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Decisione

16.2006.94

rigetto - accoglimento dell'istanza nonostante l'assenza di un riconoscimento di debito - ricorso - adesione al ricorso - acquiescenza - ripartizione spese - stralcio

4 dicembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo

con decreto 22 settembre 2006, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC;

che

il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione del rappresentante

dell'istante, e contesta nel merito l'identità tra il titolo di credito

indicato nel PE e quello indicato nell'istanza, così come la presenza di un

valido riconoscimento di debito;

che

il 26 ottobre 2006 l'istante ha comunicato la propria adesione al ricorso ammettendo

l'assenza di un valido riconoscimento di debito;

che

l'adesione al ricorso, equivale a acquiescenza, sicché la causa deve essere

stralciata dai ruoli senza ulteriore formalità (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, appendice

Considerandi

2000/2004, m. 25 ad art. 352), fermo restando la modifica della sentenza impugnata;

che

secondo l'art. 151 CPC quando la causa è tolta per acquiescenza, il giudice adito

stabilisce e ripartisce a richiesta di parte le tasse, le spese e le

ripetibili;

che,

di regola, l'acquiescente è considerato come soccombente con obbligo di assumersi

le spese processuali e le ripetibili (Cocchi/Trezzini,

CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 12 ad art. 352 CPC);

che

non v'è ragione di scostarsi da tale principio, l'odierno procedimento essendo

dovuto all'iniziativa dell'ente pubblico, rivelatasi errata;

che

in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si

prelevano tasse e spese per questa sede, mentre quelle di prima istanza devono

essere addebitate alla parte che le cagionate;

che

l'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'equa indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

decreta: I. Si prende atto dell'adesione al

ricorso per cassazione 20 settembre 2006 di RI 1. La causa è stralciata dai

ruoli per acquiescenza.

II. La

sentenza 11 settembre del Giudice di pace del Circolo del Ticino è così modificata:

1.

L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a

suo carico.

III.

Non si prelevano tasse o spese. Il CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 250.– per

ripetibili.

IV. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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