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Decisione

16.2007.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 gennaio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 211 consid. 2.1).

2. Il Pretore,

in sostanza, ha accolto l'istanza rimproverando al convenuto, al corrente del

fatto che la cliente in seguito alla perdita del lavoro e alla sua inabilità

lavorativa non percepiva più nessun tipo di prestazione pecuniaria, di non

avere formulato una domanda di assistenza giudiziaria così come avrebbe fatto

nelle medesime circostanze un mandatario diligente. Il ricorrente contesta di

aver commesso una qualsiasi violazione delle norme sul contratto di mandato, in

particolare che tale violazione possa essere individuata nel fatto di non aver inoltrato

una domanda di ammissione della sua mandante all'assistenza giudiziaria. Egli rileva

di non avere proposto tale domanda poiché l'istante non gli aveva mai fatto presente

di essere indigente né egli poteva dedurre tale stato dalle circostanze, la

cliente avendo versato regolarmente gli acconti richiesti.

3. Ora,

che dandosi i presupposti, la mancata presentazione di una domanda di assistenza

giudiziaria da parte di un avvocato costituisca una violazione dei doveri di patrocinio,

tra i quali rientra in generale il rispetto dei termini e delle norme di procedura

deve essere ammesso (CCC, sentenza inc. 16.1997.70 del 28 ottobre 1997 consid.

5). Che ciò valga anche per altri mandatari non fa dubbio. In concreto, il Pretore

avrebbe nondimeno dovuto accertare se l'istanza di assistenza giudiziaria, presentata

tempestivamente, sarebbe stata accolta dall'ufficio dell'assicurazione sociale

nell'ambito della procedura di opposizione.

Secondo l'art.

37 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA: RS 830.1) nella misura in cui l'urgenza di

un'inchiesta non lo escluda la parte può farsi rappresentare, se

non deve agire personalmente o farsi patrocinare. Il patrocinio non deve però necessariamente

avvenire per il tramite di un avvocato (Kieser,

ATSG-Kommentar, 2003, n. 5 ad art. 37 LPGA). Inoltre, se le circostanze lo

esigono, la parte può beneficiare del gratuito patrocinio (art. 37 cpv. 4 LPGA).

In questo contesto il diritto all'assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio sussiste senza limitazioni temporali quando sono dati i relativi

presupposti (indigenza dell'istante, causa non palesemente priva di oggetto e

necessità dell'assistenza da parte di un avvocato, Kieser, op. cit., n. 21 ad art. 37 LPGA).

Per quanto

attiene all'indigenza dell'istante, è vero che questa era

stata indirizzata al convenuto dal sindacalista __________ dopo che costui

Considerandi

aveva accertato come la stessa, licenziata dal 31 gennaio 2004, non aveva

diritto ad alcuna prestazione per perdita di guadagno (cfr. risposta scritta 1°

settembre 2006). La difficile situazione poteva anche evincersi dallo scritto 8

novembre 2005 indirizzato dall'istante all'Ufficio assicurazione invalidità, nel

quale l'interessata affermava che in seguito alla perdita del lavoro il suo

sostentamento era garantito dai famigliari (cfr. plico doc. H). D'altro canto,

trattandosi di una persona sposata, nulla è dato di sapere sulla situazione del

coniuge che, in virtù degli art. 159 e 163 CC, deve all'altro coniuge assistenza

(Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées

par l’art. 4 Cst in JdT 1989, pag. 41 seg.). Inoltre, come rileva il

ricorrente, l'interessata ha versato acconti per fr. 2000.– senza che sia dato

di conoscere dove essa abbia potuto attingere a tale sostanza.

Resta il

fatto che quand'anche l'interessata avrebbe potuto postulare l'assistenza

giudiziaria nulla si dice nel giudizio impugnato della possibilità di ottenere

tale beneficio, ciò che il Pretore dà per scontato ma senza accertare alcunché.

E per rimproverare al convenuto una violazione contrattuale tale da negare

qualsiasi onorario la concessione dell'assistenza giudiziaria doveva essere certa

o, quanto meno, probabile. Ora, per quanto concerne la necessità

dell'assistenza, è vero che l'istante è una cittadina straniera ed è priva di

cognizioni giuridiche, ma ciò ancora non significa che vi era la necessità di

un patrocinatore per una procedura davanti a un ufficio amministrativo, e tanto

meno in una procedura di opposizione davanti all'ufficio assicurazione invalidità.

Per di più, per giurisprudenza, a meno che non siano impiegati presso

un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono autorizzati a assistere

gratuitamente un richiedente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA unicamente gli

avvocati che soddisfano per analogia le condizioni personali di iscrizione al

registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati (DTF 132 V 205 consid. 5.1.4). Che l'istante,

rappresentata da un non giurista, avrebbe ottenuto l'assistenza nel caso

concreto appare pertanto dubbio.

4.

Nelle

circostanze descritte la sentenza del Pretore, che non ha compiuto alcun accertamento

in merito alla probabilità di ottenimento dell'assistenza giudiziaria, è arbitraria

sicché il giudizio impugnato deve essere annullato. L'art. 332 cpv. 2 CPC concede

di principio a questa Camera la possibilità di pronunciare nel merito, se gli

atti sono completi. In concreto, nondimeno, il Pretore non ha esaminato il

quesito fondamentale della lite (congruità della mercede del convenuto). Al

fine di garantire alle parti il loro diritto di essere sentite in relazione al

rispetto del doppio grado di giurisdizione si impone di rinviare gli atti al

Pretore per un nuovo giudizio (sentenza del Tribunale federale 4P.236/2003 del

16.

marzo 2004, consid. 5.3.2; Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 332).

5.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà

alla controparte, patrocinata da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 16 febbraio 2007 di RI 1 è accolto, la sentenza

impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore per un nuovo

giudizio.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 170.–

b) spese fr.

50.–

fr.

220.–

già

anticipati dal ricorrente, sono posti a carico di CO 1 che rifonderà

al ricorrente fr. 400.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di

carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000

franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del

lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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