16.2007.11
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31 gennaio 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2007.11
Data decisione, Autorità:
31.01.2008, CCC
Titolo:
Contratto di mandato - consulenza legale - mancata richiesta AG può equivalere a violazione doveri di patrocinio - patrocinio in materia di assicurazioni sociali - AG solo agli avvocati - rinvio atti per nuovo giudizio - obbligo di assistenza tra coniugi
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
MANDATO
MERCEDE
art. 159 CC
art. 163 CC
art. 332 cpv. 2 CPC-TI
art. 37 cpv. 1 LPGA
art. 37 cpv. 4 LPGA
Incarto n.
16.2007.11
Lugano
31 gennaio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16
febbraio 2007 presentato da
RI 1
(patrocinato
dall' RA 1)
contro la sentenza emessa il 26 gennaio 2007 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile (n. IU.2006.50)
promossa con istanza 23 maggio 2006 da
CO 1
(patrocinata dall' RA 2
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
9 dicembre 2005 CO 1 si
è rivolta a RI 1, consulente in materia del diritto del lavoro e assicurativo,
per la tutela dei propri interessi in relazione al rigetto di una domanda di
invalidità da lei presentata il 27 maggio 2004. Per conto della cliente, RI 1
ha quindi presentato il 12 dicembre 2005 un'opposizione cautelativa,
formalizzata con successivo scritto del 16 gennaio 2006, alla decisione 21
novembre 2005 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità. Il 29 marzo 2006 CO 1 ha poi revocato il mandato sicché il 3
aprile 2006 RI 1 le ha trasmesso una nota professionale di complessivi fr.
4122.– sui quali la cliente aveva già versato acconti per fr. 2400.–.
B. Con
istanza 23 maggio 2006 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per
ottenere la restituzione di fr. 2050.65 oltre interessi del 5% dal 22 maggio
2006, sostenendo di avere pagato troppo le prestazioni del convenuto. All'udienza
del 1° settembre 2006, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza ribadendo la congruità della mercede fatturata rispetto
all'attività effettivamente svolta per conto della mandante e nel suo interesse.
In via riconvenzionale egli ha postulato il pagamento di fr. 1722.–,
corrispondenti al saldo della sua nota professionale, domanda alla quale l'istante
si è opposta.
C. Statuendo
il 26 gennaio 2007 il Pretore ha accolto l'istanza e ha respinto la domanda
riconvenzionale. Egli, in particolare, dopo avere accertato la precaria
situazione finanziaria dell'istante, ha rimproverato al convenuto una violazione
del contratto di mandato per non aver domandato il beneficio dell'assistenza
giudiziaria nella procedura promossa davanti all'Ufficio Assicurazione invalidità,
ciò che avrebbe esonerato la cliente da qualsiasi costo di rappresentanza. E
siccome l'istante aveva già versato fr. 2400.– per l'attività svolta, il Pretore
ha ritenuto giustificata la richiesta di restituzione di fr. 2050.65.
D. Con
ricorso per cassazione del 16 febbraio 2007 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale, intravedendo nella mancata richiesta di concessione dell'assistenza
giudiziaria per conto dell'istante una violazione dei suoi doveri quale
mandatario, mentre nulla era emerso circa la situazione finanziaria dell'istante
tale da indurlo ad intraprendere questo passo. Con decreto del 20 febbraio 2007
il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo. Nelle
sue osservazioni del 20 marzo 2007 l'istante ha concluso per il rigetto del ricorso.
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132
Fatti
I 211 consid. 2.1).
2. Il Pretore,
in sostanza, ha accolto l'istanza rimproverando al convenuto, al corrente del
fatto che la cliente in seguito alla perdita del lavoro e alla sua inabilità
lavorativa non percepiva più nessun tipo di prestazione pecuniaria, di non
avere formulato una domanda di assistenza giudiziaria così come avrebbe fatto
nelle medesime circostanze un mandatario diligente. Il ricorrente contesta di
aver commesso una qualsiasi violazione delle norme sul contratto di mandato, in
particolare che tale violazione possa essere individuata nel fatto di non aver inoltrato
una domanda di ammissione della sua mandante all'assistenza giudiziaria. Egli rileva
di non avere proposto tale domanda poiché l'istante non gli aveva mai fatto presente
di essere indigente né egli poteva dedurre tale stato dalle circostanze, la
cliente avendo versato regolarmente gli acconti richiesti.
3. Ora,
che dandosi i presupposti, la mancata presentazione di una domanda di assistenza
giudiziaria da parte di un avvocato costituisca una violazione dei doveri di patrocinio,
tra i quali rientra in generale il rispetto dei termini e delle norme di procedura
deve essere ammesso (CCC, sentenza inc. 16.1997.70 del 28 ottobre 1997 consid.
