16.2006.78
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27 luglio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.78
Data decisione, Autorità:
27.07.2006, CCC
Titolo:
sfratto per mora - legittimazione alla rappresentanza processuale da parte di un sindato - interesse a ricorrere del patrocinatore al quale è stata negata la legittimazione - contestazione dell'ordinanza che nega il rinvio dell'udienza con il ricorso contro la sentenza finale - interesse a ricorrere
CONVERSIONE
INTERESSE A RICORRERE
ORDINANZA
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
SFRATTO PER MANCATO PAGAMENTO
art. 274g CO
art. 64a CPC-TI
art. 307 CPC-TI
art. 327 CPC-TI
art. 13 LOG
Incarto n.
16.2006.78
Lugano
27 luglio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13
aprile/6 luglio 2006 presentato dal
RI 1
contro
la sentenza 23 giugno 2006 del Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, nella procedura di sfratto (inc. n.
DI.2006.752) promossa con istanza 2 giugno 2006 da
CO 1
rappr. da RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto lo sfratto di RI 2, conduttrice di uno stabile di
sua proprietà, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il 18
giugno 2001 CO 1ha concluso con RI 2 un contratto di locazione avente per
oggetto un appartamento di sua proprietà situato nel Comune di __________ per
una pigione mensile di fr. 1'250.- oltre a fr. 150.- a titolo di acconto spese
accessorie;
che il 25
gennaio 2006 la locatrice, per il tramite della sua rappresentante RA 1, ha
messo in mora la conduttrice per il pagamento delle pigioni arretrate dal 2004
al mese di gennaio 2006, oltre al conguaglio spese accessorie per il 2004, per
un totale di fr. 12'131.90;
che
trascorso infruttuoso il termine per il pagamento richiesto, il 9 marzo 2006 la
locatrice ha notificato alla conduttrice mediante l'apposito formulario
ufficiale la disdetta del contratto dal 30 aprile 2006;
che il 5
maggio 2006 la locatrice ha presentato all'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Castagnola un'istanza di conciliazione, fallita per l'assenza
della conduttrice;
che il 2
giugno 2006 CO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
un'istanza di sfratto per ottenere la liberazione dell'ente locato;
che il 22
giugno 2006, giorno previsto per la discussione dell'istanza di sfratto, il
Sindacato RI 1) ha chiesto, per conto della convenuta, il rinvio dell'udienza;
che con
ordinanza di quello stesso giorno il segretario assessore, ha respinto la
domanda di rinvio poiché tardiva e presentata da una persona non legittimata
alla rappresentanza processuale, procedendo seduta stante alla discussione dell'istanza;
che con
sentenza 23 giugno 2006 il Segretario assessore, accertata la mora della
conduttrice e la validità della disdetta alla stessa notificata, non avendo
questa proceduto alla riconsegna dell'ente locato alla scadenza dei termini, ha
accolto l'istanza di sfratto;
che con
atto ricorsuale datato 13 aprile 2006 e giunto alla Pretura il successivo 6
luglio, il Sindacato RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento
sulla base dell'art. 327 CPC; il ricorrente, non contestando il merito del giudizio
impugnato, si duole del mancato riconoscimento da parte del primo giudice della
sua legittimazione alla rappresentanza processuale;
che
al rappresentante della convenuta deve essere riconosciuta la legittimazione ad
impugnare la sentenza in questione poiché un terzo, quale dev'essere
considerato il ricorrente, è legittimato a far uso dei mezzi di ricorso nei
confronti di quei giudicati che lo coinvolgono direttamente e che possono
pregiudicare, rispettivamente violare i suoi diritti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 8 ad art. 307);
che
ciò è segnatamente il caso per il patrocinatore cui è stata rifiutata la
facoltà di rappresentanza (ZR 1984 Nr. 104; Frank/
Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3.
ed., N. 1 ad § 273 ZPO; Bühler/Edelmann/Killer,
Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, N. 6 ad § 317 ZPO);
che,
premessa la possibilità di impugnare la sentenza finale per sollevare contestazioni
inerenti un'ordinanza precedentemente emanata dal primo giudice e contro la
quale non è dato il rimedio della cassazione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., ad art. 327, m. 34 e 35), uno dei requisiti per la proponibilità
di un'impugnazione
è l'esistenza
di un interesse degno di protezione al ricorso (cfr. Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts,
7ª ed., 2001, § 13 n. 58 13; Hohl,
Procédure civile, vol. II, 2002, n. 2993);
che
legittimato a ricorrere è infatti solo colui a cui deriva uno svantaggio dalla
decisione impugnata (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 307, m. 6; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., ad art. 307, m. 43) e meglio dal suo dispositivo (Hohl, op. cit., loc. cit.);
che ciò non
è il caso in concreto, il patrocinatore dell'istante non sollevando nessuna
censura in merito all'accoglimento dell'istanza di sfratto tantomeno sulla
mancata concessione del rinvio dell'udienza, ma lamentando unicamente la
mancata legittimazione alla rappresentanza processuale da parte del primo
giudice;
che
a prescindere dall'assenza di interesse e dalla verifica della legittimazione
del rappresentante della convenuta, il ricorso per cassazione è in ogni caso
irricevibile;
che
infatti, salvo i casi di cui all'art. 274g CO (ove è dato il rimedio
dell'appello o della cassazione a dipendenza del valore litigioso), non dati in
concreto per non avere la conduttrice contestato davanti all'ufficio di
conciliazione la validità della disdetta, il decreto di sfratto è appellabile,
ciò che esclude il rimedio della cassazione (peraltro dato solo per le cause il
cui valore non raggiunge l'importo di fr. 8'000.–, art. 13 LOG, mentre in concreto
il valore litigioso è di fr. 12'131.90);
che la
conversione del ricorso per cassazione in un appello non entra in linea di conto
poiché il ricorrente, pretendendo di agire quale valido rappresentante ai sensi
dell'art. 64a CPC, ha scelto espressamente questa specifica via di
ricorso, non potendo ignorare che la stessa non era aperta (DTF 120 II 270
consid. 2; sentenza Tribunale federale 24 novembre 2003 inc.5C.224/2003; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 307 m. 55 e N. 454);
che
giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è nemmeno stato
notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 13 aprile/6 luglio 2006 del Sindacato RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
100.
-
b) spese fr.
50.
-
fr.
150.
-
sono
posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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