16.2006.95
rigetto provvisorio - ritiro esecuzione - ritiro ricorso per intervenuta transazione - desistenza - attribuzione delle spese
30 gennaio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2006.95
Data decisione, Autorità:
30.01.2007, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - ritiro esecuzione - ritiro ricorso per intervenuta transazione - desistenza - attribuzione delle spese
DESISTENZA
STRALCIO PER TRANSAZIONE
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
16.2006.95
Lugano
30 gennaio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15
settembre 2006 presentato da
RI 1
(patrocinata
dall' RA 1 )
contro la sentenza emessa il 5 settembre 2006 dal
Considerandi
Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa a procedura sommaria
in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.200) promossa con istanza
20.
giugno 2006 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 20 giugno 2006 la CO
1.
RI 1 che all'udienza del 17 agosto 2006, indetta per il
contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando
in particolare la presenza di un valido titolo di rigetto dell'opposizione;
che
con sentenza 5 settembre 2006 il Pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento
di debito nel citato contratto di inserzione, ha parzialmente accolto l'istanza
pronunciando il rigetto dell'opposizione limitatamente a fr. 5509.10 oltre interessi
e spese esecutive;
che
contro la sentenza appena citata RI 1 è insorta con un ricorso del 15 settembre
2006.
per ottenerne l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente
concluso alla presenza di un valido riconoscimento di debito;
che
il 16 gennaio 2007 la ricorrente ha comunicato a questa Camera il perfezionamento
di un accordo tra le parti in virtù del quale è stata ritirata l'esecuzione
alla base del giudizio dedotto in cassazione, con conseguente richiesta di
stralcio del ricorso;
che
la desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice stralcia la causa
dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
che
il ritiro del ricorso equivale, di principio, a desistenza, onde l'obbligo di
sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa
indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
che
non si giustifica attribuire ripetibili all'istante, le osservazioni del 25
ottobre 2006, introdotte dopo il termine di 10 giorni dalla notifica del
ricorso, essendo tardive;
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia:
1. Si
prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2. Gli
oneri processuali, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente,
rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause di
carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000
franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del
lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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