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Decisione

16.2007.106

Rigetto definitivo - imposte comunali - titolo di rigetto - ricevibilità del ricorso - contestazione dei fattori di calcolo dell'imposta improponibile nella procedura di rigetto

14 dicembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

80 LEF, in particolare la bolletta del calcolo del conguaglio dell'imposta

comunale 2002 dalla quale risultano tutti gli elementi necessari al calcolo

dell'importo dovuto (cfr. art. 295 LT; ammontare imposta cantonale,

moltiplicatore d'imposta, imposta personale), così come l'indicazione dei

rimedi di diritto proponibili contro la medesima (A. Staehelin/Bauer/ D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998,

n. 120 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, 2000, pag. 303 ad a);

che a fronte di un valido titolo esecutivo il giudice deve pronunciare

il rigetto definitivo dell'opposizione, a meno che l'escusso dimostri con

documenti l'estinzione del debito dopo la sentenza, una proroga del termine di

pagamento del credito e o la sua prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF);

che

nella fattispecie il convenuto non ha sollevato nessuna di queste eccezioni, la

contestazione sui fattori utilizzati per il calcolo dell'imposta dovendo se del

caso essere proposta davanti all'autorità fiscale;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera

può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica

alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o

manifestamente infondato;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che si

giustifica, per questa volta, di rinunciare, il ricorrente è sprovvisto di

cognizioni giuridiche e ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si

pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di

intimazione.

Per

Considerandi

questi motivi

in

applicazione dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 dicembre 2007

di RI 1 è inammissibile.

2.

Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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