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Decisione

16.2007.109

Contratto di lavoro - termine ricorsuale - ricorso tardivo

11 gennaio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30 ottobre 2007 è stata ritirata dalla convenuta il 2

novembre 2007 (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);

che, di

conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere il 3 novembre

2007 ed è scaduto lunedì 12 novembre 2007;

che nelle

circostanze illustrate il ricorso, consegnato all'ufficio postale di __________

il 29 novembre 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta

tardivo;

che la

Considerandi

ricorrente non accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per

giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine

(art. 137 CPC);

che il

ricorso va dichiarato pertanto inammissibile;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che

il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre non si assegnano ripetibili

agli istanti ai quali il ricorso non è stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 novembre 2007

di RI 1 è irricevibile.

2. Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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