16.2006.87
contratto compravendita barca - fissazione del prezzo - versioni discordanti - violazione del diritto di essere sentito per rifiuto audizione teste considerato organo di fatto SA - definizione orgnano
23 aprile 2007Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2006.87
Data decisione, Autorità:
23.04.2007, CCC
Titolo:
contratto compravendita barca - fissazione del prezzo - versioni discordanti - violazione del diritto di essere sentito per rifiuto audizione teste considerato organo di fatto SA - definizione orgnano di fatto
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ORGANO
TESTE O TESTIMONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 228 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2006.87
Lugano
23 aprile
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16
agosto 2006 presentato da
RI 1
(patrocinata
dall' RA 2)
contro la sentenza emessa il 17 luglio 2006 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa civile inappellabile
(inc. n. IU.2005.40) promossa con istanza 16 giugno 2005 da
CO 1
(patrocinato
dall' RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
6 giugno 2001 la RI 1, ditta specializzata nel commercio di imbarcazioni e
articoli nautici in genere, ha acquistato da F__________ un motoscafo Windy
24 DC No.
24-1162 al prezzo di fr. 8000.–. Non avendo mai ricevuto quanto
pattuito, F__________ ha ceduto il credito a CO 1. Questi, il 10 ottobre 2001,
ha acquistato dalla CO 1 un motoscafo Colombo 18 Super
Indios in legno al prezzo fr. 3500.– che ha posto in compensazione
al menzionato credito di fr. 8000.–.
Fatti
B. Il
16 giugno 2005 CO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna
chiedendo la condanna della RI 1 al pagamento di fr. 4500.– oltre interessi del
5% dal 10 ottobre 2003. All'udienza dell'8 settembre
2005, indetta per la discussione, la
convenuta ha concluso per il rigetto dell'istanza e in via riconvenzionale ha
chiesto la condanna dell'istante a versargli fr. 6000.–. Essa ha in sintesi
sostenuto che l'importo di fr. 3500.–, versato dall'istante quale prezzo di
compravendita della motoscafo Colombo, sarebbe fittizio, mentre quello
effettivo e reale era di fr. 14'000.-, importo dal quale va dedotto il valore
del motoscafo Windy di fr. 8000.– donde un saldo a suo favore di, appunto,
fr. 6000.–. Quali prove la convenuta ha proposto l'audizione di A__________ __________
e del figlio T__________. Con ordinanza dell'11 maggio 2006 il
Pretore non ha ammesso i citati testi giacché organi di fatto della convenuta.
C. Con
sentenza
17 luglio 2006 il Pretore, ritenuto sufficientemente comprovata la
tesi dell'istante secondo la quale il prezzo concordato per la vendita alla
convenuta del motoscafo Colombo era di fr. 3500.– e non fr. 14 000.–
come da questa preteso, ha integralmente accolto l'istanza, respingendo la
domanda riconvenzionale.
D. Con ricorso
per cassazione 16 agosto 2006 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di
cui all'art. 327 lett. e CPC. La ricorrente si
duole della lesione del proprio diritto di essere sentita a dipendenza della
mancata audizione di A__________ e T____________________ __________ dalla
stessa proposti, testi che il Pretore ha a torto considerato suoi organi di
fatto basandosi su un'arbitraria valutazione delle deposizioni dei testi sentiti
durante l'istruttoria. Nelle sue osservazioni 20 ottobre 2006 l'istante
conclude
per la reiezione del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1.
Giusta
l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di
essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del Giudice di
pace o del Pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado
di far valere le proprie ragioni. Il diritto di essere sentito non comprende
infatti solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione
sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l'obbligo
per il giudice di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i
mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, m. 10 e 12 ad art. 327). In linea di principio, il
giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte
dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.), salvo rinunciarvi ove il
presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 124 I 211 consid.
4a). Egli deve altresì negare l'assunzione di quei testi per i quali il CPC
esclude la testimonianza (cfr. art. 228 CPC).
2.
Secondo
la ricorrente il primo giudice negandole la possibilità di sentire A__________
e T__________ ha violato il suo diritto di essere sentita. A questo proposito
il primo giudice basandosi sulle deposizioni di J__________, che ha dichiarato di
aver sempre trattato solo con loro, e di G__________, che per i propri acquisti
e le riparazioni trattava con T__________, ha attribuito ad A__________ e al
figlio T__________ la qualità di organi di fatto della convenuta.
Perché
tale conclusione sia arbitraria la ricorrente non pretende né spiega, tanto più
che i testi hanno evidenziato il ruolo determinante degli interessati nella
gestione degli affari della convenuta (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches
Aktienrecht, Berna 1996, pag. 175 n. 17 segg., pag. 441 n. 3
segg.), nella quale essi avevano un ruolo effettivo al punto che
la clientela si rivolgeva esclusivamente a loro per gli acquisti e per le
prestazioni di tipo lavorativo (v. anche Cocchi,
Testimonianza degli amministratori e degli azionisti di una società anonima parte
in causa, RSPC/SZZP 1/2005, pag. 101). Del resto, anche L__________ ha confermato
il ruolo decisivo e determinante di A__________ e T__________ in seno alla
società. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, ai fini della
qualifica dell'organo di fatto di una società, è irrilevante il fatto di sapere
se questi sia anche un azionista della stessa (Cocchi, op. cit., pag. 103). Tantomeno può essere rimproverato
al primo giudice di non aver sentito gli interessati per accertare il loro
ruolo in seno alla società, avendo egli potuto fondare il proprio giudizio su
altri elementi.
3.
Quanto
al merito, il Pretore ha fondato il giudizio sulle dichiarazione della
convenuta medesima, la quale aveva indicato in fr. 3500.– il prezzo di vendita
del natante (doc. D) così come sulla deposizione di L__________ secondo cui il
natante valeva poco o nulla poiché il fondo era marcito, tant'è che l'istante
dopo averlo acquistato dalla convenuta gli ha chiesto di aiutarlo a rivenderla,
ciò che questi ha fatto proponendogli un suo cliente al quale l'imbarcazione è
stata venduta per € 4000.–. La
ricorrente, al riguardo, nulla eccepisce sicché la conclusione del primo giudice,
che ha ritenuto provata la tesi dell'istante, non può essere definita arbitraria.
Alla luce
di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di
cassazione, in particolare non quello di cui all'art. 327 lett. e
CPC, deve
essere respinto.
4.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente
rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 16 agosto 2006 di RI 1 è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
già anticipati
dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 400.-- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
– __________;
– __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentalefondamentale (art.
74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster