16.2007.13
locazione - attribuzione spese e ripetibili al soccombente - potere di apprrezzamento del giudice
14 marzo 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2007.13
Data decisione, Autorità:
14.03.2007, CCC
Titolo:
locazione - attribuzione spese e ripetibili al soccombente - potere di apprrezzamento del giudice
SOCCOMBENZA
SPESE E RIPETIBILI
art. 15 CPC-TI
art. 148 cpv. 1 CPC-TI
art. 148 cpv. 2 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 15 LOG
art. 36 LOG
Incarto n.
16.2007.13
Lugano
14 marzo 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 24
febbraio 2007 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 16 febbraio 2007 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura in materia
di locazione (inc. n. DI.2005.230) promossa con istanza 28 novembre 2005 da
CO 1
(rappresentato
dalla RA 1 );
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che in esito a un'istanza presentata il 28 novembre 2005 da CO
1 con sentenza 16 febbraio 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
Considerandi
ha obbligato RI 1 al pagamento di fr. 349.70 oltre interessi, corrispondenti al
conguaglio delle spese accessorie rivendicate dal locatore per il periodo dal
2003.
al 2005;
che la
tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 95.– sono state poste a
carico dei convenuti tenuti a rifondere all'istante un' indennità di 150.–;
che con “appello” del 24 febbraio 2007, che deve essere trattato quale ricorso per
cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 36 LOG, RI
1.
postulano l'annullamento del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili
ritenendo esagerate le tasse di giustizia, le spese e l'indennità alla controparte;
che
secondo l'art. 404 CPC il giudice decide secondo il suo prudente criterio sulle
spese e le ripetibili;
che
nell'ambito della fissazione di questi importi il giudice gode di un ampio
potere di apprezzamento, ragione per la quale se, come in concreto, gli stessi
rientrano entro i limiti massimi definiti dalla legge, non vi è nessuno spazio
di intervento da parte di questa Camera (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148);
che in
concreto l'istanza del locatore è stata interamente accolta sicché a ragione il
primo giudice si è dipartito dal principio che la tassa di giustizia, le spese
e le ripetibili andassero poste a carico dei convenuti (v. anche art. 148 cpv.
1.
CPC);
che i
ricorrenti non pretendono soccorressero “giusti motivi” per derogare a tale
principio (art. 414 cpv. 2 CPC) e nulla nel comportamento processuale o in
quello precedente la procedura giudiziaria dell'istante, giustifica una deroga
al principio della soccombenza;
che, per
il resto, la tassa di giustizia di fr. 100.– è il minimo previsto dalla tariffa
giudiziaria (art. 19bis LTG), mentre l'indennità di fr. 150.– non appare
frutto di un eccesso del potere di apprezzamento del primo giudice, la
procedura avendo implicato quattro udienze;
che
pertanto il ricorso, che non evidenzia nessun motivo di annullamento del
giudizio pretorile, deve essere respinto;
che
giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che vista
la particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e
spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare
ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;
che, ciò
posto, la richiesta di anticipo per le presumibili spese giudiziarie 6 marzo
2007.
di questa Camera deve essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 1° marzo 2007 di RI 1 è respinto.
2. La richiesta di anticipo 6 marzo 2007 di questa Camera è annullata.
3. Non si
prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
4. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di
carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000
franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del
lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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