16.2006.70
rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - definizione - verifica d'ufficio - esigibilità del credito per la decorrenza degli interessi di mora
6 luglio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2006.70
Data decisione, Autorità:
06.07.2006, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - definizione - verifica d'ufficio - esigibilità del credito per la decorrenza degli interessi di mora
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 102 cpv. 2 CO
art. 104 cpv. 1 CO
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2006.70
Lugano
6 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1°
giugno 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 19 maggio 2006 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di rigetto
dell'opposizione (inc. n. EF.2006.780) promossa con istanza 9 marzo 2006 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via provvisoria dell'opposizione interposta
dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di
Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 9 marzo 2006 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso
di fr. 3'000.- oltre interessi e spese, a titolo di noleggio auto;
che a
valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la dichiarazione 3
novembre 2005 sottoscritta dalla convenuta con cui questa si era impegnata a pagare
fr. 3'000.- entro il 30 novembre 2005 per il noleggio di un veicolo vendutole
dall'istante il 23 giugno 2005 ma poi dallo stesso successivamente ripreso non
avendo la convenuta provveduto al suo pagamento;
che con sentenza
19 maggio 2006 il Pretore, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito al quale l'escussa, assente dal contraddittorio, non
ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con
atto ricorsuale 1° giugno 2006 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio mettendo
in discussione l'esistenza di un valido riconoscimento di debito;
che la
documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere
estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta
alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in
ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad
art. 84);
che
per riconoscimento di debito si intende un documento, o un insieme di documenti,
dal quale risulti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e
non soggetta a interpretazione della parte convenuta di riconoscersi debitrice
nei confronti dell'istante per un importo determinato o facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (D. Staehelin, op. cit., n. 21 segg. ad
art. 82);
che
in concreto, avendo la convenuta sottoscritto di proprio pugno e senza riserve
la dichiarazione 3 novembre 2005 nella quale è espressamente menzionato il suo
impegno a pagare fr. 3'000.- all'istante (doc. B) , non può essere censurata la
qualifica di riconoscimento di debito attribuita dal primo giudice a questa
dichiarazione;
che
le contestazioni in merito al contratto di compravendita del veicolo dovevano,
se del caso, essere proposte dinanzi al primo giudice e, comunque sia, così
come formulate dalla ricorrente, esse non sono atte a inficiare il valido
riconoscimento di debito prodotto dall'istante;
che
dovendo il giudice verificare d'ufficio e in ogni stadio di causa la presenza
di un valido riconoscimento di debito, nella fattispecie lo stesso è dato per
fr. 3'000.- oltre interessi del 5% (non avendo le parti pattuito un interesse
superiore a quello legale, art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° dicembre 2005, data di
esigibilità del credito (cfr. dichiarazione 23 novembre 2005, art. 102 cpv. 2
CO);
che
il ricorso deve essere così accolto limitatamente alla quantificazione degli accessori
dovuti sull'importo capitale e oggetto del riconoscimento di debito;
che
la pressoché totale soccombenza della convenuta non giustifica una diversa
ripartizione degli oneri processuali di prima sede né, tanto meno, il
riconoscimento di un'indennità a titolo di ripetibili;
che
la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde
significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art.
313bis CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 313bis, m. 1);
che
vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese e tasse di
giustizia, né si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
Fatti
I. Il
ricorso 1° giugno 2006 di RI 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 maggio 2006 del Pretore del Distretto di
Lugano, sez. 5, limitatamente al suo dispositivo n. 1, è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
1.
L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano è
respinta in via provvisoria per l'importo di fr. 3'000.- oltre
interessi del 5% dal 1° dicembre 2005.
Considerandi
II. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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