16.2006.9
rigetto provvisorio - accertamento d'ufficio e in ogni stadio di causa della presenza di un riconoscimento di debito - definizione - non data per fattura e richiami di pagamento
13 aprile 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2006.9
Data decisione, Autorità:
13.04.2006, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - accertamento d'ufficio e in ogni stadio di causa della presenza di un riconoscimento di debito - definizione - non data per fattura e richiami di pagamento
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2006.9
Lugano
13 aprile
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24
gennaio 2006 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 13 gennaio 2006 del Giudice di pace del
circolo di Riva San Vitale nella procedura sommaria in materia di rigetto
dell'opposizione (inc. n. 6/2006) promossa con istanza 2 dicembre 2005 da
CO 1
con la quale l'istante
ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dalla convenuta al PE
n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 2 dicembre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatole per
l'incasso di fr. 260.- oltre interessi rivendicati quale pagamento di una
fattura emessa il 30 ottobre 2002 per un intervento di pulizia richiesto da
quest'ultima;
che
a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la menzionata
fattura e i relativi richiami di pagamento, oltre alla richiesta di intervento
17 gennaio 2002 sottoscritta dalla convenuta;
che
con sentenza 13 gennaio 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha
accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento; la ricorrente giustifica innanzi tutto la sua assenza al contraddittorio,
contesta nel merito di doversi assumere i costi di una spesa non di sua pertinenza,
l'istante essendo intervenuta per conto di una terza persona alla quale essa aveva
reso servizio occupandosi dell'apertura della sua abitazione agli operai incaricati
dell'esecuzione dei lavori di pulizia;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte
le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito (D. Staehelin, Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84);
che
nell'ambito di quest'accertamento il giudice deve stabilire se vi è identità
tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell'istanza, con il creditore, il debitore e il credito risultanti dalla
documentazione prodotta (D. Staehelin,
ibidem);
che
nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall'istante, letta nel suo
insieme, non è possibile concludere per l'esistenza di un valido riconoscimento
di debito per l'importo posto in esecuzione;
che
infatti né la fattura né la richiesta di intervento 17 gennaio 2002 ancorché sottoscritta
dalla convenuta, bastano a legittimare la domanda di rigetto dell'opposizione
formulata dall'istante, per la quale è necessario produrre un documento
sottoscritto dalla convenuta, o un insieme di documenti, dal quale risulti la
dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a
interpretazione di quest'ultima di riconoscersi debitrice nei confronti
dell'istante per l'importo da questa rivendicato (D. Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82 LEF);
che
simile dichiarazione manca nella documentazione prodotta dall'istante, anche
perché l'unico documento sottoscritto dalla convenuta (richiesta di intervento
17 gennaio 2002) non contiene nessuna indicazione circa l'ammontare della spesa
prevista per l'intervento dell'istante;
che,
quindi, il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all'esistenza di un
valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo il frutto di una
valutazione manifestamente errata degli atti di causa e di una conseguente
erronea applicazione dell'art. 82 LEF;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la
conseguente integrale reiezione dell'istanza;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che
per la prima sede non viene riconosciuta nessuna indennità alla convenuta,
assente dal contraddittorio.
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spesa l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 24 gennaio 2006 di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 gennaio 2006 del Giudice di pace del circolo di Riva
San Vitale è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 55.-, anticipata
dalla parte istante, rimane a suo carico.
Considerandi
II.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a
carico di CO 1 la quale rifonderà inoltre alla ricorrente un'indennità di fr. 40.-
per questa sede.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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