16.2006.66
obbligo di motivazione della sentenza
20 dicembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.66
Data decisione, Autorità:
20.12.2006, CCC
Titolo:
obbligo di motivazione della sentenza
CONTENUTO DELLA SENTENZA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
art. 285 cpv. 2 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2006.66
Lugano
20 dicembre
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8
giugno 2006 presentato da
RI 1
(patrocinato dall'
PA 1 )
contro la sentenza emessa il 18 maggio 2006 dal
Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile
(inc. n. 87-2005) promossa con istanza 2 novembre 2005 nei confronti di
CO 1,
;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che nell'aprile 2005 RI 1 ha sottoscritto con __________
di __________ un contratto per la prenotazione di un corso intensivo di inglese
a Londra per 9 settimane dal 18 luglio al 16 settembre 2006, versando in
seguito fr. 6169.50;
che a
seguito della mancata comunicazione del luogo ove RI 1 avrebbe alloggiato a
Londra, questi ha annullato il soggiorno linguistico ricevendo dalla __________
fr. 4798.80;
che con istanza 2 novembre 2005 RI 1 ha convenuto la __________ davanti
al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr.
1815.60 corrispondenti alla differenza di quanto versato per il soggiorno oltre
al costo del biglietto aereo e gli interessi di mora;
che all'udienza
del 20 dicembre 2005 indetta per la discussione, la convenuta si è opposta all'istanza
rilevando di non aver mai ricevuto dall'istante una comunicazione scritta della
Considerandi
sua rinuncia al contratto così come previsto dall'art. 4 del medesimo;
che con
sentenza 18 maggio 2006 il Giudice di pace, accertata preliminarmente la
propria competenza, ha respinto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC per carenza di motivazione;
che la
controparte non ha presentato osservazioni;
che,
preliminarmente, la __________ non risulta avere la personalità giuridica, la
quale appartiene alla RI 1 (v. anche doc. B e C);
che
non sussistendo dubbi né nel giudice né nella controparte, quest'ultima avendo
discusso la lite, la denominazione della convenuta deve essere rettificata di
conseguenza;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
secondo l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
che,
senza disattendere i requisiti minimi di motivazione
discendenti dal diritto federale, il giudice può anche limitarsi a enunciare le
circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del
giudizio;
che, per quanto riguarda i motivi di diritto, il giudice deve indicare
sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni
legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile massimato e
commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 285);
che, in sostanza, il destinatario della sentenza deve poter capire
perché il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro, così
come l'autorità di ricorso deve essere in grado di verificare se la decisione
sia conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid.
3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo);
che in
concreto il giudice di pace, dopo aver richiamato il contenuto della clausola
n. 4 e 5 del contratto sottoscritto dalle parti, così come lo scambio di
corrispondenza intercorso tra le medesime, non ha dedotto nessuna conseguenza,
in particolare non ha indicato il motivo per il quale ha respinto l'istanza;
che il
ricorrente, dunque, non aveva alcun elemento per capire come mai il giudice abbia
deciso in tal senso;
che pertanto
la sentenza, priva di valida motivazione, così come correttamente evidenziato
dal ricorrente, deve essere dichiarata nulla;
che in
considerazione del limitato potere di cognizione di questa Camera e al fine di
garantire alle parti il doppio grado di giurisdizione, si impone il rinvio
degli atti al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio adducendo i
motivi della sua decisione (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 1 ad art. 332);
che a
dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non
si prelevano spese né tassa di giustizia;
che, per
quanto riguarda le ripetibili, la controparte non ha postulato la reiezione del
ricorso sicché non può ritenersi soccombente, né lo Stato del Cantone Ticino è
parte al procedimento per cui non può essere tenuto al versamento di indennità
(Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1.
Il ricorso per cassazione 8 giugno 2006 di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza è accerta la nullità della sentenza 18 maggio 2006 del Giudice di
pace del circolo di Bellinzona.
2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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