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Decisione

16.2006.63

azione di risarcimento danni- responsabilità professionale dell'avvocato - richiesta di pagamento della franchigia da parte dell'assicurazione - prescrizione del credito - decorrenza del termine di du

5 febbraio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 31 gennaio 2006 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione

di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 3267.50. All'udienza del 10

maggio 2006, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere

l'istanza, eccependo, in particolare, la prescrizione del credito. Statuendo il

18 maggio 2006 il Segretario assessore ha accolto l'istanza limitatamente a fr.

181.40, corrispondenti al 10% della seconda nota professionale mentre per il

resto ha accertato l'intervenuta prescrizione.

C.

Con tempestivo ricorso per cassazione del 6 giugno 2006 la RI 1,

richiamandosi al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, chiede

di annullare il giudizio impugnato per quanto attiene la mancata condanna del

convenuto al pagamento di fr. 3086.– oltre accessori. Nelle sue osservazioni

del 22 agosto 2006 il convenuto conclude per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata

manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso

di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante

giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola

gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando

contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.

Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi. Per essere definita come

arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o

riconoscibile) a prima vista. L'arbitrio non può essere ravvisato già nella

circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile.

È doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come

insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta

da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 17

consid. 5.1).

2.

Secondo l'art. 46 LCA i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si

prescrivono dopo due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione. La norma è

applicabile sia ai crediti dell'assicuratore nei confronti dello stipulante,

sia ai crediti di quest'ultimo nei confronti del primo, in particolare

costituiti delle prestazioni assicurative: determinante è in ogni caso che il

credito si fondi sul contratto assicurativo e non solo che stia in un rapporto

di correlazione con il medesimo (Graber,

in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, VVG, Basilea 2001 n. 3 ad art.

46). In deroga a quanto prescrive l'art. 130 cpv. 1 CO, nell'ambito del contratto

di assicurazione il termine di prescrizione inizia a decorrere non con l'esigibilità

del credito, ma già a partire dal momento in cui si verifica il fatto su cui è

fondata l'obbligazione (Graber,

op. cit., n. 5 art. 46). Quanto alla durata del termine, segnatamente la

sospensione e l'interruzione della prescrizione, il diritto assicurativo rinvia

alle norme generali degli art. 132/142 CO (art. 100 cpv. 1 LCA; Graber, op. cit., n. 22 ad art. 46).

3.

In

concreto, il Segretario assessore ha ritenuto che il credito dell'istante

costituisce una pretesa contrattuale relativa all'adempimento del contratto di

assicurazione, alla quale si applica il termine di prescrizione biennale

dell'art. 46 LCA. Quanto all'inizio di tale termine, il primo giudice si è

riferito alla dottrina e la giurisprudenza vigente in materia di contratti di

assicurazioni per protezione giuridica, e constatate diversità di opinioni, ha

considerato che anche nell'ipotesi più favorevole all'istante il termine era

iniziato a decorre il 24 settembre 2002 con l'emissione della nota

professionale dell'avv. __________. E siccome il primo atto interruttivo era

intervenuto solo il 4 ottobre 2004, la pretesa si era prescritta.

Per

la ricorrente la conclusione del Segretario assessore viola in modo arbitrario

e manifestamente insostenibile il diritto materiale. Essa sostiene che il

computo del termine biennale di prescrizione è iniziato a decorrere al più

presto il 21 ottobre 2002, data in cui le trattative con l'avv. __________ si

erano concluse con una riduzione dell'onorario, poiché la verifica della

congruità delle prestazioni del legale rientra tra i compiti specifici per tutelare

gli interessi del proprio assicurato.

Se

non che, così argomentando, la ricorrente si limita a contrapporre un'interpretazione

a lei favorevole dell'art. 46 LCA, ma non dimostra che quella del primo giudice

sia manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro

principio giuridico, l'arbitrio non essendo ravvisabile per il semplice fatto

che la soluzione da lui adottata sia dubbia od opinabile.

In

concreto, poi, con l'invio della nota professionale 24 settembre 2002 la

ricorrente disponeva degli elementi per fondare la propria pretesa verso il

convenuto, le condizioni per poter esigere il pagamento essendo date (v. anche

DTF 127 III 268 consid. 2b; Graber,

op. cit., n. 11 ad art. 46 LCA). E che le successive trattative con l'avv. __________,

peraltro non parte contrattuale nell'ambito della polizza per la responsabilità

civile professionale, fossero atte a posticipare l'inizio del decorso del termine

di prescrizione per esigere dal convenuto il versamento della franchigia in base

al contratto assicurativo in oggetto è, come si è detto, un'interpretazione

della ricorrente che, ancorché a lei più favorevole, non basta a sostanziare

una censura d'arbitrio. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il

titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

4.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente

rifonderà al convenuto un equo indennizzo per le spese dovute alla redazione

delle osservazioni (Cocchi/ Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 150).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 6 giugno 2006 della RI

1, è respinto.

2. Gli

oneri processuali consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere

alla controparte un equo indennizzo di fr. 400.–.

3. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause di

carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000

franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del

lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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