16.2006.99
contratto di lavoro - compensazione pretese salariali con danno - presupposti - rinuncia alle prove offerte con la sottoscrizione del verbale del dibattimento finale senza nulla eccepire
20 febbraio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2006.99
Data decisione, Autorità:
20.02.2007, CCC
Titolo:
contratto di lavoro - compensazione pretese salariali con danno - presupposti - rinuncia alle prove offerte con la sottoscrizione del verbale del dibattimento finale senza nulla eccepire
CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA
DIBATTIMENTO FINALE
RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE
art. 321e CO
art. 323b cpv. 2 CO
Incarto n.
16.2006.99
Lugano
20 febbraio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29
settembre 2006 presentato da
RI 1
(patrocinata
dall'avv. RA 1
contro la sentenza emessa il 20 settembre 2006 dal
Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa civile (inc. n.
50-2006-O: contratto di lavoro) promossa con istanza 24 agosto 2006 da
CO 1
(rappresentato
dall'RA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. AP 1
Fatti
B.
Statuendo il 20 settembre 2006 il Giudice di pace, dopo avere ritenuto che la
pretesa di risarcimento danni fatta valere dalla convenuta era in realtà una
domanda riconvenzionale eccedente i limiti della sua competenza, ha accolto
l'istanza, la convenuta avendo implicitamente riconosciuto la pretesa
avversaria sollevando l'eccezione di compensazione. Egli ha poi altresì
ritenuto che trattandosi di un credito necessario al mantenimento del lavoratore
ai sensi dell'art. 125 n. 2 CO, una compensazione fosse improponibile.
C.
Con ricorso del 29 settembre 2006 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di
non aver considerato il credito dalla stessa opposto in compensazione ad
integrale estinzione della pretesa avversaria. Al ricorso l'istante non ha
formulato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2.
La
ricorrente rimprovera al Giudice di pace di aver ignorato l'eccezione di compensazione
da lei sollevata con riferimento ai danni cagionati dal lavoratore. Il primo
giudice ha considerato la domanda di risarcimento danni formulata dalla
convenuta come domanda riconvenzionale eccedente i limiti della sua competenza
(art. 172 CPC). Nondimeno la convenuta non ha inteso far valere una simile
domanda ma ha semplicemente opposto in compensazione al credito per salari
dell'istante un suo credito di pari importo corrispondente ai danni che il
lavoratore le avrebbe cagionato (Rep. 1979 pag. 302). E che il datore di lavoro
possa compensare il salario con un suo credito per danni cagionati intenzionalmente
dal lavoratore è previsto espressamente dall'art. 323b
cpv. 2 in fine CO (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 9 ad art. 323b CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 6 ad art. 323b CO).
3.
Resta il fatto che l'annullamento
di una sentenza si giustifica unicamente quando essa è arbitraria nel suo risultato
e non solo nella sua motivazione (v. anche DTF 129 I 8 consid.
2.
, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii). In concreto, spettava alla
convenuta dimostrare il danno, la violazione degli obblighi
contrattuali da parte del lavoratore, come pure l'esistenza di un nesso di causalità
naturale e adeguato fra i primi due elementi (Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de
travail, Code annoté, 2001, n. 1.13 ad art. 321e CO; Brühwiler, op. cit., n. III ad
art. 321e CO; Wyler, Droit du
travail, 2002, pag. 101; Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 4 ad art. 321e CO). Ora, la ricorrente ha
bensì proposto l'audizione di alcuni testi e l'interrogatorio
formale della controparte (cfr. risposta scritta), ma alla discussione del 13
settembre 2006 essa vi ha rinunciato. Dal verbale di quella udienza risulta che
dopo la discussione, il giudice avrebbe emanato la sentenza non essendo stato
raggiunto nessun accordo, la convenuta, nulla eccependo al riguardo, ha pertanto
accettato la conclusione dell'istruttoria. Essa non può quindi dolersi in
questa sede del suo stesso agire. Non essendovi alcuna prova a sostegno
della pretesa posta in compensazione, le fatture dalla stessa prodotte non
fornendo nessuna indicazione in tal senso trattandosi di prestazioni effettuate
per conto terzi, la sentenza impugnata non appare errata e tantomeno
insostenibile nel suo risultato.
4.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, deve essere respinto. L'art. 417 cpv. 1
lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da
contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse o spese, né si assegnano
ripetibili all'istante che non ha formulato osservazioni al ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 settembre 2006 di RI
1 è respinto.
2. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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