16.2006.85
contratto di lavoro - ricorso appellattorio - escluso il riesame e l'assunzione di testi in cassazione
5 dicembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2006.85
Data decisione, Autorità:
05.12.2006, CCC
Titolo:
contratto di lavoro - ricorso appellattorio - escluso il riesame e l'assunzione di testi in cassazione
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 327 CPC-TI
art. 329 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.85
Lugano
5 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7
agosto 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 26 luglio 2006 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa (inc. n. DI.2006.696:
contratto di lavoro) promossa con istanza 24 maggio 2006 da
CO 1
(rappresentata
dall'RA 1)
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 1 ha lavorato alle dipendenze
della società RI 1 in qualità di segretaria di direzione dal 1° gennaio 2006 sino
al 5 marzo 2006, ritenuto che dal 3 febbraio 2006 è rimasta assente dal lavoro
per malattia, con uno stipendio mensile lordo di fr. 5000.- (per tredici
mensilità) oltre a un rimborso spese forfetario di fr. 500.- mensili. Con istanza
24 maggio 2006 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 4981.05 oltre accessori, rivendicati
a saldo delle proprie pretese salariali. All'udienza del 13 luglio 2006 indetta
per la discussione, la convenuta si è opposta all'istanza sostenendo che la
malattia della lavoratrice non era insorta durante il rapporto di lavoro ma
sussisteva già prima della sua assunzione, per cui ha eccepito la validità del
contratto di lavoro in quanto viziato da errore essenziale.
Fatti
B. Con
sentenza 26 luglio 2006 il Pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie
dalle quali nulla era emerso a sostegno della tesi della convenuta circa il
sussistere della malattia della lavoratrice prima della stipulazione del
contratto di lavoro, ha integralmente accolto l'istanza.
C. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. La ricorrente contesta che le condizioni di lavoro indicate
dalla lavoratrice corrispondessero alla realtà, e ribadisce la sussistenza
della malattia già prima della sua assunzione. Nelle sue osservazioni del 22
agosto 2006 l'istante postula la reiezione del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.
Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile)
a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa
scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2.
In concreto, la ricorrente, senza contestare il ben fondato del credito
della lavoratrice, si limita a non condividere le conclusioni del primo giudice
ma non spiega perché esse sarebbero arbitrarie. Essa, in sostanza, ribadisce che
la malattia della lavoratricenon era insorta durante il rapporto di lavoro ma
sussisteva già prima della sua assunzione. Sennonché, per tacere che tale
censura è di natura appellatoria, ovvero non si attiene ai possibili motivi di
cassazione previsti esaustivamente dalla legge (art. 327 CPC), la ricorrente pretende
un riesame del merito della vertenza, insistendo sulla mancata assunzione
testimoniale del medico curante dell'istante, senza però contestare le
risultanze della testimonianza di __________, sulla quale si è fondato il
Pretore, che ha escluso la preesistenza della malattia (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 5
ad art. 329). Quanto al fatto che la lavoratrice avrebbe dovuto reclamare le
indennità di malattia direttamente presso __________ Assicurazioni e non
avrebbe indicato in modo corretto la durata del suo precedente impiego, si
tratta di nuove argomentazioni che sono irricevibili in questa sede poiché contrasto
con l'art. 321 CPC, applicabile per analogia (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 2 ad art.
331).
3.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione, deve essere respinto.
L'art.
417.
cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni
derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese, mentre
all'istante deve essere riconosciuta un'equa indennità a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art.
417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 24 marzo 2005 di
RI 1 è respinto.
2. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente verserà alla
controparte fr. 150.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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