16.2007.12
Istanza di rettifica di sentenza - procedura - interpretazione - rettifica d'ufficio dell'errata indicazione della parte
27 marzo 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2007.12
Data decisione, Autorità:
27.03.2007, CCC
Titolo:
Istanza di rettifica di sentenza - procedura - interpretazione - rettifica d'ufficio dell'errata indicazione della parte
RETTIFICA
art. 82 CPC-TI
art. 339 CPC-TI
Incarto n.
16.2007.12
Lugano
27 marzo 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sull'istanza 16 marzo 2007 presentata
da
RI 1
riguardante il decreto emesso il 1° marzo 2007 da questa Camera
(inc. 16.2007.12)
nella procedura che
lo oppone alla
CO 1, Bellinzona
(rappresentata __________)
(rappresentata __________
Bellinzona);
ritenuto in fatto e
Considerandi
considerato in diritto:
che
con decreto del 1° marzo 2007 questa Camera ha trasmesso per competenza alla
Seconda Camera civile del Tribunale d'appello il ricorso per cassazione 15 febbraio
2007.
presentato da RI 1 contro la sentenza emessa il 26 gennaio 2007 in luogo e
vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, nelle cause civili inappellabili derivanti da contratto di locazione
(inc. n. DI.2005. 529 e DI.2005.469) che lo oppongono alla CO 1;
che
il 16 marzo 2007 AP 1 ha presentato a questa Camera una richiesta di rettifica
di scrittura chiedendo di rettificare il nominativo della controparte in “__________”;
che
l'istanza non ha formato oggetto di intimazione;
che
gli errori di scrittura e di calcolo ai quali fa riferimento l'art. 82 CPC sono
quelli commessi dalla parte nelle sue comparse scritte e che possono sempre
essere rettificati (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 137 ad art.
82);
che
per eventuali errori contenuti nella sentenza, la parte deve riferirsi all'art.
339.
CPC (Cocchi/Trezzini,
ibidem);
che
contrariamente a quanto preteso dall'istante, la rettifica del
nominativo
della controparte da __________ in CO 1, non costituisce un errore di scrittura;
che
infatti, come già indicato da questa Camera nella sentenza 19 dicembre 2006 tra
le parti (inc.16.2006.13) nota all'interessato, l'errata indicazione della
parte può essere rettificata d'ufficio ove possa essere agevolmente ravvisata e
sulla quale non possano sorgere dubbi né nel giudice né nella controparte;
che,
pertanto, non ravvisandosi alcun errore di scrittura atto a giustificare la
correzione della decisione 1° marzo 2007, la richiesta deve essere respinta;
che
le spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'istante (art. 148 cpv. 1
CPC);
che,
tuttavia, data la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare eccezionalmente
a ogni prelievo, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, cui
l'istanza non è stata intimata e non ha causato costi presumibili;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. L'istanza di correzione della sentenza è
respinta.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 e alla Seconda Camera civile
del Tribunale d'appello.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere
pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o
almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di
locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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