16.2006.82
contratto di trasporto di merce - pagamento dell'IVA
2 ottobre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2006.82
Data decisione, Autorità:
02.10.2006, CCC
Titolo:
contratto di trasporto di merce - pagamento dell'IVA
IVA
art. 73 LIVA
art. 76 LIVA
Incarto n.
16.2006.82
Lugano
2 ottobre
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17
luglio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 21 giugno 2006 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 71a/06/O) promossa
con istanza 22 maggio 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 344.- oltre accessori, così come il
rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________
dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 22 maggio 2006 la CO 1, ditta specializzata in trasporti internazionali,
ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace di Lugano per ottenere il pagamento
di fr. 344.– rivendicati a saldo di una fattura emessa il 22 febbraio 2006 per
le spese doganali da lei sostenute per la consegna di merce dall'Italia al
domicilio del convenuto, tra cui fr. 152.– di IVA;
che RI 1
si è opposto all'istanza contestando di dover pagare l'IVA di fr. 20.50 sull'importo
di fr. 270.– addebitatogli quale spese di trasporto e montaggio della merce, lo
stesso essendo già compreso nel prezzo della merce da lui soluto, ragione per
la quale chiede la deduzione di quest'importo da quello di fr. 152.-
fatturatogli dall'istante;
che con
sentenza 21 giugno 2006 il Giudice di pace ha accolto integralmente la domanda,
l'istante avendo correttamente computato nel calcolo dell'IVA anche le spese di
trasporto e montaggio così come previsto dall'art. 76 della Legge federale concernente
l'imposta sul valore aggiunto (LIVA);
che con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio rimproverando
al primo giudice di aver erroneamente accolto la pretesa dell'istante per il
pagamento dell'IVA sulle spese di trasporto e montaggio, non dovute poiché già
comprese nel prezzo della merce;
che la
controparte non ha formulato osservazioni al ricorso;
che la
documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere
estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta
alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
l'istante ha fatturato al cliente fr. 152.– di IVA come da quietanza
doganale NO. __________;
che dovendosi
procedere all'imposizione dell'importazione di beni mobili (art. 73 LIVA), nella base di calcolo dell'imposta devono essere
integrati, se non sono già compresi, le spese accessorie come provvigioni,
costi di imballaggio, spese di trasporto e d'assicurazione che sorgono sino al
primo luogo di destinazione sul territorio svizzero (art. 76 cpv. 3 lett. b
LIVA);
che, in
concreto, il ricorrente non contesta l'effettivo pagamento da parte
dell'istante di fr. 152.– all'ufficio doganale preposto ma sostiene che le
spese di trasporto e montaggio della merce ordinata erano gia comprese nel
prezzo di compravendita;
che, così
argomentando, spettava al convenuto provare tale allegazione producendo, ad
esempio, la relativa fattura;
che
mancando qualsiasi prova in tal senso, non può essere considerato arbitrario,
ovvero insostenibile, il giudizio impugnato secondo cui l'istante ha diritto di
incassare dal convenuto quanto da lei versato all'ufficio doganale;
che ciò
posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve
essere respinto;
che tasse
e spese seguono la soccombenza mentre alla controparte non vengono riconosciute
ripetibili di questa sede non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
Fatti
148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 17 luglio 2006 di RI 1 è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
50.–
fr.
100.–
già anticipati
Considerandi
dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
-
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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