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Decisione

16.2006.95

rigetto provvisorio - ritiro esecuzione - ritiro ricorso per intervenuta transazione - desistenza - attribuzione delle spese

30 gennaio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2006.95

Data decisione, Autorità:

30.01.2007, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio - ritiro esecuzione - ritiro ricorso per intervenuta transazione - desistenza - attribuzione delle spese

DESISTENZA

STRALCIO PER TRANSAZIONE

art. 352 CPC-TI

Incarto n.

16.2006.95

Lugano

30 gennaio

2007/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15

settembre 2006 presentato da

RI 1

(patrocinata

dall' RA 1 )

contro la sentenza emessa il 5 settembre 2006 dal

Considerandi

Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa a procedura sommaria

in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.200) promossa con istanza

20.

giugno 2006 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 20 giugno 2006 la CO

1.

RI 1 che all'udienza del 17 agosto 2006, indetta per il

contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando

in particolare la presenza di un valido titolo di rigetto dell'opposizione;

che

con sentenza 5 settembre 2006 il Pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento

di debito nel citato contratto di inserzione, ha parzialmente accolto l'istanza

pronunciando il rigetto dell'opposizione limitatamente a fr. 5509.10 oltre interessi

e spese esecutive;

che

contro la sentenza appena citata RI 1 è insorta con un ricorso del 15 settembre

2006.

per ottenerne l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente

concluso alla presenza di un valido riconoscimento di debito;

che

il 16 gennaio 2007 la ricorrente ha comunicato a questa Camera il perfezionamento

di un accordo tra le parti in virtù del quale è stata ritirata l'esecuzione

alla base del giudizio dedotto in cassazione, con conseguente richiesta di

stralcio del ricorso;

che

la desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice stralcia la causa

dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

che

il ritiro del ricorso equivale, di principio, a desistenza, onde l'obbligo di

sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa

indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

che

non si giustifica attribuire ripetibili all'istante, le osservazioni del 25

ottobre 2006, introdotte dopo il termine di 10 giorni dalla notifica del

ricorso, essendo tardive;

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia:

1. Si

prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2. Gli

oneri processuali, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente,

rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause di

carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000

franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del

lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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