16.2006.71
ricevibilità ricorso pre cassazione - ricorso nullo
3 luglio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2006.71
Data decisione, Autorità:
03.07.2006, CCC
Titolo:
ricevibilità ricorso pre cassazione - ricorso nullo
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.71
Lugano
3 luglio 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8/30 maggio
2006 presentato da
RI 1
e
RI 2
contro
la sentenza 1° aprile 2006 del Giudice di pace del
circolo della Verzasca, nella causa civile inappellabile (inc. n. 04/2006) promossa
con istanza 10 gennaio 2006 da
CO 1
CO 2
CO 3
CO 4
CO 5
CO 6
rappr. da RA 1
con la quale
gli istanti hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento
di fr. 904.70
oltre accessori e il rigetto delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e
__________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che con
istanza 10 gennaio 2006 RI 2 hanno convenuto RI 2 e RI 1 davanti al Giudice
di pace del circolo della Verzasca per ottenere il pagamento di fr. 904.70,
rivendicati quale quota a loro carico per le spese di gestione e manutenzione
delle particelle __________ e __________ RFD di __________ (comproprietà coattive)
della quale sono comproprietari in ragione di 1/5, pretesa alla quale i
convenuti si sono opposti;
che con
sentenza 1° aprile 2006 il Giudice di pace, accertato che l'impegno di pagamento
delle spese inerenti la gestione della comproprietà coattiva è fondato su un
regolamento iscritto a registro fondiario a carico dei tutti i fondi
interessati compreso quello dei convenuti, ha accolto l'istanza;
che con scritti
8 e 30 maggio 2006, indirizzati alla Giudicatura di pace, RI 1 e RI 2 hanno
ribadito la loro opposizione alla richiesta di pagamento;
che gli atti
in questione, trasmessi a questa Camera per essere trattati quale ricorso per
cassazione, sono nulli;
che
infatti secondo l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto
sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione
invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto degli scritti dei ricorrenti non supera la
soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del giudice
di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
sull’applicazione di norme di diritto, i ricorrenti si limitano a contestare
la pretesa della parte istante;
che
in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato,
questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti
per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si
prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili
alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il
ricorso 8/30 maggio 2006 di RI 1 e RI 2 è nullo.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
-;
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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