5). Che ciò valga anche per altri mandatari non fa dubbio. In concreto, il Pretore
avrebbe nondimeno dovuto accertare se l'istanza di assistenza giudiziaria, presentata
tempestivamente, sarebbe stata accolta dall'ufficio dell'assicurazione sociale
nell'ambito della procedura di opposizione.
Secondo l'art.
37 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA: RS 830.1) nella misura in cui l'urgenza di
un'inchiesta non lo escluda la parte può farsi rappresentare, se
non deve agire personalmente o farsi patrocinare. Il patrocinio non deve però necessariamente
avvenire per il tramite di un avvocato (Kieser,
ATSG-Kommentar, 2003, n. 5 ad art. 37 LPGA). Inoltre, se le circostanze lo
esigono, la parte può beneficiare del gratuito patrocinio (art. 37 cpv. 4 LPGA).
In questo contesto il diritto all'assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio sussiste senza limitazioni temporali quando sono dati i relativi
presupposti (indigenza dell'istante, causa non palesemente priva di oggetto e
necessità dell'assistenza da parte di un avvocato, Kieser, op. cit., n. 21 ad art. 37 LPGA).
Per quanto
attiene all'indigenza dell'istante, è vero che questa era
stata indirizzata al convenuto dal sindacalista __________ dopo che costui
Considerandi
aveva accertato come la stessa, licenziata dal 31 gennaio 2004, non aveva
diritto ad alcuna prestazione per perdita di guadagno (cfr. risposta scritta 1°
settembre 2006). La difficile situazione poteva anche evincersi dallo scritto 8
novembre 2005 indirizzato dall'istante all'Ufficio assicurazione invalidità, nel
quale l'interessata affermava che in seguito alla perdita del lavoro il suo
sostentamento era garantito dai famigliari (cfr. plico doc. H). D'altro canto,
trattandosi di una persona sposata, nulla è dato di sapere sulla situazione del
coniuge che, in virtù degli art. 159 e 163 CC, deve all'altro coniuge assistenza
(Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées
par l’art. 4 Cst in JdT 1989, pag. 41 seg.). Inoltre, come rileva il
ricorrente, l'interessata ha versato acconti per fr. 2000.– senza che sia dato
di conoscere dove essa abbia potuto attingere a tale sostanza.
Resta il
fatto che quand'anche l'interessata avrebbe potuto postulare l'assistenza
giudiziaria nulla si dice nel giudizio impugnato della possibilità di ottenere
tale beneficio, ciò che il Pretore dà per scontato ma senza accertare alcunché.
E per rimproverare al convenuto una violazione contrattuale tale da negare
qualsiasi onorario la concessione dell'assistenza giudiziaria doveva essere certa
o, quanto meno, probabile. Ora, per quanto concerne la necessità
dell'assistenza, è vero che l'istante è una cittadina straniera ed è priva di
cognizioni giuridiche, ma ciò ancora non significa che vi era la necessità di
un patrocinatore per una procedura davanti a un ufficio amministrativo, e tanto
meno in una procedura di opposizione davanti all'ufficio assicurazione invalidità.
Per di più, per giurisprudenza, a meno che non siano impiegati presso
un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono autorizzati a assistere
gratuitamente un richiedente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA unicamente gli
avvocati che soddisfano per analogia le condizioni personali di iscrizione al
registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati (DTF 132 V 205 consid. 5.1.4). Che l'istante,
rappresentata da un non giurista, avrebbe ottenuto l'assistenza nel caso
concreto appare pertanto dubbio.
4.
Nelle
circostanze descritte la sentenza del Pretore, che non ha compiuto alcun accertamento
in merito alla probabilità di ottenimento dell'assistenza giudiziaria, è arbitraria
sicché il giudizio impugnato deve essere annullato. L'art. 332 cpv. 2 CPC concede
di principio a questa Camera la possibilità di pronunciare nel merito, se gli
atti sono completi. In concreto, nondimeno, il Pretore non ha esaminato il
quesito fondamentale della lite (congruità della mercede del convenuto). Al
fine di garantire alle parti il loro diritto di essere sentite in relazione al
rispetto del doppio grado di giurisdizione si impone di rinviare gli atti al
Pretore per un nuovo giudizio (sentenza del Tribunale federale 4P.236/2003 del
16.
marzo 2004, consid. 5.3.2; Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 332).
5.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà
alla controparte, patrocinata da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 16 febbraio 2007 di RI 1 è accolto, la sentenza
impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore per un nuovo
giudizio.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 170.–
b) spese fr.
50.–
fr.
220.–
già
anticipati dal ricorrente, sono posti a carico di CO 1 che rifonderà
al ricorrente fr. 400.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di
carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000
franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del
lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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