16.2006.93
rigetto - accoglimento dell'istanza nonostante l'assenza di un riconoscimento di debito - ricorso - adesione al ricorso - acquiescenza - ripartizione spese - stralcio
4 dicembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.93
Data decisione, Autorità:
04.12.2006, CCC
Titolo:
rigetto - accoglimento dell'istanza nonostante l'assenza di un riconoscimento di debito - ricorso - adesione al ricorso - acquiescenza - ripartizione spese - stralcio
STRALCIO PER ACQUIESCENZA
art. 151 CPC-TI
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.93
Lugano
4 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20
settembre 2006 presentato da
RI 1
(patrocinato
dall'avv. RA 1)
contro la sentenza emessa l'11 settembre 2006 dal
Giudice di pace del circolo del Ticino nella procedura sommaria in tema di
rigetto dell'opposizione (inc. n. 90/06) promossa con istanza 24 luglio 2006
da
CO 1
(rappresentato
dal Municipio)
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 24 luglio 2006 il CO
1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Ticino per
ottenere il rigetto dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________
Considerandi
dell'UEF di Bellinzona, notificatogli per l'incasso di fr. 698.30 rivendicati a
titolo di tasse diverse anno 2005 + tassa di diffida;
che
tale importo corrisponde, oltre a una tassa di diffida di fr. 20.–, alle spese
di ripristino della recinzione di una proprietà comunale danneggiata dal convenuto,
danno per il quale quest'ultimo era stato condannato con decreto di accusa del 29
novembre 2004 al pagamento di una multa di fr. 200.–;
che
all'udienza del 4 settembre 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto
si è opposto all'istanza, contestando in particolare la richiesta di pagamento
delle spese di ripristino dell'intera recinzione avendo egli tagliato un solo
anello della catena per poter accedere alla sua proprietà;
che
con sentenza 11 settembre 2006 il Giudice di pace, deducendo la presenza di un
valido riconoscimento di debito dalla documentazione prodotta dall'ente
pubblico, ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione
interposta dal convenuto;
con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 22 settembre 2006, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327.
lett. g CPC;
che
il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione del rappresentante
dell'istante, e contesta nel merito l'identità tra il titolo di credito
indicato nel PE e quello indicato nell'istanza, così come la presenza di un
valido riconoscimento di debito;
che
il 21 novembre 2006 l'istante ha comunicato la propria adesione al ricorso ammettendo
l'assenza di un valido riconoscimento di debito;
che
l'adesione al ricorso equivale ad acquiescenza, sicché la causa deve essere
stralciata dai ruoli senza ulteriore formalità (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, appendice
2000/2004, m. 25 ad art. 352), fermo restando la modifica della sentenza impugnata;
che
secondo l'art. 151 CPC quando la causa è tolta per acquiescenza, il giudice adito
stabilisce e ripartisce a richiesta di parte le tasse, le spese e le
ripetibili;
che,
di regola, l'acquiescente è considerato come soccombente con obbligo di assumersi
le spese processuali e le ripetibili (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 12 ad art. 352 CPC);
che
non v'è ragione di scostarsi da tale principio, l'odierno procedimento essendo
dovuto all'iniziativa dell'ente pubblico, rivelatasi errata;
che
in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si
prelevano tasse e spese per questa sede, mentre quelle di prima istanza devono
essere addebitate alla parte che le ha cagionate;
che
l'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'equa
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: I. Si prende atto dell'adesione al
ricorso per cassazione 20 settembre 2006 di RI 1. La causa è stralciata dai ruoli
per acquiescenza.
II. La
sentenza 11 settembre del Giudice di pace del Circolo del Ticino è così modificata:
1.
L'istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico.
III.
Non si prelevano tasse o spese. Il CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 250.– per
ripetibili.
IV. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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