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Decisione

16.2006.81

rigetto provvisorio - contratto di abbonamento pulizia prodotto a valere quale riconoscimento di debito - eccezioni atte ad inficiare il riconoscimento di debito

4 dicembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I 17 consid. 5.1).

3. Nella

fattispecie, il Giudice di pace, accertato che il contratto di pulizia

periodica dell'impianto di riscaldamento sottoscritto il 27 marzo 2001

prevedeva una durata di quattro anni ed era rinnovabile tacitamente per quattro

anni, ha ritenuto che lo stesso fosse scaduto nel 2005. Egli ha soggiunto che

la rescissione formulata dalla convenuta il 18 gennaio 2005 era tardiva, ma che

la stessa doveva valere per la successiva scadenza, ovvero per il 27 marzo

2006. Donde il parziale accoglimento limitatamente all'intervento del 2006

(recte: 2005). La ricorrente ribadisce che il contratto è chiaro e che ove lo

stesso non sia disdetto deve ritenersi rinnovato per ulteriori quattro anni.

Ora,

l'istante ha indicato quale titolo di credito, il contratto di lavoro per la

pulizia periodica all'impianto di riscaldamento sottoscritto dalle parti il

27 marzo 2001 (doc. A). Questo contratto costituisce, di principio, valido

riconoscimento di debito per l'importo indicato di fr. 100.– ove per volta

si deve intendere una volta l'anno, e segnatamente nel mese di marzo. Ciò

detto, la pretesa di fr. 400.– posta in esecuzione, che si riferisce alle spese

per la pulizia dell'impianto di riscaldamento per gli anni 2005/2009, non è

coperta dal riconoscimento di debito e non è in ogni caso esigibile, ritenuto

che nel contratto non è previsto nessun termine di pagamento della quota fissa annua

di fr. 100.– prevista per la pulizia dell'impianto da eseguirsi nel mese di

marzo.

4. Di

fronte a simile riconoscimento di debito, che l'escussa non contesta di aver personalmente

firmato, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno

Considerandi

che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da

infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). In questo contesto

spetta all'escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio, ovvero sostanziarle in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle sue allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 87 seg. ad art.

82; Stücheli, Die Rechtsöffnung,

Zurigo 2000, pag. 350 con riferimenti).

In concreto, a fronte del testo del contratto, che contrariamente a

quanto ritenuto dal primo giudice non necessita di essere interpretato indicando

chiaramente la sua durata iniziale di quattro anni (quindi dal 27 marzo 2001 al

27.

marzo 2005), con rinnovo tacito di ulteriori quattro anni salvo disdetta da

notificarsi con il preavviso di sei mesi, è indubbio che la disdetta notificata

dalla convenuta il 18 gennaio 2005 non può essere considerata tempestiva e tale

da inficiare la validità del riconoscimento di debito, anche perché con scritto

21.

gennaio 2005 l'istante ha chiaramente indicato la sua volontà di mantenere

in vigore il contratto assicurando la sua prestazione. I motivi addotti dalla

convenuta a sostegno della sua decisione di porre fine anzitempo al contratto

esulano quindi da una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione e dovranno

se del caso essere verificati nell'ambito di una procedura ordinaria. Tuttavia,

come si è visto in precedenza, il titolo di credito fatto valere costituisce valido

riconoscimento di debito solo per fr. 100.–. E siccome la decisione impugnata,

ancorché fondata su una motivazione insostenibile, non è arbitraria nel

risultato, essa non deve essere annullata (Cocchi/

Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000,

n. 14 ad art. 327).

5.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di

cassazione, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente rifonderà alla controparte un equo

indennizzo per le spese dovute alla redazione delle osservazioni (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad

art. 150).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 luglio 2006 di RI 1 è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già

anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con obbligo di rifondere

alla controparte un equo indennizzo di fr. 50.–.

3. Intimazione a:

- __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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