16.2006.86
rigetto provvisorio - premi cassa malati LCA - riconoscimento di debito dedotto da un insieme di documenti - non è dato per debito contenuto in condiszioni generali alle quali il documento sottoscritt
15 dicembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2006.86
Data decisione, Autorità:
15.12.2006, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - premi cassa malati LCA - riconoscimento di debito dedotto da un insieme di documenti - non è dato per debito contenuto in condiszioni generali alle quali il documento sottoscritto non rinvia chiaramente
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2006.86
Lugano
15 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 19
luglio 2006 presentato da
Yaya Eldin Hussein, Balerna
contro la sentenza emessa il 12 luglio 2006 dal
Giudice di pace del circolo di Balerna nella procedura sommaria in materia di
rigetto dell'opposizione (inc. n. 96/B) promossa con istanza 22 giugno 2006
da
Cassa malati Supra, Losanna;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 22 giugno 2006 la Cassa malati Supra
ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da Yaya Eldin Hussein al PE n. 644818 dell'UEF
di Mendrisio notificatogli per l'incasso di fr. 1331.40 oltre interessi,
corrispondenti ai premi per le prestazioni complementari (LCA) scaduti per i
mesi da ottobre a dicembre 2005, e fr. 310.- di spese amministrative. A sostegno
della sua domanda di rigetto essa ha prodotto le proposte di assicurazione
sottoscritte dall'assicurato, per proprio conto e per conto della famiglia, il
25 settembre 1998, il 18 ottobre 1999 e le due proposte 12 ottobre 1999.
B. Con
sentenza 12 luglio 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido
riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, alla quale
il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo presenziato al
contraddittorio, ha accolto l'istanza.
C. Con
il presente tempestivo gravame Yaya Eldin Hussein è insorto contro il
predetto giudizio contestando il rigetto dell'opposizione riferito alle spese
amministrative per le quali non vi è nessun riconoscimento di debito. Nelle sue
osservazioni 15 settembre 2006 l'istante conclude per la reiezione del ricorso.
in diritto: 1. Il ricorrente ha introdotto l'11
settembre e il 4 ottobre 2006 ulteriori osservazioni. Ora, la procedura di
cassazione non prevede un doppio scambio di allegati, sicché il ricorrente non
può replicare alle osservazioni della controparte (v. anche Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura
civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 314). Ne segue che i
memoriali in questione vanno dichiarati irricevibili.
2. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132
Fatti
I 17 consid. 5.1).
3.
Il ricorrente contesta, come detto, la presenza di un valido riconoscimento
di debito limitatamente alle spese amministrative richieste dall'istante.
Nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (A. Staehelin/
Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
1998, n. 50 ad art. 84). In quest'ambito, il giudice
deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per ottenere il
rigetto provvisorio dell'opposizione, ovvero se contiene la dichiarazione di
volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante di una
determinata somma di denaro (art. 82 LEF). Il riconoscimento di debito può
essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi
risultino gli elementi necessari. È indispensabile che la somma di denaro
riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (Rep. 1989 p. 338; A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n.
15 ad art. 82), e che la firma del debitore figuri sul documento decisivo (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82).
4.
In concreto, il titolo di credito sul quale si basa l'esecuzione sono le
proposte di assicurazione che il convenuto ha sottoscritto per la propria
copertura assicurativa e per quella dei suoi famigliari, e che indicano i premi
assicurativi dovuti e per i quali il ricorrente non contesta la presenza di un
valido riconoscimento di debito. Per contro, per quanto attiene alle spese
amministrative per l'invio dei solleciti di pagamento e per la procedura
esecutiva, la documentazione prodotta dall'istante non permette di dedurne un
valido riconoscimento di debito. Il fatto che queste spese siano contemplate
all'art. 13 delle condizioni generali per l'assicurazione malattie complementari
(doc. F3), non basta a provare la loro accettazione da parte del convenuto.
Infatti, l'unica proposta di assicurazione che contiene un accenno a delle non
meglio precisate disposizioni interne dell'assicurazione che desidero
sottoscrivere e che il convenuto dichiara di aver accettato, è quella del
25 settembre 1998 (doc. C). Mancando un chiaro riferimento alle condizioni
generali per l'assicurazione malattie complementari di cui al doc. F3, dalla
firma apposta dal convenuto in calce alla proposta 25 settembre 1998 non si può
dedurre nulla, in particolare non la loro esplicita accettazione (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 82).
5. Ne
discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del
primo giudice, deve essere accolto.
Ricorrendo
i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il
merito della controversia con il conseguente accoglimento dell'istanza
limitatamente all'importo di fr. 1331.40 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre
2005.
6. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà
alla controparte un'equa indennità per le spese affrontate in relazione alla
procedura di ricorso. L'accoglimento del ricorso impone altresì una modifica
del pronunciato sugli oneri processuali di prima sede che, possono essere suddivisi
in ragione di 1/5 a carico dell'istante e la rimanenza a carico del convenuto, tenuto
a rifondere alla controparte un'equa indennità.
Per
questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 19 luglio 2006
di Yaya Eldin
Hussein è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 luglio 2006 del Giudice di pace del circolo di Balerna
è annullata e sostituita dal seguente giudicato.
1.
L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta al PE n. 644818 dell'UEF
di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1331.40 oltre interessi
del 5% dal 1° ottobre 2005.
2.
La tassa di giustizia di fr. 150.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico per 1/5 mentre la rimanenza dei 4/5 è posta a carico del convenuto
il quale verserà all'istante un'indennità ridotta di fr. 65.-.
Considerandi
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.– già anticipate dal ricorrente,
sono poste a carico della resistente la quale verserà al ricorrente un'indennità
di fr. 50.–.
III. Intimazione
a:
- Yaya Eldin Hussein, Via San Gottardo 28, Balerna;
- Cassa malati Supra,
Servizio
Giuridico, Chemin
de Primerose 35, Losanna 3 Cour.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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