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Decisione

16.2006.93

rigetto - accoglimento dell'istanza nonostante l'assenza di un riconoscimento di debito - ricorso - adesione al ricorso - acquiescenza - ripartizione spese - stralcio

4 dicembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.93

Data decisione, Autorità:

04.12.2006, CCC

Titolo:

rigetto - accoglimento dell'istanza nonostante l'assenza di un riconoscimento di debito - ricorso - adesione al ricorso - acquiescenza - ripartizione spese - stralcio

STRALCIO PER ACQUIESCENZA

art. 151 CPC-TI

art. 352 CPC-TI

Incarto n.

16.2006.93

Lugano

4 dicembre

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20

settembre 2006 presentato da

RI 1

(patrocinato

dall'avv. RA 1)

contro la sentenza emessa l'11 settembre 2006 dal

Giudice di pace del circolo del Ticino nella procedura sommaria in tema di

rigetto dell'opposizione (inc. n. 90/06) promossa con istanza 24 luglio 2006

da

CO 1

(rappresentato

dal Municipio)

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 24 luglio 2006 il CO

1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Ticino per

ottenere il rigetto dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________

Considerandi

dell'UEF di Bellinzona, notificatogli per l'incasso di fr. 698.30 rivendicati a

titolo di tasse diverse anno 2005 + tassa di diffida;

che

tale importo corrisponde, oltre a una tassa di diffida di fr. 20.–, alle spese

di ripristino della recinzione di una proprietà comunale danneggiata dal convenuto,

danno per il quale quest'ultimo era stato condannato con decreto di accusa del 29

novembre 2004 al pagamento di una multa di fr. 200.–;

che

all'udienza del 4 settembre 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto

si è opposto all'istanza, contestando in particolare la richiesta di pagamento

delle spese di ripristino dell'intera recinzione avendo egli tagliato un solo

anello della catena per poter accedere alla sua proprietà;

che

con sentenza 11 settembre 2006 il Giudice di pace, deducendo la presenza di un

valido riconoscimento di debito dalla documentazione prodotta dall'ente

pubblico, ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione

interposta dal convenuto;

con

il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo

con decreto 22 settembre 2006, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327.

lett. g CPC;

che

il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione del rappresentante

dell'istante, e contesta nel merito l'identità tra il titolo di credito

indicato nel PE e quello indicato nell'istanza, così come la presenza di un

valido riconoscimento di debito;

che

il 21 novembre 2006 l'istante ha comunicato la propria adesione al ricorso ammettendo

l'assenza di un valido riconoscimento di debito;

che

l'adesione al ricorso equivale ad acquiescenza, sicché la causa deve essere

stralciata dai ruoli senza ulteriore formalità (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, appendice

2000/2004, m. 25 ad art. 352), fermo restando la modifica della sentenza impugnata;

che

secondo l'art. 151 CPC quando la causa è tolta per acquiescenza, il giudice adito

stabilisce e ripartisce a richiesta di parte le tasse, le spese e le

ripetibili;

che,

di regola, l'acquiescente è considerato come soccombente con obbligo di assumersi

le spese processuali e le ripetibili (Cocchi/Trezzini,

CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 12 ad art. 352 CPC);

che

non v'è ragione di scostarsi da tale principio, l'odierno procedimento essendo

dovuto all'iniziativa dell'ente pubblico, rivelatasi errata;

che

in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si

prelevano tasse e spese per questa sede, mentre quelle di prima istanza devono

essere addebitate alla parte che le ha cagionate;

che

l'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'equa

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: I. Si prende atto dell'adesione al

ricorso per cassazione 20 settembre 2006 di RI 1. La causa è stralciata dai ruoli

per acquiescenza.

II. La

sentenza 11 settembre del Giudice di pace del Circolo del Ticino è così modificata:

1.

L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a

suo carico.

III.

Non si prelevano tasse o spese. Il CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 250.– per

ripetibili.

IV. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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