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Decisione

16.2006.77

rigetto definitivo - decisione pagamento tassa militare - legittimazione alla rappresentanza processuale - non data al fratello della parte - obbligo per la parte di notificare un suo recapito

4 agosto 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione

senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che

in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese

per il presente giudizio né si assegnano ripetibili all'istante, alla quale il

ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 7 giugno 2006 di RI 1, in

quanto presentato da __________, è nullo.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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