16.2006.7
contratto di appalto - prestazioni architetto - quantificazione mercede
7 novembre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2006.7
Data decisione, Autorità:
07.11.2006, CCC
Titolo:
contratto di appalto - prestazioni architetto - quantificazione mercede
Incarto n.
16.2006.7
Lugano
7 novembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23
gennaio 2006 presentato da
RI 1
(patrocinati dall' RA 1 )
contro la sentenza emessa il 28 dicembre 2005 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa civile inappellabile
(OA.2004.82) promossa con istanza del 5 maggio 2004 dall'
CO 1
(patrocinato
dall' RA 2 );
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto: A. Nel mese di giugno 1999 RI 1 hanno
incaricato l'architetto CO 1 di
studiare la ristrutturazione del Garni__________ a __________ situato
sulle particelle n. 9 e 549 RFD di loro proprietà. Lo specialista ha sottoposto
ai committenti un progetto di massima suddiviso in tre parti: introduzione, progetto
di massima e preventivo. Nel dicembre 1999 i coniugi RI 1 hanno versato al
progettista fr. 3000.– per il lavoro svolto. I committenti hanno poi
abbandonato il progetto di ristrutturazione e nel 2002 hanno incaricato un altro
studio di architettura di
allestire il nuovo progetto. Il 22 agosto 2003 l'arch. CO 1 ha emesso una
fattura per le sue prestazioni, fondata sulla norma SIA 102, per un totale di
fr. 12384.30 da cui ha dedotto fr. 3000.– già ricevuti, con un saldo a proprio
favore di fr. 9384.30. L'8 ottobre 2003 i coniugi RI 2 hanno contestato la
mercede del professionista.
B. Con
petizione del 5 maggio 2004 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 9384.30 oltre interessi. Nella
loro risposta del 25 giugno 2004 i convenuti hanno concluso per il rigetto dell'azione.
Esperita l'istruttoria, nelle sue conclusioni del 15 novembre 2005 l'istante ha
ridotto la propria pretesa a fr. 6752.40. Nel loro memoriale del 23 novembre
2005 i convenuti hanno ribadito la loro posizione. Statuendo il 28 dicembre
2005, il Pretore, in parziale accoglimento dell'istanza, ha obbligato i
convenuti a versare all'attore fr. 4280.– oltre interessi al 5% dal 2 settembre
2003.
C. Contro
la sentenza appena citata RI 1 sono insorti con un ricorso per cassazione del
23 gennaio 2006 in cui postulano l'annullamento del giudizio impugnato. Nelle sue
osservazioni del 17 febbraio 2006 la controparte propone di respingere il ricorso.
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi. Per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista. L'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile. È doveroso
scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile,
in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1). Secondo
giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere
arbitraria anche nel risultato,
non solo nella motivazione (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2. Il
Pretore ha escluso che il
versamento di fr. 3000.– fosse da considerarsi a saldo delle prestazioni
dell'architetto poiché i convenuti non avevano dimostrato che l'attore era stato da loro posto al
corrente della rinuncia alla continuazione del progetto di ristrutturazione
dell'immobile e dell'incarico conferito ad un altro studio di architettura. Quanto all'onorario, il primo
giudice ha rilevato che le
parti non avevano concordato l'applicazione delle norme SIA sicché la mercede andava determinata secondo l'art.
374 CO. Egli ha pertanto ridotto a fr. 1550.– quanto esposto nella posizione 1 applicando
la tariffa oraria di fr. 90.– e riconoscendo un dispendio di tempo per effettuare
Fatti
i rilievi parziali di due giornate lavorative, anziché le 33.5 ore indicate
dall’attore; a fr. 5715.– quanto esposto nella posizione n. 2, effettuando la
media tra l'importo di fr. 6742.20 calcolato dal perito giudiziario sulla base
delle Norme SIA 102 e quello di fr. 3900.–, corrispondente al 9%, ossia la
percentuale dei lavori da lui ritenuti eseguiti, della remunerazione globale di
fr. 43 333.–, importo dovuto se fosse stata commissionata l'intera
progettazione e la direzione dei lavori; infine ha ridotto le spese esposte
nella posizione 3 a fr. 15.– sulla base del referto peritale.
