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Decisione

16.2006.75

rigetto definitivo - bolletta per tasse RC quale titolo esecutivo - rinvio dell'udienza chiesto all'udienza stessa - rinvio negato - domanda di AG negata a dipendenza dell'esito negativo del ricorso

4 agosto 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.75

Data decisione, Autorità:

04.08.2006, CCC

Titolo:

rigetto definitivo - bolletta per tasse RC quale titolo esecutivo - rinvio dell'udienza chiesto all'udienza stessa - rinvio negato - domanda di AG negata a dipendenza dell'esito negativo del ricorso

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

RINVIO DELL'UDIENZA

TITOLO ESECUTIVO

art. 136 CPC-TI

art. 14 cpv. 1 let. a LAG

art. 81 LEF

art. 22 ORC

Incarto n.

16.2006.75

Lugano

4 agosto 2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19

giugno 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 1° giugno 2006 del Giudice di pace

supplente del circolo di Lugano nella procedura sommaria in tema di rigetto

dell'opposizione (inc. n. 314a/06/S) promossa con istanza 20 aprile 2006 da

CO 1

rappr. dall'RA 1

con la quale l'istante

ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

dall'escusso al PE n. __________

dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che

con istanza 20 aprile 2006 lo CO 1, per il tramite dell'Ufficio dei registri di

Lugano, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI

1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr.

170.- oltre accessori, corrispondenti alle tasse di registro di commercio poste

a suo carico quale amministratore unico e liquidatore della società __________ in

liquidazione;

che

a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la bolletta

5.2005.6.5021.1 del 16 novembre 2005 dell'Ufficio del registro di commercio con

l'attestazione del suo passaggio in giudicato;

che

il convenuto, presente all'udienza indetta per il contraddittorio, ha chiesto

il rinvio dell'udienza sostenendo di non aver avuto il tempo necessario per

preparare in modo conveniente la sua difesa;

che

con sentenza 1° giugno 2006 la Giudice di pace supplente, respinta la domanda

di rinvio dell'udienza poiché tardiva, non motivata e improponibile nell'ambito

di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, e accertata la presenza

di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla

quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che

con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone,

previa concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'annullamento:

il ricorrente si duole della mancata concessione da parte del primo giudice del

rinvio dell'udienza, ciò che gli ha impedito di preparare in modo conveniente

la tutela dei propri interessi anche perché era pendente un ricorso da lui

inoltrato contro la bolletta del Registro di commercio;

che

giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte

le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può

essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che

per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del

ricorrente a dipendenza del mancato rinvio dell'udienza di contraddittorio, le

motivazioni addotte dal primo giudice a sostegno della sua decisione di

reiezione della domanda sono corrette e conformi allo spirito dell'art. 136

CPC, secondo il quale la domanda di rinvio deve essere tempestiva e motivata da

un grave impedimento (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 136, n. 460), escluso in concreto vista la presenza del

convenuto all'udienza;

che,

per il resto, nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice

accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante

possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto

carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF);

che quest'esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato

nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo così come

la fondatezza di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle

proponibili in base all'art. 81 LEF;

che

secondo l'art. 22 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di

commercio (RS 221.411.1) sono parificate a sentenze esecutive legittimanti il

rigetto definitivo dell'opposizione, le decisioni definitive degli uffici

cantonali del registro di commercio concernenti il pagamento di tasse o

ammende;

che

in concreto la bolletta n. 5.2005.6.5021.1 del 16 novembre 2005, che il ricorrente

non contesta di aver ricevuto, è regolarmente passata in giudicato e

costituisce valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto

nessuna delle eccezioni previste in modo esaustivo dall'art. 81 cpv. 1 LEF

(Staehelin D., op. cit., n. 110 segg. ad

art. 80 LEF);

che, del resto, il ricorso 16 agosto 2005 evocato dal ricorrente, si

riferisce ad altra bolletta e non a quella in esame giacché è stata emessa in

data successiva e egli nemmeno sostiene di aver impugnato;

che

alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun

titolo di cassazione, deve essere respinto;

che

per quanto attiene alla domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente,

la stessa non può essere accolta, il ricorso difettando sin dall'inizio del

requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1

lett. a Lag);

che

le tasse e spese, il cui ammontare viene fissato tenendo conto delle

difficoltà finanziarie addotte dal ricorrente, seguono la soccombenza di

quest'ultimo (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare

ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato

notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 19 giugno 2006 dell'avv. RI 1 è

respinto.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico

del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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