Lexipedia

Decisione

16.2006.87

contratto compravendita barca - fissazione del prezzo - versioni discordanti - violazione del diritto di essere sentito per rifiuto audizione teste considerato organo di fatto SA - definizione orgnano

23 aprile 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

16 giugno 2005 CO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna

chiedendo la condanna della RI 1 al pagamento di fr. 4500.– oltre interessi del

5% dal 10 ottobre 2003. All'udienza dell'8 settembre

2005, indetta per la discussione, la

convenuta ha concluso per il rigetto dell'istanza e in via riconvenzionale ha

chiesto la condanna dell'istante a versargli fr. 6000.–. Essa ha in sintesi

sostenuto che l'importo di fr. 3500.–, versato dall'istante quale prezzo di

compravendita della motoscafo Colombo, sarebbe fittizio, mentre quello

effettivo e reale era di fr. 14'000.-, importo dal quale va dedotto il valore

del motoscafo Windy di fr. 8000.– donde un saldo a suo favore di, appunto,

fr. 6000.–. Quali prove la convenuta ha proposto l'audizione di A__________ __________

e del figlio T__________. Con ordinanza dell'11 maggio 2006 il

Pretore non ha ammesso i citati testi giacché organi di fatto della convenuta.

C. Con

sentenza

17 luglio 2006 il Pretore, ritenuto sufficientemente comprovata la

tesi dell'istante secondo la quale il prezzo concordato per la vendita alla

convenuta del motoscafo Colombo era di fr. 3500.– e non fr. 14 000.–

come da questa preteso, ha integralmente accolto l'istanza, respingendo la

domanda riconvenzionale.

D. Con ricorso

per cassazione 16 agosto 2006 RI 1 è insorta contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di

cui all'art. 327 lett. e CPC. La ricorrente si

duole della lesione del proprio diritto di essere sentita a dipendenza della

mancata audizione di A__________ e T____________________ __________ dalla

stessa proposti, testi che il Pretore ha a torto considerato suoi organi di

fatto basandosi su un'arbitraria valutazione delle deposizioni dei testi sentiti

durante l'istruttoria. Nelle sue osservazioni 20 ottobre 2006 l'istante

conclude

per la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1.

Giusta

l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di

essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del Giudice di

pace o del Pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado

di far valere le proprie ragioni. Il diritto di essere sentito non comprende

infatti solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione

sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l'obbligo

per il giudice di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i

mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, m. 10 e 12 ad art. 327). In linea di principio, il

giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte

dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.), salvo rinunciarvi ove il

presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 124 I 211 consid.

4a). Egli deve altresì negare l'assunzione di quei testi per i quali il CPC

esclude la testimonianza (cfr. art. 228 CPC).

2.

Secondo

la ricorrente il primo giudice negandole la possibilità di sentire A__________

e T__________ ha violato il suo diritto di essere sentita. A questo proposito

il primo giudice basandosi sulle deposizioni di J__________, che ha dichiarato di

aver sempre trattato solo con loro, e di G__________, che per i propri acquisti

e le riparazioni trattava con T__________, ha attribuito ad A__________ e al

figlio T__________ la qualità di organi di fatto della convenuta.

Perché

tale conclusione sia arbitraria la ricorrente non pretende né spiega, tanto più

che i testi hanno evidenziato il ruolo determinante degli interessati nella

gestione degli affari della convenuta (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches

Aktienrecht, Berna 1996, pag. 175 n. 17 segg., pag. 441 n. 3

segg.), nella quale essi avevano un ruolo effettivo al punto che

la clientela si rivolgeva esclusivamente a loro per gli acquisti e per le

prestazioni di tipo lavorativo (v. anche Cocchi,

Testimonianza degli amministratori e degli azionisti di una società anonima parte

in causa, RSPC/SZZP 1/2005, pag. 101). Del resto, anche L__________ ha confermato

il ruolo decisivo e determinante di A__________ e T__________ in seno alla

società. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, ai fini della

qualifica dell'organo di fatto di una società, è irrilevante il fatto di sapere

se questi sia anche un azionista della stessa (Cocchi, op. cit., pag. 103). Tantomeno può essere rimproverato

al primo giudice di non aver sentito gli interessati per accertare il loro

ruolo in seno alla società, avendo egli potuto fondare il proprio giudizio su

altri elementi.

3.

Quanto

al merito, il Pretore ha fondato il giudizio sulle dichiarazione della

convenuta medesima, la quale aveva indicato in fr. 3500.– il prezzo di vendita

del natante (doc. D) così come sulla deposizione di L__________ secondo cui il

natante valeva poco o nulla poiché il fondo era marcito, tant'è che l'istante

dopo averlo acquistato dalla convenuta gli ha chiesto di aiutarlo a rivenderla,

ciò che questi ha fatto proponendogli un suo cliente al quale l'imbarcazione è

stata venduta per € 4000.–. La

ricorrente, al riguardo, nulla eccepisce sicché la conclusione del primo giudice,

che ha ritenuto provata la tesi dell'istante, non può essere definita arbitraria.

Alla luce

di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di

cassazione, in particolare non quello di cui all'art. 327 lett. e

CPC, deve

essere respinto.

4.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente

rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 16 agosto 2006 di RI 1 è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

già anticipati

dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 400.-- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– __________;

– __________.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentalefondamen­tale (art.

74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster