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Decisione

16.2006.72

rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto collettivo e dichiarazione di adesione prodotti a valere quale riconoscimento di debito

9 gennaio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di atti di causa o di prove;

che per il primo giudice la validità del CCL 1999-2001 non era decaduta

ma era stato prorogata fino alla fine di dicembre 2005, e siccome la convenuta

nel 2004 aveva redatto la lista dei salari di quell'anno per il calcolo del

contributo professionale a carico dei lavoratori, essa aveva riconosciuto di

essere debitrice della percentuale calcolata sull'importo di massa salariale da

lei stessa indicato;

che

la ricorrente sostiene di non essere costretta a versare i contributi

paritetici poiché l'Associazione __________ non l'ha accettata e ritiene quindi

di non avere aderito al CCL “scaduto”, donde la mancanza di un riconoscimento di

debito;

che

in concreto, l'unico impegno sottoscritto dalla convenuta è la dichiarazione 14

maggio 2002 con la quale essa accettava di aderire al CCL 1999-2001, approvando

altresì ogni eventuale successivo emendamento che dovesse essere concordato

fra le stesse associazioni contraenti, impegnandosi inoltre a rispettare

quanto previsto dall'art. 15 in materia di contributo professionale;

Considerandi

che nella predetta dichiarazione di adesione la validità del CCL è

invero limitata al 30 giugno 2002, tuttavia la conclusione del primo giudice

secondo cui la convenuta avrebbe implicitamente accettato anche le successive

proroghe sino al 31 dicembre 2005, non può essere considerata arbitraria;

che

siffatta conclusione trova infatti conforto sia nella sottoscrizione da parte

della convenuta dell'accettazione di ogni eventuale successivo emendamento

che dovesse essere concordato fra le stesse associazioni contraenti, sia

nel fatto per quest'ultima di aver fornito all'istante il dettaglio dei salari

versati nel 2004, anno base per il computo del contributo professionale dovuto

in virtù dell'art. 15 CCL, sottoscrivendo questa distinta dei salari sulla

quale figura espressamente l'indicazione Totale salari soggetti a CP;

che

ciò basta per concludere al riconoscimento da parte della convenuta dell'importo

posto in esecuzione dall'istante;

che

alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun

titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all'art 327 lett. g CPC,

deve essere respinto;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), e all'istante

si riconosce un'equa indennità per ripetibili;

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso

per cassazione 6 giugno 2006 di RI 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali di complessivi fr. 180.–, già anticipati dalla ricorrente,

rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 50.- quale

indennità.

3. Intimazione a:

- ;

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause di

carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF) solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100

cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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