16.2007.106
Rigetto definitivo - imposte comunali - titolo di rigetto - ricevibilità del ricorso - contestazione dei fattori di calcolo dell'imposta improponibile nella procedura di rigetto
14 dicembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2007.106
Data decisione, Autorità:
14.12.2007, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo - imposte comunali - titolo di rigetto - ricevibilità del ricorso - contestazione dei fattori di calcolo dell'imposta improponibile nella procedura di rigetto
CASSAZIONE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
art. 80 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
16.2007.106
Lugano
14 dicembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7
dicembre 2007 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 30 novembre 2007 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di
rigetto dell'opposizione(inc. n. EF.2007.2893) promossa con istanza 17 ottobre
2007 da
CO 1
(rappresentato dal PA 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 17 ottobre 2007 il CO 1 ha chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per
l'incasso di fr. 3167.20 oltre accessori, corrispondenti all'imposta comunale
2002 (fr. 2913.15), agli interessi di mora (fr. 224.05) e alla tassa di diffida
(fr. 30.–);
che
quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la notifica della tassazione
relativa all'imposta cantonale 2001/02 del 29 marzo 2004 e il calcolo del
conguaglio dell'imposta comunale 2002 del 30 marzo 2004 passati in giudicato,
oltre la diffida di pagamento 7 marzo 2006 e il calcolo degli interessi di
ritardo del 17 ottobre 2007;
che
all'udienza del 30 novembre 2007, indetta per il contraddittorio, il convenuto
ha proposto di respingere l'istanza poiché ”la tassazione in oggetto contiene dei fattori di reddito che non ho
mai avuto“;
che
statuendo il 30 novembre 2007 il Pretore, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto
l'istanza;
che
con ricorso per cassazione del 7 dicembre 2007 RI 1 è insorto contro il
predetto giudizio criticando il comportamento del Pretore e contestando il
passaggio in giudicato delle notifiche di tassazione;
e
in diritto: che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per
cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso
così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando
(o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l'atto
è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 7 dicembre 2007 del ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore
sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di
norme di diritto, il ricorrente si limita a censurare il comportamento del
Pretore;
che
mancando una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera
è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure
richiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art.
329);
che comunque
sia il Pretore ha correttamente valutato le prove documentali e applicato
correttamente il diritto sostanziale sicché la decisione impugnata resiste a
qualsiasi tipo di censura;
che infatti la
documentazione prodotta dall'istante è sicuramente titolo
idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art.
Fatti
80 LEF, in particolare la bolletta del calcolo del conguaglio dell'imposta
comunale 2002 dalla quale risultano tutti gli elementi necessari al calcolo
dell'importo dovuto (cfr. art. 295 LT; ammontare imposta cantonale,
moltiplicatore d'imposta, imposta personale), così come l'indicazione dei
rimedi di diritto proponibili contro la medesima (A. Staehelin/Bauer/ D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998,
n. 120 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, 2000, pag. 303 ad a);
che a fronte di un valido titolo esecutivo il giudice deve pronunciare
il rigetto definitivo dell'opposizione, a meno che l'escusso dimostri con
documenti l'estinzione del debito dopo la sentenza, una proroga del termine di
pagamento del credito e o la sua prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF);
che
nella fattispecie il convenuto non ha sollevato nessuna di queste eccezioni, la
contestazione sui fattori utilizzati per il calcolo dell'imposta dovendo se del
caso essere proposta davanti all'autorità fiscale;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che si
giustifica, per questa volta, di rinunciare, il ricorrente è sprovvisto di
cognizioni giuridiche e ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si
pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di
intimazione.
Per
Considerandi
questi motivi
in
applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 dicembre 2007
di RI 1 è inammissibile.
2.
Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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