16.2007.107
Ricevibilità ricorso per cassazione - rigetto per incasso premi LAMal - esclusa la possibilità per l'assicurato in mora di cambiare assicuratore
20 dicembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2007.107
Data decisione, Autorità:
20.12.2007, CCC
Titolo:
Ricevibilità ricorso per cassazione - rigetto per incasso premi LAMal - esclusa la possibilità per l'assicurato in mora di cambiare assicuratore
CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
art. 64a cpv. 4 LAMAL
Incarto n.
16.2007.107
Lugano
20 dicembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, vice presidente,
Lardelli e Walser
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12
dicembre 2007 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 21 novembre 2007 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, nella causa inc. AC.2007.4 (azione
di accertamento dell'inesistenza del debito) promossa con istanza 17 settembre
2007 nei confronti di
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 17 settembre 2007 RI 1 ha
convenuto la cassa malati CO 1 davanti al Pretore di Locarno-Città chiedendo
che venisse accertata l'inesistenza dei debiti di cui alle esecuzioni n. __________
e __________ dell'UEF di Locarno promosse nei suoi confronti per l'incasso di
premi assicurativi a suo dire non dovuti, avendo egli disdetto la relativa
copertura il 28 dicembre 2005;
che
all'udienza del 15 novembre 2007 indetta per il contraddittorio la convenuta si
è opposta alla richiesta avversaria osservando come le menzionate esecuzioni
abbiano per oggetto il recupero dei premi LAMal per il periodo dal 1°aprile
2005 al 30 giugno 2007, mai soluti dall'istante;
che
statuendo il 21 novembre 2007 il Pretore ha ordinato la sospensione provvisoria
delle esecuzioni n. __________ e __________ dell'UEF di Locarno limitatamente
all'importo di fr. 70.- per ogni esecuzione, importo per il quale egli ha
accertato l'inesistenza del debito dell'istante con conseguente relativo annullamento
delle due esecuzioni per quest'importo relativo alle spese amministrative non
comprovate dalla convenuta, mentre per la rimanenza il primo giudice ha
respinto l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito, l'assicurato
essendo vincolato alla convenuta dal 1° aprile 2005 sino al 30 giugno 2007, la
LAMal escludendo la possibilità di cambiare assicuratore in caso di mora nel
pagamento dei premi, come era pacificamente il caso per l'istante;
che
con ricorso per cassazione del 12 dicembre 2007 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio chiedendo la "sospensione" della sentenza pretorile;
e
in diritto: che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per
cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso
così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando
(o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l'atto
è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 12 dicembre 2007 del ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore
sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di
norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire la propria contestazione
circa la sussistenza di un contratto di assicurazione con la convenuta,
chiedendo la sospensione della sentenza impugnata sin tanto che le parti
trovino un accordo in merito ai loro reciproci diritti e doveri;
che
mancando una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera
è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure
richiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art.
329), mentre la sospensione del giudizio pretorile non entra in considerazione
al di fuori del rimedio del ricorso per cassazione;
che comunque
sia il Pretore ha correttamente valutato le prove documentali e applicato
correttamente il diritto sostanziale sicché la decisione impugnata resiste a
qualsiasi tipo di censura;
che infatti,
l'art. 64a cpv. 4 LAMal richiamato
dal primo giudice, esclude espressamente agli assicurati in mora la
possibilità di cambiare assicuratore sin tanto che non hanno pagato
integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi
Fatti
di mora e le spese di esecuzione, ciò che basta per confermare il giudizio pretorile
che ha respinto l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito proposta
dal ricorrente salvo per quanto attiene agli importi di fr. 70.- rivendicati
dalla convenuta ma non provati;
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla
procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331
cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello
stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si
rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
ma per questa volta si può rinunciare – in via eccezionale – a ogni prelievo
(art. 148 cpv. 2 CPC), in considerazione del fatto che il ricorrente è
sprovvisto di cognizioni giuridiche e ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si
pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di
intimazione.
Per
questi motivi
in
applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 dicembre 2007
di RI 1 è inammissibile.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano
ripetibili.
Considerandi
3.
Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La vice presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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