16.2006.80
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27 marzo 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2006.80
Data decisione, Autorità:
27.03.2007, CCC
Titolo:
contratto d'architetto - richiesta di verifica delle possibilità edificatorie di un fondo e allestimento di un progetto di massima con indicazione dei costi - appalto e mandato - presunzione del carattere oneroso delle prestazioni soggette alle norme sull'appalto
APPALTO
ARCHITETTO
MERCEDE
art. 363 CO
Incarto n.
16.2006.80
Lugano
27 marzo 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18
luglio 2006 presentato da
RI 1
(patrocinata dall'
PA 1 )
contro la sentenza emessa l'11 luglio 2006 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n.
IU.2005.67) promossa con istanza 25 novembre 2005 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nel mese di marzo 2004 CO 1 ha
incaricato RI 1 di __________ di esaminare le possibilità edificatorie di due
sue proprietà a __________, mediante l'allestimento di un progetto di massima e
indicazione dei costi di costruzione. Il 5 aprile 2004 lo studio di
architettura gli ha consegnato una proposta edificatoria di massima e il 19
luglio 2004 gli ha trasmesso una nota di onorario di fr. 7600.– allestita sulla
base del dispendio orario e degli onorari previsti dalle norme SIA.
Fatti
B. Con
istanza 25 novembre 2005 lo RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore di Bellinzona
per ottenere il pagamento di fr. 7600.– così come il rigetto dell'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona. All'udienza del 10
febbraio 2006, indetta per la discussione, il convenuto ha postulato il rigetto
dell'istanza sostenendo che egli avrebbe concordato con la controparte il
pagamento delle sue prestazioni solo in caso di realizzazione della
costruzione, ciò che non si è però concretizzato. Egli ha altresì contestato
l'ammontare della mercede poiché eccessiva rispetto all'attività svolta
dall'istante.
C.
Statuendo l'11 luglio 2006 il Pretore, accertato che non era stato provato il
carattere oneroso delle prestazioni dell'architetto ed escluso che una mercede
fosse dovuta dall'uso vigente nel settore ha ritenuto che, di regola, la
realizzazione di un progetto di massima non è soggetta a remunerazione, donde
la reiezione dell'istanza.
D. Con ricorso del 18 luglio 2006 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il
diritto materiale, non riconoscendo il carattere oneroso delle proprie
prestazioni. Al ricorso il convenuto non ha formulato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2.
La ricorrente censura la conclusione del primo giudice secondo la
quale la stessa non avrebbe provato il carattere oneroso delle proprie
prestazioni, che il Pretore ha qualificato di progetto di massima normalmente
non soggetto a remunerazione.
a) In concreto, dagli
atti risulta che il convenuto non ha mai contestato il carattere oneroso delle
prestazioni dell'istante, ma si è limitato a sostenere che i lavori sfociati
nel progetto di massima di cui al doc. A sarebbero stati pagati unicamente
nella misura in cui il progetto sarebbe poi andato in porto (cfr. verbale
10.
febbraio 2006). Nemmeno per il committente, quindi, la prestazione era gratuita
ma, tutt'al più subordinata a condizioni che non sono poi state dimostrate. Il
Pretore si è invero riferito a una sentenza emanata il 2 dicembre 2004, ma a torto. In quel caso era stato l'architetto medesimo a offrirsi di elaborare un progetto di massima a titolo grazioso (inc.
12.2003
, consid 1). Simile eventualità è del tutto estranea alla fattispecie.
b) Per quel che
concerne le prestazioni dell'architetto, alcune sue prestazioni quali
l'esecuzione dei piani, dei preventivi scritti e del progetto definitivo, sono
assoggettate alle norme sull'appalto (DTF
109.
II 465, 114 II 56; Gauch, Le
contrat d'entreprise, Zurigo 1999, n. 49–52). Altre, come l'aggiudicazione
delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle
norme del mandato (Gauch, op.
cit., n. 53–55). Nella fattispecie, non è contestato che la ricorrente è stata
incaricata di allestire le prospettive, il calcolo della volumetria, la stima
dei costi e dei piani 1:100, ovvero dei progetti che potrebbero già essere
utilizzati per la presentazione della domanda di costruzione, ciò che esula
dal concetto di progetto di massima nel senso comunemente dato a questo
termine (deposizione __________ del 4 maggio 2006, verbali pag. 6). E
trattandosi di prestazioni soggette al contratto di appalto, il loro carattere
oneroso è presunto (art. 363 CO, Thévenoz/Werro,
Commentaire romand du Code des Obligations I, Basilea 2003, n.
3.
ad art. 363 CO). Incombeva pertanto al convenuto provare la pattuizione della
gratuità delle prestazioni dell'istante, ciò che egli non ha neppure allegato.
Ne discende che la conclusione del primo giudice, secondo cui non è stata
dimostrata l'esistenza di un accordo circa le remunerazione delle prestazioni
dell'architetto è arbitraria.
3.
Quanto all'ammontare della mercede, il convenuto la ritiene eccessiva poiché il
progetto non è stato realizzato di punto in bianco ma sulla base di un progetto
già esistente per un altro oggetto che era stato in precedenza già realizzato
nel __________ (cfr. verbale 10 febbraio 2006). Tale affermazione è però
stata smentita da __________, il quale ha escluso che si trattava di piani
approntati e già utilizzati per un'altra edificazione, ma sono stati allestiti tenendo
conto della situazione del fondo e delle norme pianificatorie del comune di __________
(deposizione del 4 maggio 2006, verbali pag. 6). Ciò posto, non avendo
il convenuto contestato le ore fatturate dall'istante e il calcolo
dell'onorario sulla base delle norme SIA, la mercede esposta dall'istante deve
essere integralmente riconosciuta così come gli interessi di mora del 5% dal 20
agosto 2004 (data di esigibilità della mercede) e le spese esecutive.
4.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle risultanze
istruttorie e conseguente errata applicazione del diritto materiale da parte
del primo giudice, deve essere accolto.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,
si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente
accoglimento dell'istanza.
5.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il convenuto
rifonderà alla controparte, assistita da un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 luglio 2006 dello RI
1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza emanata l'11 luglio 2006 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona è annullata e modificata come segue:
1. L'istanza 25 novembre 2005 dello RI
1 è accolta.
§ Di
conseguenza CO 1 è condannato a versare allo RI 1 l'importo di fr. 7600.– oltre
interessi del 5% dal 20 agosto 2004 e fr. 109.25 di spese esecutive.
§§
Per tale importo è rigetta in via definitiva l'opposizione interposta al PE
n. __________ dell'UEF di Bellinzona.
2. La
tassa di giustizia di fr. 450.– e le spese di fr. 150.– sono poste a carico del
convenuto il quale rifonderà all'istante fr. 760.– di ripetibili.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
già
anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1 che rifonderà alla
controparte fr. 400.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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