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Decisione

16.2006.83

rigetto definitivo - impegno incondizionato di pagamento contenuto in decreto di stralcio - valido titolo esecutivo - eccezioni proponibili dall'escusso

4 gennaio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

115 ad art. 80);

che nella fattispecie, dai considerandi del decreto di stralcio emesso

il 23 febbraio 2003 risulta chiaramente l'impegno della convenuta di pagare

all'istante fr. 239.– da questa rivendicati a titolo di risarcimento danni,

entro il 15 marzo 2006;

che il riconoscimento incondizionato dell'escussa alla pretesa

formulata in giudizio dall'istante costituisce, come correttamente concluso dal

primo giudice, valido titolo per pronunciare il rigetto dell'opposizione (v.

art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF);

che

l'unica contestazione sollevata dalla convenuta, riguardante l'entità del danno

fatto valere dall'istante, doveva essere proposta nell'ambito della precedente

procedura;

che

nella procedura di rigetto dell'opposizione l'escusso può solo comprovare l'intervenuta

prescrizione del suo debito, l'estinzione del medesimo o di aver ottenuto una

proroga di pagamento (art. 81cpv. 1 LEF), oppure, più in generale, allegare

delle eccezioni atte ad inficiare il titolo medesimo;

che,

in definitiva, il giudizio impugnato è frutto di una corretta valutazione delle

prove documentali e altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale e

non può che essere confermato;

che,

ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve

essere respinto;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

l'istante, che ha formulato osservazioni, ha diritto a un'equa indennità.

Per

Considerandi

questi motivi,

vista

sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 5 luglio 2006 di RI 1 è respinto.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per

complessivi fr. 60.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico

con l'obbligo di versare alla controparte un'indennità di fr. 50.-.

3.

Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario è ammissibile,

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF) solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno a 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e

di locazione, oppure 30 000 franchi in tutti gli altri casi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen­tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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