16.2006.63
azione di risarcimento danni- responsabilità professionale dell'avvocato - richiesta di pagamento della franchigia da parte dell'assicurazione - prescrizione del credito - decorrenza del termine di du
5 febbraio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2006.63
Data decisione, Autorità:
05.02.2007, CCC
Titolo:
azione di risarcimento danni- responsabilità professionale dell'avvocato - richiesta di pagamento della franchigia da parte dell'assicurazione - prescrizione del credito - decorrenza del termine di due anni
PRESCRIZIONE
RESPONSABILITÀ AVVOCATO
RISARCIMENTO DANNI
art. 130 cpv. 1 CO
art. 46 LCA
Incarto n.
16.2006.63
Lugano
5 febbraio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6
giugno 2006 presentato da
RI 1
(rappresentata dagli avvocati __________, )
contro la sentenza emessa il 18 maggio 2006 dal Segretario
assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2006.5) promossa con istanza 31 gennaio 2006 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto: A. Il 19 febbraio 1999 __________ ha
convenuto l'avv. CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città
rivendicando fr. 404 369.25 per pretesi errori professionali riconducibili a un
mandato assunto dal legale nel 1989. La RI 1, con la quale l'avvocato CO 1
aveva stipulato un contratto assicurativo per la copertura della sua
responsabilità civile professionale, ha assunto il caso e ha affidato il patrocinio
dell'assicurato all'avv. __________. Statuendo il 20 giugno 2002 il Segretario
assessore ha respinto la petizione e ha riconosciuto al convenuto fr. 22 000.–
per ripetibili. Il 24 settembre 2002 il patrocinatore del convenuto ha
trasmesso alla compagnia di assicurazioni una nota professionale di fr. 31
861.20, poi ridotta concordemente a fr. 30 861.–, e successivamente ha inviato
alla stessa un'ulteriore nota di fr. 1814.14 per l'assistenza in una procedura
tendente all'incasso delle ripetibili, terminata infruttuosamente. A seguito
del pagamento di tali note professionali, RI 1 assicurazioni ha chiesto
all'avv. CO 1 il pagamento della franchigia di fr.
3267.50
così come previsto nel contratto per il caso di “spese per la difesa contro le pretese ingiustificate”.
Fatti
B. Con
istanza del 31 gennaio 2006 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 3267.50. All'udienza del 10
maggio 2006, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere
l'istanza, eccependo, in particolare, la prescrizione del credito. Statuendo il
18 maggio 2006 il Segretario assessore ha accolto l'istanza limitatamente a fr.
181.40, corrispondenti al 10% della seconda nota professionale mentre per il
resto ha accertato l'intervenuta prescrizione.
C.
Con tempestivo ricorso per cassazione del 6 giugno 2006 la RI 1,
richiamandosi al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, chiede
di annullare il giudizio impugnato per quanto attiene la mancata condanna del
convenuto al pagamento di fr. 3086.– oltre accessori. Nelle sue osservazioni
del 22 agosto 2006 il convenuto conclude per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.
Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi. Per essere definita come
arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista. L'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile.
È doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 17
consid. 5.1).
2.
Secondo l'art. 46 LCA i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si
prescrivono dopo due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione. La norma è
applicabile sia ai crediti dell'assicuratore nei confronti dello stipulante,
sia ai crediti di quest'ultimo nei confronti del primo, in particolare
costituiti delle prestazioni assicurative: determinante è in ogni caso che il
credito si fondi sul contratto assicurativo e non solo che stia in un rapporto
di correlazione con il medesimo (Graber,
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, VVG, Basilea 2001 n. 3 ad art.
46). In deroga a quanto prescrive l'art. 130 cpv. 1 CO, nell'ambito del contratto
di assicurazione il termine di prescrizione inizia a decorrere non con l'esigibilità
del credito, ma già a partire dal momento in cui si verifica il fatto su cui è
fondata l'obbligazione (Graber,
op. cit., n. 5 art. 46). Quanto alla durata del termine, segnatamente la
sospensione e l'interruzione della prescrizione, il diritto assicurativo rinvia
alle norme generali degli art. 132/142 CO (art. 100 cpv. 1 LCA; Graber, op. cit., n. 22 ad art. 46).
3.
In
concreto, il Segretario assessore ha ritenuto che il credito dell'istante
costituisce una pretesa contrattuale relativa all'adempimento del contratto di
assicurazione, alla quale si applica il termine di prescrizione biennale
dell'art. 46 LCA. Quanto all'inizio di tale termine, il primo giudice si è
riferito alla dottrina e la giurisprudenza vigente in materia di contratti di
assicurazioni per protezione giuridica, e constatate diversità di opinioni, ha
considerato che anche nell'ipotesi più favorevole all'istante il termine era
iniziato a decorre il 24 settembre 2002 con l'emissione della nota
professionale dell'avv. __________. E siccome il primo atto interruttivo era
intervenuto solo il 4 ottobre 2004, la pretesa si era prescritta.
Per
la ricorrente la conclusione del Segretario assessore viola in modo arbitrario
e manifestamente insostenibile il diritto materiale. Essa sostiene che il
computo del termine biennale di prescrizione è iniziato a decorrere al più
presto il 21 ottobre 2002, data in cui le trattative con l'avv. __________ si
erano concluse con una riduzione dell'onorario, poiché la verifica della
congruità delle prestazioni del legale rientra tra i compiti specifici per tutelare
gli interessi del proprio assicurato.
Se
non che, così argomentando, la ricorrente si limita a contrapporre un'interpretazione
a lei favorevole dell'art. 46 LCA, ma non dimostra che quella del primo giudice
sia manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro
principio giuridico, l'arbitrio non essendo ravvisabile per il semplice fatto
che la soluzione da lui adottata sia dubbia od opinabile.
In
concreto, poi, con l'invio della nota professionale 24 settembre 2002 la
ricorrente disponeva degli elementi per fondare la propria pretesa verso il
convenuto, le condizioni per poter esigere il pagamento essendo date (v. anche
DTF 127 III 268 consid. 2b; Graber,
op. cit., n. 11 ad art. 46 LCA). E che le successive trattative con l'avv. __________,
peraltro non parte contrattuale nell'ambito della polizza per la responsabilità
civile professionale, fossero atte a posticipare l'inizio del decorso del termine
di prescrizione per esigere dal convenuto il versamento della franchigia in base
al contratto assicurativo in oggetto è, come si è detto, un'interpretazione
della ricorrente che, ancorché a lei più favorevole, non basta a sostanziare
una censura d'arbitrio. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il
titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
4.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente
rifonderà al convenuto un equo indennizzo per le spese dovute alla redazione
delle osservazioni (Cocchi/ Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 150).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 6 giugno 2006 della RI
1, è respinto.
2. Gli
oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla controparte un equo indennizzo di fr. 400.–.
3. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause di
carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000
franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del
lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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