta, l¿ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso

l¿ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124,

m. 1);

che

nel caso concreto, poiché la ricorrente non contesta la regolarità della

notifica della citazione, in particolare di non aver ricevuto l'avviso di

ritiro della raccomandata contenente l'invio, ella non può che imputare a sé

stessa l'assenza alla discussione dell'istanza, ragione per la quale il suo

diritto di essere sentita non è stato violato;

che

il ricorso, fondato esclusivamente su questa censura, deve così essere

respinto;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all¿art. 313 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che il

presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia (art. 417 cpv. 1 lett.

e CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante

alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 17 maggio 2006 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Il

presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano

ripetibili

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d¿appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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