3. I
ricorrenti ribadiscono che il
versamento di fr. 3000.– da loro effettuato nel dicembre 1999 deve essere considerato
a saldo poiché l'attore, sebbene fosse stato posto al corrente della rinuncia al
progetto di ristrutturazione, aveva atteso un anno e mezzo prima di emettere la
fattura. L'argomentazione, così come proposta, è chiaramente di natura appellatoria
poiché altro non è che una ripetizione di quanto da loro sostenuto davanti al
Pretore. Perché il giudizio del primo giudice, che ha rimproverato ai convenuti
di non avere provato o fornito indizi sufficienti a sostegno della loro argomentazione,
sia viziato di errore i ricorrenti non spiegano. Oltre tutto, avendo questi
ultimo rilevato che l'incarico ad altri architetti era stato affidato solo nel
corso del 2002, è senz'altro sostenibile la deduzione del primo giudice,
secondo il quale, quand'anche l'attore fosse subito stato messo al corrente
della rinuncia, il fatto di avere atteso un anno prima di emettere la fattura
non poteva essere considerato rinuncia al pagamento anche perché il termine di
prescrizione per le prestazioni di architetto è di 10 anni (art. 127 CO).
4. Quanto
alla determinazione delle ore riconosciute all'attore per effettuare i rilievi,
i ricorrenti sostengono che il calcolo del Pretore è arbitrario poiché egli si
è erroneamente fondato sul progetto allestito dallo studio di architettura __________
e __________ così come poiché non è possibile effettuare una stima sulla base
della perizia, non essendosi il perito pronunciato al riguardo. Anche su questo punto il ricorso è destinato
all'insuccesso. Il primo giudice ha fondato il proprio giudizio sulla perizia
(risposta al quesito n. 2, pag. 3) dalla quale risultava che “quanto
indicato sulla nota d'onorario è stato eseguito”, ossia un rilievo parziale
dello stabile allo scopo di apportare ai piani esistenti le necessarie
correzioni e completazioni. Il fatto che il perito non abbia verificato la
Considerandi
correttezza delle 33.5 ore esposte (verifica peraltro impossibile dal momento che
nel frattempo l'immobile era stato demolito) non è stato disatteso dal Pretore,
per il quale l'attore aveva comunque dovuto effettuare uno studio e recarsi sul
posto per confrontare la situazione reale con quella indicata sui piani a sua
disposizione (consid. 4 pag. 7 cpv. 3). Che il riferimento del primo giudice al
lavoro di progettazione dello studio di architettura __________ e ____________________ per evidenziare la rilevanza
del progetto sia anche erroneo non
rende arbitraria la conclusione con la quale egli ha ritenuto verosimile un
impegno di almeno due giornate lavorative, comprese le visite sul luogo, per l'elaborazione
dei rilievi parziali e per la correzione di quelli esistenti (consid. 4 pag. 7
cpv. 4).
5.
Infine
i ricorrenti considerano arbitrario il metodo di calcolo della media tra fr.
3900.
– e fr. 6724.20 adottato dal Pretore per determinare l'onorario di fr.
5715.
– (posizione n. 2 della fattura), in quanto fondato su semplici
supposizioni circa le intenzioni dell'attore nella determinazione dell'onorario
dovutogli e sull'applicazione, errata, della Norma SIA 102. Se non che, dalla
sentenza risulta che in realtà il Pretore ha posto a fondamento del proprio
giudizio principalmente le risultanze peritali, mentre le altre considerazioni
non hanno avuto influsso particolare sulla decisione. Il primo giudice, sulla
base del referto peritale, ha confermato l'onorario di fr. 3900.– stabilito dal
perito mediante la riduzione della percentuale del 21,5%, applicata dall'attore,
al 9%, corrispondente alle prestazioni effettivamente eseguite (consid. 5 pag.
8.
cpv. 2 con riferimento alla perizia, risposta alla domanda n. 3, pag. 4). D'altro
canto egli ha accertato che, qualora l'attore avesse determinato l'onorario
sulla base delle Norme SIA 102, sempre applicando la percentuale del 9%, l'onorario
dovuto sulla base della perizia corrispondeva a fr. 6724.20 (consid. 5 pag. 8
cpv. 1 con riferimento all'audizione orale del perito). Il Pretore ha, quindi,
ritenuto corretto di valutare la retribuzione dell'attore effettuando la media
dei due importi, pari a fr. 5715.–, IVA compresa (consid. 5 pag. 8 in fine e 9
in cima). Ciò detto, il Pretore non ha posto alla base del giudizio la Norma
SIA 102, ma ha ritenuto che, dovendosi applicare l'art. 374 CO, per l'allestimento
del progetto di massima poteva essere riconosciuta all'attore la retribuzione
citata. E siccome per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche
nel risultato, non solo nella motivazione (cfr. sopra consid. 4 in fine), le
conclusioni cui è giunto il Pretore sono senz'altro sostenibili e, pertanto,
non arbitrarie.
6.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere
respinto.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). I ricorrenti
verseranno in solido alla controparte, che ha formulato osservazioni tramite un
legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 gennaio 2006
di RI 1 è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
anticipati
dai ricorrenti, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere, in solido,
alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
-
- Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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