16.2006.77
rigetto definitivo - decisione pagamento tassa militare - legittimazione alla rappresentanza processuale - non data al fratello della parte - obbligo per la parte di notificare un suo recapito
4 agosto 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2006.77
Data decisione, Autorità:
04.08.2006, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - decisione pagamento tassa militare - legittimazione alla rappresentanza processuale - non data al fratello della parte - obbligo per la parte di notificare un suo recapito
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 64 CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 80 LEF
art. 37 LTEO
Incarto n.
16.2006.77
Lugano
4 agosto 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7
giugno 2006 presentato da
RI 1
RA 1
contro
le sentenze 31 maggio 2006 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nelle procedure sommarie in materia di rigetto dell'opposizione
(inc. n. 418a/06/S e inc. n. 419a/06/S) promosse con separate istanze
2 maggio 2006 da
CO 1
rappr. dall'RA 2
con le quali l'istante
ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte
dall'escusso ai PE n. __________
e __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal
giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con separate istanze 2 maggio 2006 lo CO 1, per il tramite __________, ha
chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE
n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 200.-
rivendicato a titolo di tassa militare per il 1999, e al PE n. __________ emesso
per lo stesso importo e concernente la tassa militare del 2000, oltre a fr.
30.- a titolo di spese esecutive;
che
a valere quali titoli esecutivi l'istante ha prodotto le decisioni 20 dicembre
2001 relative alla tassa di esenzione dall'obbligo militare per il 1999 e il
2000, con l'attestazione del loro passaggio in giudicato;
che
con sentenze 31 maggio 2006 il Giudice di pace, preso atto dell'assenza del
convenuto al contraddittorio e accertata la presenza di un valido titolo
esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto non
ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto le istanze;
che
con scritto 7 giugno 2006, indirizzato alla Giudicatura di pace, __________ è
insorto, per conto del fratello __________, contro i predetti giudizi;
che
l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale
ricorso per cassazione, è nullo, difettando a __________ __________ la
legittimazione alla rappresentanza del convenuto RI 1, ossia mancando un
presupposto processuale la cui presenza il giudice esamina d'ufficio e in ogni
stadio di causa (art. 97 cifra 4 CPC);
che
infatti, legittimati a impugnare una sentenza del giudice di pace con ricorso
in cassazione, oltre alla parte stessa (personalmente), sono solo gli avvocati
ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che
detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);
che
quindi, in considerazione della sanzione prevista dall'art. 142 cpv. 1 lett. a
CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso
presentato da __________, per conto del fratello RI 1 nei confronti del quale
sono state promosse le procedure esecutive, è nullo per carenza di
legittimazione del rappresentante;
che,
quand'anche fosse ricevibile, il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non
contiene nessuna censura nei confronti della decisione del giudice di pace
relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all'applicazione
di norme di diritto, nullità prevista dall'art. 329 cpv. 3 CPC;
che
infatti per il ricorrente le autorità amministrative, ancorché debitamente
informate, avrebbero commesso errori nell'intimazione delle decisioni
destinate al fratello a un indirizzo inesatto;
che,
per contro, da ricerche esperite da questa Camera presso l'Ufficio controllo abitanti
di __________ risulta che il convenuto ha lasciato il suo domicilio in via __________
11 a __________ dal 1° maggio 2000 per recarsi all'estero senza notificare un
nuovo recapito;
che,
pertanto, egli sopporta le conseguenze di questa sua negligenza giacché spetta
alla parte interessata adottare le misure appropriate affinché le comunicazioni
dell'autorità, alla quale aveva precedentemente comunicato il suo recapito a __________,
ove peraltro gli sono pure state notificate le decisioni del Giudice di pace, gli
possano essere notificate al nuovo recapito o presso un suo rappresentante
(cfr. Donzallaz, La notification
en droit interne suisse, 2002, n. 921);
che,
dunque, anche nel merito il ricorso sarebbe sprovvisto di fondamento poiché
dalla documentazione allegata al ricorso, e di principio inammissibile l'art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezioni, non risulta nessuna domanda di condono riferita alla
tassa militare, domanda che secondo l'art. 37 cpv. 2 della Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo
militare (LTEO), doveva essere formulata per iscritto dall'interessato;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche
alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.
Fatti
1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione
senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese
per il presente giudizio né si assegnano ripetibili all'istante, alla quale il
ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 giugno 2006 di RI 1, in
quanto presentato da __________, è nullo.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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