16.2006.72
rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto collettivo e dichiarazione di adesione prodotti a valere quale riconoscimento di debito
9 gennaio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2006.72
Data decisione, Autorità:
09.01.2007, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto collettivo e dichiarazione di adesione prodotti a valere quale riconoscimento di debito
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2006.72
Lugano
9 gennaio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6
giugno 2006 presentato da
RI 1
(rappresentata dall'amministratrice unica __________,
__________)
contro la sentenza emessa il 23 maggio 2006 dal
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera nella procedura
sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.94) promossa
con istanza 14 aprile 2006 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 14 aprile 2006 la CO 1 ha
chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla RI 1 al
PE n. __________ dell'UEF di Biasca notificatole per l'incasso di fr. 5732.80
oltre accessori;
che
tale importo corrisponde al contributo professionale dovuto dalle imprese firmatarie
del CCL per il 2005 (fr. 4777.45) e al contributo professionale dovuto per i
corsi di introduzione per gli apprendisti (fr. 955.45);
che
a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto
collettivo di lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali (CCL), entrato
in vigore il 1° giugno 1999, con validità per tutto il territorio del Cantone
sino al 31 dicembre 2001 e in seguito prorogato sino al 31 dicembre 2005, così
come la dichiarazione di adesione sottoscritta dalla convenuta il 14 maggio
2002;
che
all'udienza del 19 maggio 2006, indetta per il contraddittorio, nessuna parte è
comparsa;
che
con sentenza 23 maggio 2006 il Segretario assessore del Distretto di Biasca,
accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l'importo
posto in esecuzione, ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto del 30 giugno 2006, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
chiedendone l'annullamento;
che,
in sintesi, la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le prove documentali deducendo dalla documentazione agli atti la
presenza di un valido riconoscimento di debito;
che
nelle osservazioni del 13 ottobre 2006 l'istante conclude per il rigetto del
ricorso;
e
in diritto: che
- anzitutto - la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo
giudice) dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
Fatti
di atti di causa o di prove;
che per il primo giudice la validità del CCL 1999-2001 non era decaduta
ma era stato prorogata fino alla fine di dicembre 2005, e siccome la convenuta
nel 2004 aveva redatto la lista dei salari di quell'anno per il calcolo del
contributo professionale a carico dei lavoratori, essa aveva riconosciuto di
essere debitrice della percentuale calcolata sull'importo di massa salariale da
lei stessa indicato;
che
la ricorrente sostiene di non essere costretta a versare i contributi
paritetici poiché l'Associazione __________ non l'ha accettata e ritiene quindi
di non avere aderito al CCL “scaduto”, donde la mancanza di un riconoscimento di
debito;
che
in concreto, l'unico impegno sottoscritto dalla convenuta è la dichiarazione 14
maggio 2002 con la quale essa accettava di aderire al CCL 1999-2001, approvando
altresì ogni eventuale successivo emendamento che dovesse essere concordato
fra le stesse associazioni contraenti, impegnandosi inoltre a rispettare
quanto previsto dall'art. 15 in materia di contributo professionale;
Considerandi
che nella predetta dichiarazione di adesione la validità del CCL è
invero limitata al 30 giugno 2002, tuttavia la conclusione del primo giudice
secondo cui la convenuta avrebbe implicitamente accettato anche le successive
proroghe sino al 31 dicembre 2005, non può essere considerata arbitraria;
che
siffatta conclusione trova infatti conforto sia nella sottoscrizione da parte
della convenuta dell'accettazione di ogni eventuale successivo emendamento
che dovesse essere concordato fra le stesse associazioni contraenti, sia
nel fatto per quest'ultima di aver fornito all'istante il dettaglio dei salari
versati nel 2004, anno base per il computo del contributo professionale dovuto
in virtù dell'art. 15 CCL, sottoscrivendo questa distinta dei salari sulla
quale figura espressamente l'indicazione Totale salari soggetti a CP;
che
ciò basta per concludere al riconoscimento da parte della convenuta dell'importo
posto in esecuzione dall'istante;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all'art 327 lett. g CPC,
deve essere respinto;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), e all'istante
si riconosce un'equa indennità per ripetibili;
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 6 giugno 2006 di RI 1 è respinto.
2. Gli
oneri processuali di complessivi fr. 180.–, già anticipati dalla ricorrente,
rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 50.- quale
indennità.
3. Intimazione a:
- ;
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause di
carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF) solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100
cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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