Lexipedia

Decisione

16.2006.7

contratto di appalto - prestazioni architetto - quantificazione mercede

7 novembre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i rilievi parziali di due giornate lavorative, anziché le 33.5 ore indicate

dall’attore; a fr. 5715.– quanto esposto nella posizione n. 2, effettuando la

media tra l'importo di fr. 6742.20 calcolato dal perito giudiziario sulla base

delle Norme SIA 102 e quello di fr. 3900.–, corrispondente al 9%, ossia la

percentuale dei lavori da lui ritenuti eseguiti, della remunerazione globale di

fr. 43 333.–, importo dovuto se fosse stata commissionata l'intera

progettazione e la direzione dei lavori; infine ha ridotto le spese esposte

nella posizione 3 a fr. 15.– sulla base del referto peritale.

3. I

ricorrenti ribadiscono che il

versamento di fr. 3000.– da loro effettuato nel dicembre 1999 deve essere considerato

a saldo poiché l'attore, sebbene fosse stato posto al corrente della rinuncia al

progetto di ristrutturazione, aveva atteso un anno e mezzo prima di emettere la

fattura. L'argomentazione, così come proposta, è chiaramente di natura appellatoria

poiché altro non è che una ripetizione di quanto da loro sostenuto davanti al

Pretore. Perché il giudizio del primo giudice, che ha rimproverato ai convenuti

di non avere provato o fornito indizi sufficienti a sostegno della loro argomentazione,

sia viziato di errore i ricorrenti non spiegano. Oltre tutto, avendo questi

ultimo rilevato che l'incarico ad altri architetti era stato affidato solo nel

corso del 2002, è senz'altro sostenibile la deduzione del primo giudice,

secondo il quale, quand'anche l'attore fosse subito stato messo al corrente

della rinuncia, il fatto di avere atteso un anno prima di emettere la fattura

non poteva essere considerato rinuncia al pagamento anche perché il termine di

prescrizione per le prestazioni di architetto è di 10 anni (art. 127 CO).

4. Quanto

alla determinazione delle ore riconosciute all'attore per effettuare i rilievi,

i ricorrenti sostengono che il calcolo del Pretore è arbitrario poiché egli si

è erroneamente fondato sul progetto allestito dallo studio di architettura __________

e __________ così come poiché non è possibile effettuare una stima sulla base

della perizia, non essendosi il perito pronunciato al riguardo. Anche su questo punto il ricorso è destinato

all'insuccesso. Il primo giudice ha fondato il proprio giudizio sulla perizia

(risposta al quesito n. 2, pag. 3) dalla quale risultava che “quanto

indicato sulla nota d'onorario è stato eseguito”, ossia un rilievo parziale

dello stabile allo scopo di apportare ai piani esistenti le necessarie

correzioni e completazioni. Il fatto che il perito non abbia verificato la

Considerandi

correttezza delle 33.5 ore esposte (verifica peraltro impossibile dal momento che

nel frattempo l'immobile era stato demolito) non è stato disatteso dal Pretore,

per il quale l'attore aveva comunque dovuto effettuare uno studio e recarsi sul

posto per confrontare la situazione reale con quella indicata sui piani a sua

disposizione (consid. 4 pag. 7 cpv. 3). Che il riferimento del primo giudice al

lavoro di progettazione dello studio di architettura __________ e ____________________ per evidenziare la rilevanza

del progetto sia anche erroneo non

rende arbitraria la conclusione con la quale egli ha ritenuto verosimile un

impegno di almeno due giornate lavorative, comprese le visite sul luogo, per l'elaborazione

dei rilievi parziali e per la correzione di quelli esistenti (consid. 4 pag. 7

cpv. 4).

5.

Infine

i ricorrenti considerano arbitrario il metodo di calcolo della media tra fr.

3900.

– e fr. 6724.20 adottato dal Pretore per determinare l'onorario di fr.

5715.

– (posizione n. 2 della fattura), in quanto fondato su semplici

supposizioni circa le intenzioni dell'attore nella determinazione dell'onorario

dovutogli e sull'applicazione, errata, della Norma SIA 102. Se non che, dalla

sentenza risulta che in realtà il Pretore ha posto a fondamento del proprio

giudizio principalmente le risultanze peritali, mentre le altre considerazioni

non hanno avuto influsso particolare sulla decisione. Il primo giudice, sulla

base del referto peritale, ha confermato l'onorario di fr. 3900.– stabilito dal

perito mediante la riduzione della percentuale del 21,5%, applicata dall'attore,

al 9%, corrispondente alle prestazioni effettivamente eseguite (consid. 5 pag.

8.

cpv. 2 con riferimento alla perizia, risposta alla domanda n. 3, pag. 4). D'altro

canto egli ha accertato che, qualora l'attore avesse determinato l'onorario

sulla base delle Norme SIA 102, sempre applicando la percentuale del 9%, l'onorario

dovuto sulla base della perizia corrispondeva a fr. 6724.20 (consid. 5 pag. 8

cpv. 1 con riferimento all'audizione orale del perito). Il Pretore ha, quindi,

ritenuto corretto di valutare la retribuzione dell'attore effettuando la media

dei due importi, pari a fr. 5715.–, IVA compresa (consid. 5 pag. 8 in fine e 9

in cima). Ciò detto, il Pretore non ha posto alla base del giudizio la Norma

SIA 102, ma ha ritenuto che, dovendosi applicare l'art. 374 CO, per l'allestimento

del progetto di massima poteva essere riconosciuta all'attore la retribuzione

citata. E siccome per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche

nel risultato, non solo nella motivazione (cfr. sopra consid. 4 in fine), le

conclusioni cui è giunto il Pretore sono senz'altro sostenibili e, pertanto,

non arbitrarie.

6.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere

respinto.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). I ricorrenti

verseranno in solido alla controparte, che ha formulato osservazioni tramite un

legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 gennaio 2006

di RI 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

anticipati

dai ricorrenti, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere, in solido,

alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

-

- Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster