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Decisione

16.2006.99

contratto di lavoro - compensazione pretese salariali con danno - presupposti - rinuncia alle prove offerte con la sottoscrizione del verbale del dibattimento finale senza nulla eccepire

20 febbraio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B.

Statuendo il 20 settembre 2006 il Giudice di pace, dopo avere ritenuto che la

pretesa di risarcimento danni fatta valere dalla convenuta era in realtà una

domanda riconvenzionale eccedente i limiti della sua competenza, ha accolto

l'istanza, la convenuta avendo implicitamente riconosciuto la pretesa

avversaria sollevando l'eccezione di compensazione. Egli ha poi altresì

ritenuto che trattandosi di un credito necessario al mantenimento del lavoratore

ai sensi dell'art. 125 n. 2 CO, una compensazione fosse improponibile.

C.

Con ricorso del 29 settembre 2006 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle

lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di

non aver considerato il credito dalla stessa opposto in compensazione ad

integrale estinzione della pretesa avversaria. Al ricorso l'istante non ha

formulato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice

di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata

di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale

una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

2.

La

ricorrente rimprovera al Giudice di pace di aver ignorato l'eccezione di compensazione

da lei sollevata con riferimento ai danni cagionati dal lavoratore. Il primo

giudice ha considerato la domanda di risarcimento danni formulata dalla

convenuta come domanda riconvenzionale eccedente i limiti della sua competenza

(art. 172 CPC). Nondimeno la convenuta non ha inteso far valere una simile

domanda ma ha semplicemente opposto in compensazione al credito per salari

dell'istante un suo credito di pari importo corrispondente ai danni che il

lavoratore le avrebbe cagionato (Rep. 1979 pag. 302). E che il datore di lavoro

possa compensare il salario con un suo credito per danni cagionati intenzionalmente

dal lavoratore è previsto espressamente dall'art. 323b

cpv. 2 in fine CO (Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 9 ad art. 323b CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 6 ad art. 323b CO).

3.

Resta il fatto che l'annullamento

di una sentenza si giustifica unicamente quando essa è arbitraria nel suo risultato

e non solo nella sua motivazione (v. anche DTF 129 I 8 consid.

2.

, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii). In concreto, spettava alla

convenuta dimostrare il danno, la violazione degli obblighi

contrattuali da parte del lavoratore, come pure l'esistenza di un nesso di causalità

naturale e adeguato fra i primi due elementi (Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de

travail, Code annoté, 2001, n. 1.13 ad art. 321e CO; Brühwiler, op. cit., n. III ad

art. 321e CO; Wyler, Droit du

travail, 2002, pag. 101; Streiff/von

Kaenel, op. cit., n. 4 ad art. 321e CO). Ora, la ricorrente ha

bensì proposto l'audizione di alcuni testi e l'interrogatorio

formale della controparte (cfr. risposta scritta), ma alla discussione del 13

settembre 2006 essa vi ha rinunciato. Dal verbale di quella udienza risulta che

dopo la discussione, il giudice avrebbe emanato la sentenza non essendo stato

raggiunto nessun accordo, la convenuta, nulla eccependo al riguardo, ha pertanto

accettato la conclusione dell'istruttoria. Essa non può quindi dolersi in

questa sede del suo stesso agire. Non essendovi alcuna prova a sostegno

della pretesa posta in compensazione, le fatture dalla stessa prodotte non

fornendo nessuna indicazione in tal senso trattandosi di prestazioni effettuate

per conto terzi, la sentenza impugnata non appare errata e tantomeno

insostenibile nel suo risultato.

4.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo

di cassazione, deve essere respinto. L'art. 417 cpv. 1

lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da

contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse o spese, né si assegnano

ripetibili all'istante che non ha formulato osservazioni al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 settembre 2006 di RI

1 è respinto.

2. Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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