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Decisione

16.2007.12

Istanza di rettifica di sentenza - procedura - interpretazione - rettifica d'ufficio dell'errata indicazione della parte

27 marzo 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2007.12

Data decisione, Autorità:

27.03.2007, CCC

Titolo:

Istanza di rettifica di sentenza - procedura - interpretazione - rettifica d'ufficio dell'errata indicazione della parte

RETTIFICA

art. 82 CPC-TI

art. 339 CPC-TI

Incarto n.

16.2007.12

Lugano

27 marzo 2007/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sull'istanza 16 marzo 2007 presentata

da

RI 1

riguardante il decreto emesso il 1° marzo 2007 da questa Camera

(inc. 16.2007.12)

nella procedura che

lo oppone alla

CO 1, Bellinzona

(rappresentata __________)

(rappresentata __________

Bellinzona);

ritenuto in fatto e

Considerandi

considerato in diritto:

che

con decreto del 1° marzo 2007 questa Camera ha trasmesso per competenza alla

Seconda Camera civile del Tribunale d'appello il ricorso per cassazione 15 febbraio

2007.

presentato da RI 1 contro la sentenza emessa il 26 gennaio 2007 in luogo e

vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 4, nelle cause civili inappellabili derivanti da contratto di locazione

(inc. n. DI.2005. 529 e DI.2005.469) che lo oppongono alla CO 1;

che

il 16 marzo 2007 AP 1 ha presentato a questa Camera una richiesta di rettifica

di scrittura chiedendo di rettificare il nominativo della controparte in “__________”;

che

l'istanza non ha formato oggetto di intimazione;

che

gli errori di scrittura e di calcolo ai quali fa riferimento l'art. 82 CPC sono

quelli commessi dalla parte nelle sue comparse scritte e che possono sempre

essere rettificati (Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 137 ad art.

82);

che

per eventuali errori contenuti nella sentenza, la parte deve riferirsi all'art.

339.

CPC (Cocchi/Trezzini,

ibidem);

che

contrariamente a quanto preteso dall'istante, la rettifica del

nominativo

della controparte da __________ in CO 1, non costituisce un errore di scrittura;

che

infatti, come già indicato da questa Camera nella sentenza 19 dicembre 2006 tra

le parti (inc.16.2006.13) nota all'interessato, l'errata indicazione della

parte può essere rettificata d'ufficio ove possa essere agevolmente ravvisata e

sulla quale non possano sorgere dubbi né nel giudice né nella controparte;

che,

pertanto, non ravvisandosi alcun errore di scrittura atto a giustificare la

correzione della decisione 1° marzo 2007, la richiesta deve essere respinta;

che

le spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'istante (art. 148 cpv. 1

CPC);

che,

tuttavia, data la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare eccezionalmente

a ogni prelievo, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, cui

l'istanza non è stata intimata e non ha causato costi presumibili;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. L'istanza di correzione della sentenza è

respinta.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 e alla Seconda Camera civile

del Tribunale d'appello.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere

pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o

almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di

locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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