16.2007.109
Contratto di lavoro - termine ricorsuale - ricorso tardivo
11 gennaio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2007.109
Data decisione, Autorità:
11.01.2008, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - termine ricorsuale - ricorso tardivo
TEMPESTIVITÀ
art. 120 cpv. 1 CPC-TI
art. 131 cpv. 1 CPC-TI
art. 137 CPC-TI
art. 398 cpv. 1 CPC-TI
art. 398bis CPC-TI
art. 418 CPC-TI
Incarto n.
16.2007.109
Lugano
11 gennaio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29
novembre 2007 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 30 ottobre 2007 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco nella causa inc. 29/2007/
(contratto di lavoro) promossa con istanza 22 giugno 2007 da
e CO 1,
(rappresentati dall'RA
1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
dal 1° settembre al 30 novembre 2005 CO 2 e CO 1 sono stati impiegati alle
dipendenze della RI 1 quali addetti al servizio di portineria in uno stabile a
Cadenazzo;
che con
istanza 22 giugno 2007 CO 2 e CO 1 hanno convenuto RI 1 davanti al Giudice di
pace del circolo di Giubiasco per ottenere il pagamento di fr. 300.– oltre interessi
del 5% dal 1° dicembre 2005 rivendicati a titolo di salario per il mese di dicembre
2005;
che all'udienza
del 13 luglio 2007 indetta per la discussione, si è presentata solo la parte
istante, la quale si è riconfermata nell'istanza;
che statuendo
il 30 ottobre 2007 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza ritenendo
le pretese degli istanti provate sulla base della documentazione da loro
prodotta e non contestata dalla convenuta;
che con
ricorso per cassazione 29 novembre 2007, indirizzato alla Pretura del Distretto
di Bellinzona e da questa trasmesso a questa Camera per essere trattato quale
ricorso per cassazione, RI 1, giustificata l'assenza all'udienza di discussione,
è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento e chiedendo la
convocazione a una nuova udienza;
che il
memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che per l'art. 398 cpv. 1 CPC,
applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in
cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di una procedura per azioni
derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie
(art. 398bis CPC);
che il
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della
sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie la sentenza, intimata dalla Giudicatura di pace per raccomandata il
Fatti
30 ottobre 2007 è stata ritirata dalla convenuta il 2
novembre 2007 (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);
che, di
conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere il 3 novembre
2007 ed è scaduto lunedì 12 novembre 2007;
che nelle
circostanze illustrate il ricorso, consegnato all'ufficio postale di __________
il 29 novembre 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta
tardivo;
che la
Considerandi
ricorrente non accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per
giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine
(art. 137 CPC);
che il
ricorso va dichiarato pertanto inammissibile;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che
il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre non si assegnano ripetibili
agli istanti ai quali il ricorso non è stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 novembre 2007
di RI 1 è irricevibile.
2. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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