16.2006.65
rigetto definitivo - diritto di essere sentito - escluso se la parte ha presenziato all'udienza - deferimento del legale alla Commissione di disciplina
3 luglio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.65
Data decisione, Autorità:
03.07.2006, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - diritto di essere sentito - escluso se la parte ha presenziato all'udienza - deferimento del legale alla Commissione di disciplina
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 97 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.65
Lugano
3 luglio 2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6
giugno 2006 presentato da
o RI 1
patr. dall'avv. dr.
Elio Guarino, Lugano
contro
la sentenza 26 maggio 2006 del Giudice di pace del
circolo di Capriasca, nella procedura sommaria in tema di rigetto dell'opposizione
(inc. n. O6/31/S) promossa con istanza 1° febbraio 2006 da
CO 1
rappr. dall'RA 2
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano,
domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 1° febbraio 2006 lo CO 1, per il tramite dell'Ufficio
esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso
di fr. 400.- corrispondenti alla tassa di giustizia posta a carico di quest'ultimo
con decisione 21 settembre 2004 del Consiglio di Stato, prodotta a valere quale
titolo esecutivo;
che
all'udienza di contraddittorio del 5 maggio 2006 l'escusso ha confermato la sua
opposizione al PE giustificando il mancato pagamento del credito avversario con
le sue difficoltà finanziarie;
che
con sentenza 26 maggio 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto
Considerandi
la domanda di rigetto definitivo dell'opposizione;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g)
dell'art. 327 CPC, eccependo inoltre la nullità della sentenza siccome emessa
contro persona malata ed incapace priva di rappresentanza;
che,
per quanto attiene alla pretesa nullità della sentenza poiché emanata nei confronti
di persona incapace, dai certificati medici allegati al ricorso si evince un'effettiva
sussistenza di problemi di salute del ricorrente, ma non una loro ripercussione
sulla sua capacità di intendere, ragione per la quale è da escludere che al
medesimo difettasse la capacità di stare in giudizio ai sensi dell'art. 97 CPC;
che
a prescindere da questa contestazione il ricorso è incentrato sulla violazione
del diritto di essere sentito del ricorrente per il mancato ricevimento della
citazione all'udienza di contraddittorio del 5 maggio 2006;
che
la censura, oltre che incomprensibile, è manifestamente infondata giacché come
si evince dal verbale di udienza, il convenuto era personalmente presente e ha
manifestato la propria opposizione all'istanza avversaria motivandola,
dimostrando così di aver perfettamente compreso, a ulteriore comprova dell'infondatezza
delle censura riferita alla sua pretesa incapacità, il senso della sua comparsa
dinanzi al primo giudice;
che
giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 313 bis, m. 2);
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre all'istante, al
quale il ricorso non è stato trasmesso per osservazioni, non vengono assegnate
ripetibili per questa sede;
che il
legale del ricorrente, che ha fondato il suo gravame sull'assenza del convenuto
al contraddittorio nonostante tale fatto non corrispondesse al vero, come era
facilmente verificabile dalla sentenza, deve essere deferito alla Commissione
di disciplina dell'Ordine degli avvocati, la quale verificherà la correttezza
di tale comportamento dal profilo deontologico.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327.
segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 6 giugno 2006 di RI 1 è respinto.
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico
del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca e alla Commissione di
disciplina dell'Ordine degli avvocati.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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