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Decisione

16.2006.65

rigetto definitivo - diritto di essere sentito - escluso se la parte ha presenziato all'udienza - deferimento del legale alla Commissione di disciplina

3 luglio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.65

Data decisione, Autorità:

03.07.2006, CCC

Titolo:

rigetto definitivo - diritto di essere sentito - escluso se la parte ha presenziato all'udienza - deferimento del legale alla Commissione di disciplina

DIRITTO DI ESSERE SENTITO

art. 97 CPC-TI

Incarto n.

16.2006.65

Lugano

3 luglio 2006/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6

giugno 2006 presentato da

o RI 1

patr. dall'avv. dr.

Elio Guarino, Lugano

contro

la sentenza 26 maggio 2006 del Giudice di pace del

circolo di Capriasca, nella procedura sommaria in tema di rigetto dell'opposizione

(inc. n. O6/31/S) promossa con istanza 1° febbraio 2006 da

CO 1

rappr. dall'RA 2

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in

via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano,

domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 1° febbraio 2006 lo CO 1, per il tramite dell'Ufficio

esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso

di fr. 400.- corrispondenti alla tassa di giustizia posta a carico di quest'ultimo

con decisione 21 settembre 2004 del Consiglio di Stato, prodotta a valere quale

titolo esecutivo;

che

all'udienza di contraddittorio del 5 maggio 2006 l'escusso ha confermato la sua

opposizione al PE giustificando il mancato pagamento del credito avversario con

le sue difficoltà finanziarie;

che

con sentenza 26 maggio 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un

valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto

Considerandi

la domanda di rigetto definitivo dell'opposizione;

che

con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g)

dell'art. 327 CPC, eccependo inoltre la nullità della sentenza siccome emessa

contro persona malata ed incapace priva di rappresentanza;

che,

per quanto attiene alla pretesa nullità della sentenza poiché emanata nei confronti

di persona incapace, dai certificati medici allegati al ricorso si evince un'effettiva

sussistenza di problemi di salute del ricorrente, ma non una loro ripercussione

sulla sua capacità di intendere, ragione per la quale è da escludere che al

medesimo difettasse la capacità di stare in giudizio ai sensi dell'art. 97 CPC;

che

a prescindere da questa contestazione il ricorso è incentrato sulla violazione

del diritto di essere sentito del ricorrente per il mancato ricevimento della

citazione all'udienza di contraddittorio del 5 maggio 2006;

che

la censura, oltre che incomprensibile, è manifestamente infondata giacché come

si evince dal verbale di udienza, il convenuto era personalmente presente e ha

manifestato la propria opposizione all'istanza avversaria motivandola,

dimostrando così di aver perfettamente compreso, a ulteriore comprova dell'infondatezza

delle censura riferita alla sua pretesa incapacità, il senso della sua comparsa

dinanzi al primo giudice;

che

giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

ad art. 313 bis, m. 2);

che

tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre all'istante, al

quale il ricorso non è stato trasmesso per osservazioni, non vengono assegnate

ripetibili per questa sede;

che il

legale del ricorrente, che ha fondato il suo gravame sull'assenza del convenuto

al contraddittorio nonostante tale fatto non corrispondesse al vero, come era

facilmente verificabile dalla sentenza, deve essere deferito alla Commissione

di disciplina dell'Ordine degli avvocati, la quale verificherà la correttezza

di tale comportamento dal profilo deontologico.

Motivi per i quali,

richiamati gli art.

327.

segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 6 giugno 2006 di RI 1 è respinto.

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico

del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca e alla Commissione di

disciplina dell'Ordine degli avvocati.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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