16.2006.83
rigetto definitivo - impegno incondizionato di pagamento contenuto in decreto di stralcio - valido titolo esecutivo - eccezioni proponibili dall'escusso
4 gennaio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2006.83
Data decisione, Autorità:
04.01.2007, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - impegno incondizionato di pagamento contenuto in decreto di stralcio - valido titolo esecutivo - eccezioni proponibili dall'escusso
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
16.2006.83
Lugano
4 gennaio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 5
luglio 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 22 giugno 2006 dal
Giudice di pace del circolo di Agno, nella procedura sommaria in materia di
rigetto dell'opposizione (inc. n. 106/2006) promossa con istanza 18 aprile
2006 da
CO 1 ;
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 18 aprile 2006 CO 1
ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al
PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 239.–
oltre accessori;
che
a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto il decreto di stralcio
emesso il 23 febbraio 2006 dal Giudice di pace del circolo di Agno in una causa
da lei promossa il 21 gennaio 2006 nei confronti di RI 1 volta al pagamento di
fr. 239.–;
che
all'udienza del 14 giugno 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta si
è opposta all'istanza contestando l'ammontare del danno fatto valere dall'istante
siccome sproporzionato;
che
con sentenza 22 giugno 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la sua
domanda di rigetto definitivo dell'opposizione;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
il riesame, ritenendo eccessivo l'ammontare del danno riconosciuto a controparte;
che
con osservazioni 12 agosto 2006 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso;
che
la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere
estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta
alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
nell'ambito di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, il giudice
accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante
possiede tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (A. Staehelin/ Bauer/ D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n.
Fatti
115 ad art. 80);
che nella fattispecie, dai considerandi del decreto di stralcio emesso
il 23 febbraio 2003 risulta chiaramente l'impegno della convenuta di pagare
all'istante fr. 239.– da questa rivendicati a titolo di risarcimento danni,
entro il 15 marzo 2006;
che il riconoscimento incondizionato dell'escussa alla pretesa
formulata in giudizio dall'istante costituisce, come correttamente concluso dal
primo giudice, valido titolo per pronunciare il rigetto dell'opposizione (v.
art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF);
che
l'unica contestazione sollevata dalla convenuta, riguardante l'entità del danno
fatto valere dall'istante, doveva essere proposta nell'ambito della precedente
procedura;
che
nella procedura di rigetto dell'opposizione l'escusso può solo comprovare l'intervenuta
prescrizione del suo debito, l'estinzione del medesimo o di aver ottenuto una
proroga di pagamento (art. 81cpv. 1 LEF), oppure, più in generale, allegare
delle eccezioni atte ad inficiare il titolo medesimo;
che,
in definitiva, il giudizio impugnato è frutto di una corretta valutazione delle
prove documentali e altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale e
non può che essere confermato;
che,
ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve
essere respinto;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
l'istante, che ha formulato osservazioni, ha diritto a un'equa indennità.
Per
Considerandi
questi motivi,
vista
sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 5 luglio 2006 di RI 1 è respinto.
2.
Tasse e spese del presente giudizio, per
complessivi fr. 60.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico
con l'obbligo di versare alla controparte un'indennità di fr. 50.-.
3.
Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario è ammissibile,
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF) solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno a 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e
di locazione, oppure 30 000 franchi in tutti gli altri casi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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