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Decisione

16.2007.107

Ricevibilità ricorso per cassazione - rigetto per incasso premi LAMal - esclusa la possibilità per l'assicurato in mora di cambiare assicuratore

20 dicembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di mora e le spese di esecuzione, ciò che basta per confermare il giudizio pretorile

che ha respinto l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito proposta

dal ricorrente salvo per quanto attiene agli importi di fr. 70.- rivendicati

dalla convenuta ma non provati;

che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla

procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331

cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello

stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si

rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

ma per questa volta si può rinunciare – in via eccezionale – a ogni prelievo

(art. 148 cpv. 2 CPC), in considerazione del fatto che il ricorrente è

sprovvisto di cognizioni giuridiche e ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si

pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di

intimazione.

Per

questi motivi

in

applicazione dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 dicembre 2007

di RI 1 è inammissibile.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano

ripetibili.

Considerandi

3.

Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La vice presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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