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Decisione

16.2006.70

rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - definizione - verifica d'ufficio - esigibilità del credito per la decorrenza degli interessi di mora

6 luglio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

ricorso 1° giugno 2006 di RI 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 19 maggio 2006 del Pretore del Distretto di

Lugano, sez. 5, limitatamente al suo dispositivo n. 1, è annullata e

sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza

l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano è

respinta in via provvisoria per l'importo di fr. 3'000.- oltre

interessi del 5% dal 1° dicembre 2005.

Considerandi

II. Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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