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Decisione

16.2006.86

rigetto provvisorio - premi cassa malati LCA - riconoscimento di debito dedotto da un insieme di documenti - non è dato per debito contenuto in condiszioni generali alle quali il documento sottoscritt

15 dicembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I 17 consid. 5.1).

3.

Il ricorrente contesta, come detto, la presenza di un valido riconoscimento

di debito limitatamente alle spese amministrative richieste dall'istante.

Nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito (A. Staehelin/

Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,

1998, n. 50 ad art. 84). In quest'ambito, il giudice

deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per ottenere il

rigetto provvisorio dell'opposizione, ovvero se contiene la dichiarazione di

volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante di una

determinata somma di denaro (art. 82 LEF). Il riconoscimento di debito può

essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi

risultino gli elementi necessari. È indispensabile che la somma di denaro

riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti

in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente

dalla volontà delle parti (Rep. 1989 p. 338; A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n.

15 ad art. 82), e che la firma del debitore figuri sul documento decisivo (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82).

4.

In concreto, il titolo di credito sul quale si basa l'esecuzione sono le

proposte di assicurazione che il convenuto ha sottoscritto per la propria

copertura assicurativa e per quella dei suoi famigliari, e che indicano i premi

assicurativi dovuti e per i quali il ricorrente non contesta la presenza di un

valido riconoscimento di debito. Per contro, per quanto attiene alle spese

amministrative per l'invio dei solleciti di pagamento e per la procedura

esecutiva, la documentazione prodotta dall'istante non permette di dedurne un

valido riconoscimento di debito. Il fatto che queste spese siano contemplate

all'art. 13 delle condizioni generali per l'assicurazione malattie complementari

(doc. F3), non basta a provare la loro accettazione da parte del convenuto.

Infatti, l'unica proposta di assicurazione che contiene un accenno a delle non

meglio precisate disposizioni interne dell'assicurazione che desidero

sottoscrivere e che il convenuto dichiara di aver accettato, è quella del

25 settembre 1998 (doc. C). Mancando un chiaro riferimento alle condizioni

generali per l'assicurazione malattie complementari di cui al doc. F3, dalla

firma apposta dal convenuto in calce alla proposta 25 settembre 1998 non si può

dedurre nulla, in particolare non la loro esplicita accettazione (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 82).

5. Ne

discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del

primo giudice, deve essere accolto.

Ricorrendo

i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il

merito della controversia con il conseguente accoglimento dell'istanza

limitatamente all'importo di fr. 1331.40 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre

2005.

6. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà

alla controparte un'equa indennità per le spese affrontate in relazione alla

procedura di ricorso. L'accoglimento del ricorso impone altresì una modifica

del pronunciato sugli oneri processuali di prima sede che, possono essere suddivisi

in ragione di 1/5 a carico dell'istante e la rimanenza a carico del convenuto, tenuto

a rifondere alla controparte un'equa indennità.

Per

questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 19 luglio 2006

di Yaya Eldin

Hussein è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 12 luglio 2006 del Giudice di pace del circolo di Balerna

è annullata e sostituita dal seguente giudicato.

1.

L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta al PE n. 644818 dell'UEF

di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1331.40 oltre interessi

del 5% dal 1° ottobre 2005.

2.

La tassa di giustizia di fr. 150.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a

suo carico per 1/5 mentre la rimanenza dei 4/5 è posta a carico del convenuto

il quale verserà all'istante un'indennità ridotta di fr. 65.-.

Considerandi

II. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.– già anticipate dal ricorrente,

sono poste a carico della resistente la quale verserà al ricorrente un'indennità

di fr. 50.–.

III. Intimazione

a:

- Yaya Eldin Hussein, Via San Gottardo 28, Balerna;

- Cassa malati Supra,

Servizio

Giuridico, Chemin

de Primerose 35, Losanna 3 Cour.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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