16.2006.73
rigetto definitivo - bolletta per tasse RC quale titolo esecutivo - rinvio dell'udienza chiesto all'udienza stessa - rinvio negato - domanda di AG negata a dipendenza dell'esito negativo del ricorso
3 agosto 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.73
Data decisione, Autorità:
03.08.2006, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - bolletta per tasse RC quale titolo esecutivo - rinvio dell'udienza chiesto all'udienza stessa - rinvio negato - domanda di AG negata a dipendenza dell'esito negativo del ricorso
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
RINVIO DELL'UDIENZA
TITOLO ESECUTIVO
art. 136 CPC-TI
art. 14 cpv. 1 let. a LAG
art. 80 LEF
art. 22 ORC
Incarto n.
16.2006.73
Lugano
3 agosto 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19
giugno 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 1° giugno 2006 del Giudice di pace
supplente del circolo di Lugano nella procedura sommaria in tema di rigetto
dell'opposizione (inc. n. __________) promossa con istanza 20 aprile 2006 da
CO 1
rappr. dall'RA 1
con la quale l'istante
ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
dall'escusso al PE n. __________
dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 20 aprile 2006 lo CO 1, per il tramite dell'Ufficio dei registri di
Lugano, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI
1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr.
170.- oltre accessori, corrispondenti alle tasse di registro di commercio poste
a suo carico quale amministratore unico e liquidatore della società V__________
__________ in liquidazione;
che
a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la bolletta __________1
del 16 novembre 2005 dell'Ufficio del registro di commercio con l'attestazione
del suo passaggio in giudicato;
che
il convenuto, presente all'udienza indetta per il contraddittorio, ha chiesto
il rinvio dell'udienza sostenendo di non aver avuto il tempo necessario per
preparare in modo conveniente la sua difesa;
che
con sentenza 1° giugno 2006 la Giudice di pace supplente, respinta la domanda
di rinvio dell'udienza poiché tardiva, non motivata e improponibile nell'ambito
di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, e accertata la presenza
di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla
quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone,
previa concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'annullamento:
il ricorrente si duole della mancata concessione da parte del primo giudice del
rinvio dell'udienza, ciò che gli ha impedito di preparare in modo conveniente
la tutela dei propri interessi anche perché era pendente un ricorso da lui
inoltrato contro la bolletta del Registro di commercio;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte
le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove;
che
per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente a dipendenza del mancato rinvio dell'udienza di contraddittorio, le
motivazioni addotte dal primo giudice a sostegno della sua decisione di
reiezione della domanda sono corrette e conformi allo spirito dell'art. 136 CPC,
secondo il quale la domanda di rinvio deve essere tempestiva e motivata da un
grave impedimento (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 136, n. 460), escluso in concreto vista la presenza del
convenuto all'udienza;
che,
per il resto, nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice
accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto
carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF);
che quest'esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato
nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo così come
la fondatezza di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle
proponibili in base all'art. 81 LEF;
che
secondo l'art. 22 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di
commercio (__________) sono parificate a sentenze esecutive legittimanti il
rigetto definitivo dell'opposizione, le decisioni definitive degli uffici
cantonali del registro di commercio concernenti il pagamento di tasse o
ammende;
che
in concreto la bolletta n. __________ del 16 novembre 2005, che il ricorrente
non contesta di aver ricevuto, è regolarmente passata in giudicato e costituisce
valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna delle
eccezioni previste in modo esaustivo dall'art. 81 cpv.
1 LEF( Staehelin D., op. cit., n.
110 segg. ad art. 80 LEF);
che, del resto, il ricorso 16 agosto 2005 evocato dal ricorrente, si
riferisce ad altra bolletta e non a quella in esame giacché è stata emessa in
data successiva e egli nemmeno sostiene di aver impugnato;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione, deve essere respinto;
che
per quanto attiene alla domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente,
la stessa non può essere accolta, il ricorso difettando sin dall'inizio del
requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1
lett. a Lag);
che
le tasse e spese, il cui ammontare viene fissato tenendo conto delle
difficoltà finanziarie addotte dal ricorrente, seguono la soccombenza di quest'ultimo
(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla
parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 19 giugno 2006 dell'avv. RI 1 è
respinto.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del
ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- RI 1;
- RA 1.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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