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Decisione

16.2007.13

locazione - attribuzione spese e ripetibili al soccombente - potere di apprrezzamento del giudice

14 marzo 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2007.13

Data decisione, Autorità:

14.03.2007, CCC

Titolo:

locazione - attribuzione spese e ripetibili al soccombente - potere di apprrezzamento del giudice

SOCCOMBENZA

SPESE E RIPETIBILI

art. 15 CPC-TI

art. 148 cpv. 1 CPC-TI

art. 148 cpv. 2 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

art. 15 LOG

art. 36 LOG

Incarto n.

16.2007.13

Lugano

14 marzo 2007/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 24

febbraio 2007 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 16 febbraio 2007 dal

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura in materia

di locazione (inc. n. DI.2005.230) promossa con istanza 28 novembre 2005 da

CO 1

(rappresentato

dalla RA 1 );

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che in esito a un'istanza presentata il 28 novembre 2005 da CO

1 con sentenza 16 febbraio 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

Considerandi

ha obbligato RI 1 al pagamento di fr. 349.70 oltre interessi, corrispondenti al

conguaglio delle spese accessorie rivendicate dal locatore per il periodo dal

2003.

al 2005;

che la

tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 95.– sono state poste a

carico dei convenuti tenuti a rifondere all'istante un' indennità di 150.–;

che con “appello” del 24 febbraio 2007, che deve essere trattato quale ricorso per

cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 36 LOG, RI

1.

postulano l'annullamento del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili

ritenendo esagerate le tasse di giustizia, le spese e l'indennità alla controparte;

che

secondo l'art. 404 CPC il giudice decide secondo il suo prudente criterio sulle

spese e le ripetibili;

che

nell'ambito della fissazione di questi importi il giudice gode di un ampio

potere di apprezzamento, ragione per la quale se, come in concreto, gli stessi

rientrano entro i limiti massimi definiti dalla legge, non vi è nessuno spazio

di intervento da parte di questa Camera (Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148);

che in

concreto l'istanza del locatore è stata interamente accolta sicché a ragione il

primo giudice si è dipartito dal principio che la tassa di giustizia, le spese

e le ripetibili andassero poste a carico dei convenuti (v. anche art. 148 cpv.

1.

CPC);

che i

ricorrenti non pretendono soccorressero “giusti motivi” per derogare a tale

principio (art. 414 cpv. 2 CPC) e nul­la nel comportamento processuale o in

quello precedente la procedura giudiziaria dell'istante, giustifica una deroga

al principio della soccombenza;

che, per

il resto, la tassa di giustizia di fr. 100.– è il minimo previsto dalla tariffa

giudiziaria (art. 19bis LTG), mentre l'indennità di fr. 150.– non appare

frutto di un eccesso del potere di apprezzamento del primo giudice, la

procedura avendo implicato quattro udienze;

che

pertanto il ricorso, che non evidenzia nessun motivo di annullamento del

giudizio pretorile, deve essere respinto;

che

giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che vista

la particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e

spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare

ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

che, ciò

posto, la richiesta di anticipo per le presumibili spese giudiziarie 6 marzo

2007.

di questa Camera deve essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 1° marzo 2007 di RI 1 è respinto.

2. La richiesta di anticipo 6 marzo 2007 di questa Camera è annullata.

3. Non si

prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di

carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000

franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del

lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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