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Decisione

16.2006.78

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 luglio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.78

Data decisione, Autorità:

27.07.2006, CCC

Titolo:

sfratto per mora - legittimazione alla rappresentanza processuale da parte di un sindato - interesse a ricorrere del patrocinatore al quale è stata negata la legittimazione - contestazione dell'ordinanza che nega il rinvio dell'udienza con il ricorso contro la sentenza finale - interesse a ricorrere

CONVERSIONE

INTERESSE A RICORRERE

ORDINANZA

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

SFRATTO PER MANCATO PAGAMENTO

art. 274g CO

art. 64a CPC-TI

art. 307 CPC-TI

art. 327 CPC-TI

art. 13 LOG

Incarto n.

16.2006.78

Lugano

27 luglio

2006/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13

aprile/6 luglio 2006 presentato dal

RI 1

contro

la sentenza 23 giugno 2006 del Segretario assessore della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, nella procedura di sfratto (inc. n.

DI.2006.752) promossa con istanza 2 giugno 2006 da

CO 1

rappr. da RA 1

con la

quale l'istante ha chiesto lo sfratto di RI 2, conduttrice di uno stabile di

sua proprietà, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che il 18

giugno 2001 CO 1ha concluso con RI 2 un contratto di locazione avente per

oggetto un appartamento di sua proprietà situato nel Comune di __________ per

una pigione mensile di fr. 1'250.- oltre a fr. 150.- a titolo di acconto spese

accessorie;

che il 25

gennaio 2006 la locatrice, per il tramite della sua rappresentante RA 1, ha

messo in mora la conduttrice per il pagamento delle pigioni arretrate dal 2004

al mese di gennaio 2006, oltre al conguaglio spese accessorie per il 2004, per

un totale di fr. 12'131.90;

che

trascorso infruttuoso il termine per il pagamento richiesto, il 9 marzo 2006 la

locatrice ha notificato alla conduttrice mediante l'apposito formulario

ufficiale la disdetta del contratto dal 30 aprile 2006;

che il 5

maggio 2006 la locatrice ha presentato all'Ufficio di conciliazione in

materia di locazione di Castagnola un'istanza di conciliazione, fallita per l'assenza

della conduttrice;

che il 2

giugno 2006 CO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

un'istanza di sfratto per ottenere la liberazione dell'ente locato;

che il 22

giugno 2006, giorno previsto per la discussione dell'istanza di sfratto, il

Sindacato RI 1) ha chiesto, per conto della convenuta, il rinvio dell'udienza;

che con

ordinanza di quello stesso giorno il segretario assessore, ha respinto la

domanda di rinvio poiché tardiva e presentata da una persona non legittimata

alla rappresentanza processuale, procedendo seduta stante alla discussione dell'istanza;

che con

sentenza 23 giugno 2006 il Segretario assessore, accertata la mora della

conduttrice e la validità della disdetta alla stessa notificata, non avendo

questa proceduto alla riconsegna dell'ente locato alla scadenza dei termini, ha

accolto l'istanza di sfratto;

che con

atto ricorsuale datato 13 aprile 2006 e giunto alla Pretura il successivo 6

luglio, il Sindacato RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento

sulla base dell'art. 327 CPC; il ricorrente, non contestando il merito del giudizio

impugnato, si duole del mancato riconoscimento da parte del primo giudice della

sua legittimazione alla rappresentanza processuale;

che

al rappresentante della convenuta deve essere riconosciuta la legittimazione ad

impugnare la sentenza in questione poiché un terzo, quale dev'essere

considerato il ricorrente, è legittimato a far uso dei mezzi di ricorso nei

confronti di quei giudicati che lo coinvolgono direttamente e che possono

pregiudicare, rispettivamente violare i suoi diritti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 8 ad art. 307);

che

ciò è segnatamente il caso per il patrocinatore cui è stata rifiutata la

facoltà di rappresentanza (ZR 1984 Nr. 104; Frank/

Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3.

ed., N. 1 ad § 273 ZPO; Bühler/Edelmann/Killer,

Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, N. 6 ad § 317 ZPO);

che,

premessa la possibilità di impugnare la sentenza finale per sollevare contestazioni

inerenti un'ordinanza precedentemente emanata dal primo giudice e contro la

quale non è dato il rimedio della cassazione (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., ad art. 327, m. 34 e 35), uno dei requisiti per la proponibilità

di un'impugnazione

è l'esistenza

di un interesse degno di protezione al ricorso (cfr. Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts,

7ª ed., 2001, § 13 n. 58 13; Hohl,

Procédure civile, vol. II, 2002, n. 2993);

che

legittimato a ricorrere è infatti solo colui a cui deriva uno svantaggio dalla

decisione impugnata (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 307, m. 6; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., ad art. 307, m. 43) e meglio dal suo dispositivo (Hohl, op. cit., loc. cit.);

che ciò non

è il caso in concreto, il patrocinatore dell'istante non sollevando nessuna

censura in merito all'accoglimento dell'istanza di sfratto tantomeno sulla

mancata concessione del rinvio dell'udienza, ma lamentando unicamente la

mancata legittimazione alla rappresentanza processuale da parte del primo

giudice;

che

a prescindere dall'assenza di interesse e dalla verifica della legittimazione

del rappresentante della convenuta, il ricorso per cassazione è in ogni caso

irricevibile;

che

infatti, salvo i casi di cui all'art. 274g CO (ove è dato il rimedio

dell'appello o della cassazione a dipendenza del valore litigioso), non dati in

concreto per non avere la conduttrice contestato davanti all'ufficio di

conciliazione la validità della disdetta, il decreto di sfratto è appellabile,

ciò che esclude il rimedio della cassazione (peraltro dato solo per le cause il

cui valore non raggiunge l'importo di fr. 8'000.–, art. 13 LOG, mentre in concreto

il valore litigioso è di fr. 12'131.90);

che la

conversione del ricorso per cassazione in un appello non entra in linea di conto

poiché il ricorrente, pretendendo di agire quale valido rappresentante ai sensi

dell'art. 64a CPC, ha scelto espressamente questa specifica via di

ricorso, non potendo ignorare che la stessa non era aperta (DTF 120 II 270

consid. 2; sentenza Tribunale federale 24 novembre 2003 inc.5C.224/2003; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 307 m. 55 e N. 454);

che

giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che tasse

e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica

di assegnare ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è nemmeno stato

notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.

148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 13 aprile/6 luglio 2006 del Sindacato RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

100.

-

b) spese fr.

50.

-

fr.

150.

-

sono

posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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