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Decisione

16.2006.66

obbligo di motivazione della sentenza

20 dicembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.66

Data decisione, Autorità:

20.12.2006, CCC

Titolo:

obbligo di motivazione della sentenza

CONTENUTO DELLA SENTENZA

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

art. 285 cpv. 2 let. e CPC-TI

Incarto n.

16.2006.66

Lugano

20 dicembre

2006/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8

giugno 2006 presentato da

RI 1

(patrocinato dall'

PA 1 )

contro la sentenza emessa il 18 maggio 2006 dal

Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile

(inc. n. 87-2005) promossa con istanza 2 novembre 2005 nei confronti di

CO 1,

;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che nell'aprile 2005 RI 1 ha sottoscritto con __________

di __________ un contratto per la prenotazione di un corso intensivo di inglese

a Londra per 9 settimane dal 18 luglio al 16 settembre 2006, versando in

seguito fr. 6169.50;

che a

seguito della mancata comunicazione del luogo ove RI 1 avrebbe alloggiato a

Londra, questi ha annullato il soggiorno linguistico ricevendo dalla __________

fr. 4798.80;

che con istanza 2 novembre 2005 RI 1 ha convenuto la __________ davanti

al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr.

1815.60 corrispondenti alla differenza di quanto versato per il soggiorno oltre

al costo del biglietto aereo e gli interessi di mora;

che all'udienza

del 20 dicembre 2005 indetta per la discussione, la convenuta si è opposta all'istanza

rilevando di non aver mai ricevuto dall'istante una comunicazione scritta della

Considerandi

sua rinuncia al contratto così come previsto dall'art. 4 del medesimo;

che con

sentenza 18 maggio 2006 il Giudice di pace, accertata preliminarmente la

propria competenza, ha respinto l'istanza;

che

con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g

CPC per carenza di motivazione;

che la

controparte non ha presentato osservazioni;

che,

preliminarmente, la __________ non risulta avere la personalità giuridica, la

quale appartiene alla RI 1 (v. anche doc. B e C);

che

non sussistendo dubbi né nel giudice né nella controparte, quest'ultima avendo

discusso la lite, la denominazione della convenuta deve essere rettificata di

conseguenza;

che

giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che

secondo l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto;

che,

senza disattendere i requisiti minimi di motivazione

discendenti dal diritto federale, il giudice può anche limitarsi a enunciare le

circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del

giudizio;

che, per quanto riguarda i motivi di diritto, il giudice deve indicare

sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni

legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile massimato e

commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 285);

che, in sostanza, il destinatario della sentenza deve poter capire

perché il giudice abbia deciso in un sen­so piuttosto che in un altro, così

come l'autorità di ricorso deve essere in grado di verificare se la decisione

sia conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid.

3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo);

che in

concreto il giudice di pace, dopo aver richiamato il contenuto della clausola

n. 4 e 5 del contratto sottoscritto dalle parti, così come lo scambio di

corrispondenza intercorso tra le medesime, non ha dedotto nessuna conseguenza,

in particolare non ha indicato il motivo per il quale ha respinto l'istanza;

che il

ricorrente, dunque, non aveva alcun elemento per capire come mai il giudice abbia

deciso in tal senso;

che pertanto

la sentenza, priva di valida motivazione, così come correttamente evidenziato

dal ricorrente, deve essere dichiarata nulla;

che in

considerazione del limitato potere di cognizione di questa Camera e al fine di

garantire alle parti il doppio grado di giurisdizione, si impone il rinvio

degli atti al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio adducendo i

motivi della sua decisione (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 1 ad art. 332);

che a

dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non

si prelevano spese né tassa di giustizia;

che, per

quanto riguarda le ripetibili, la controparte non ha postulato la reiezione del

ricorso sicché non può ritenersi soccombente, né lo Stato del Cantone Ticino è

parte al procedimento per cui non può essere tenuto al versamento di indennità

(Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1.

Il ricorso per cassazione 8 giugno 2006 di RI 1 è accolto.

Di

conseguenza è accerta la nullità della sentenza 18 maggio 2006 del Giudice di

pace del circolo di Bellinzona.

2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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