16.2006.81
rigetto provvisorio - contratto di abbonamento pulizia prodotto a valere quale riconoscimento di debito - eccezioni atte ad inficiare il riconoscimento di debito
4 dicembre 2006Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2006.81
Data decisione, Autorità:
04.12.2006, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - contratto di abbonamento pulizia prodotto a valere quale riconoscimento di debito - eccezioni atte ad inficiare il riconoscimento di debito
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 82 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
16.2006.81
Lugano
4 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13
luglio 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 30 giugno 2006 dal
Giudice di pace del circolo di Capriasca nella procedura sommaria in tema di
rigetto dell'opposizione (inc. n. 06/20/S) promossa con istanza 10 gennaio 2006
nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 10 gennaio 2006 la ditta
RI 1, attiva nel settore della pulizia di apparecchi di riscaldamento e di
camini, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da
CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr.
430.40 oltre accessori. A valere quale riconoscimento di debito l'istante ha
prodotto un contratto di abbonamento sottoscritto il 27 marzo 2001 con la
convenuta, che prevedeva la pulizia periodica dell'impianto di riscaldamento al
costo di fr. 100.- per volta. All'udienza del 28 aprile 2006
indetta per il contraddittorio, la convenuta si è opposta all'istanza
sostenendo di aver disdetto il contratto il 18 gennaio 2005 siccome
insoddisfatta delle prestazioni dell'istante.
B. Con
sentenza 30 giugno 2006 il Giudice di pace, ritenendo di dover interpretare il
contratto concluso tra le parti circa la sua durata, non ha ritenuto automatico
il rinnovo di quattro anni nello stesso previsto e ha quindi considerato valida
la disdetta notificata dalla convenuta, ragione per la quale ha parzialmente
accolto l'istanza, rigettando l'opposizione limitatamente a fr. 100.–.
C.
Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il
diritto sostanziale, in particolare per aver fornito un'interpretazione del
contratto in merito alla sua durata non conforme al chiaro tenore del medesimo.
Nelle sue osservazioni del 21 e 23 agosto 2006 la convenuta ha concluso per il
rigetto del ricorso.
in diritto: 1. La documentazione prodotta dalla
convenuta con le osservazioni al ricorso è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1
lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o
eccezioni.
2. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato
già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino
preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132
Fatti
I 17 consid. 5.1).
3. Nella
fattispecie, il Giudice di pace, accertato che il contratto di pulizia
periodica dell'impianto di riscaldamento sottoscritto il 27 marzo 2001
prevedeva una durata di quattro anni ed era rinnovabile tacitamente per quattro
anni, ha ritenuto che lo stesso fosse scaduto nel 2005. Egli ha soggiunto che
la rescissione formulata dalla convenuta il 18 gennaio 2005 era tardiva, ma che
la stessa doveva valere per la successiva scadenza, ovvero per il 27 marzo
2006. Donde il parziale accoglimento limitatamente all'intervento del 2006
(recte: 2005). La ricorrente ribadisce che il contratto è chiaro e che ove lo
stesso non sia disdetto deve ritenersi rinnovato per ulteriori quattro anni.
Ora,
l'istante ha indicato quale titolo di credito, il contratto di lavoro per la
pulizia periodica all'impianto di riscaldamento sottoscritto dalle parti il
27 marzo 2001 (doc. A). Questo contratto costituisce, di principio, valido
riconoscimento di debito per l'importo indicato di fr. 100.– ove per volta
si deve intendere una volta l'anno, e segnatamente nel mese di marzo. Ciò
detto, la pretesa di fr. 400.– posta in esecuzione, che si riferisce alle spese
per la pulizia dell'impianto di riscaldamento per gli anni 2005/2009, non è
coperta dal riconoscimento di debito e non è in ogni caso esigibile, ritenuto
che nel contratto non è previsto nessun termine di pagamento della quota fissa annua
di fr. 100.– prevista per la pulizia dell'impianto da eseguirsi nel mese di
marzo.
4. Di
fronte a simile riconoscimento di debito, che l'escussa non contesta di aver personalmente
firmato, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno
Considerandi
che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da
infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). In questo contesto
spetta all'escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio, ovvero sostanziarle in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle sue allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 87 seg. ad art.
82; Stücheli, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 2000, pag. 350 con riferimenti).
In concreto, a fronte del testo del contratto, che contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice non necessita di essere interpretato indicando
chiaramente la sua durata iniziale di quattro anni (quindi dal 27 marzo 2001 al
27.
marzo 2005), con rinnovo tacito di ulteriori quattro anni salvo disdetta da
notificarsi con il preavviso di sei mesi, è indubbio che la disdetta notificata
dalla convenuta il 18 gennaio 2005 non può essere considerata tempestiva e tale
da inficiare la validità del riconoscimento di debito, anche perché con scritto
21.
gennaio 2005 l'istante ha chiaramente indicato la sua volontà di mantenere
in vigore il contratto assicurando la sua prestazione. I motivi addotti dalla
convenuta a sostegno della sua decisione di porre fine anzitempo al contratto
esulano quindi da una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione e dovranno
se del caso essere verificati nell'ambito di una procedura ordinaria. Tuttavia,
come si è visto in precedenza, il titolo di credito fatto valere costituisce valido
riconoscimento di debito solo per fr. 100.–. E siccome la decisione impugnata,
ancorché fondata su una motivazione insostenibile, non è arbitraria nel
risultato, essa non deve essere annullata (Cocchi/
Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000,
n. 14 ad art. 327).
5.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di
cassazione, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente rifonderà alla controparte un equo
indennizzo per le spese dovute alla redazione delle osservazioni (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad
art. 150).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 luglio 2006 di RI 1 è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con obbligo di rifondere
alla controparte un equo indennizzo di fr. 50.–.
3. Intimazione a:
- __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster