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Decisione

16.2006.85

contratto di lavoro - ricorso appellattorio - escluso il riesame e l'assunzione di testi in cassazione

5 dicembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

sentenza 26 luglio 2006 il Pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie

dalle quali nulla era emerso a sostegno della tesi della convenuta circa il

sussistere della malattia della lavoratrice prima della stipulazione del

contratto di lavoro, ha integralmente accolto l'istanza.

C. Con

il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento. La ricorrente contesta che le condizioni di lavoro indicate

dalla lavoratrice corrispondessero alla realtà, e ribadisce la sussistenza

della malattia già prima della sua assunzione. Nelle sue osservazioni del 22

agosto 2006 l'istante postula la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata

manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso

di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante

giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola

gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando

contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.

Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come

arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile)

a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra

soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa

scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in

contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione

oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

2.

In concreto, la ricorrente, senza contestare il ben fondato del credito

della lavoratrice, si limita a non condividere le conclusioni del primo giudice

ma non spiega perché esse sarebbero arbitrarie. Essa, in sostanza, ribadisce che

la malattia della lavoratricenon era insorta durante il rapporto di lavoro ma

sussisteva già prima della sua assunzione. Sennonché, per tacere che tale

censura è di natura appellatoria, ovvero non si attiene ai possibili motivi di

cassazione previsti esaustivamente dalla legge (art. 327 CPC), la ricorrente pretende

un riesame del merito della vertenza, insistendo sulla mancata assunzione

testimoniale del medico curante dell'istante, senza però contestare le

risultanze della testimonianza di __________, sulla quale si è fondato il

Pretore, che ha escluso la preesistenza della malattia (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 5

ad art. 329). Quanto al fatto che la lavoratrice avrebbe dovuto reclamare le

indennità di malattia direttamente presso __________ Assicurazioni e non

avrebbe indicato in modo corretto la durata del suo precedente impiego, si

tratta di nuove argomentazioni che sono irricevibili in questa sede poiché contrasto

con l'art. 321 CPC, applicabile per analogia (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 2 ad art.

331).

3.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun

titolo di cassazione, deve essere respinto.

L'art.

417.

cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni

derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese, mentre

all'istante deve essere riconosciuta un'equa indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art.

417 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 24 marzo 2005 di

RI 1 è respinto.

2. Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente verserà alla

controparte fr. 150.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

__________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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