16.2007.16
Risarcimento danni per incidente circolazione - carrenza di legittimazione alla rappresentanza processuale per La Difesa SA - azione diretta contro l'assicuratore RC - assenza convenuto non equivale a
12 dicembre 2007Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2007.16
Data decisione, Autorità:
12.12.2007, CCC
Titolo:
Risarcimento danni per incidente circolazione - carrenza di legittimazione alla rappresentanza processuale per La Difesa SA - azione diretta contro l'assicuratore RC - assenza convenuto non equivale a riconoscimento della pretesa - onere della prova delle spese di noleggio - suddivisione spese
DETERMINAZIONE DEL DANNO
RISARCIMENTO
art. 8 CC
art. 41 CPC-TI
art. 64a CPC-TI
art. 148 cpv. 2 CPC-TI
art. 169 CPC-TI
art. 295 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
art. 63 LCSTR
art. 65 LCSTR
Incarto n.
16.2007.16
Lugano
12 dicembre
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 26
febbraio 2007 presentato da
RI 1
(patrocinata dall' RA 1)
contro la sentenza emessa il 6 febbraio 2007 dal
Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa civile inappellabile
(inc. n. 69c/06) promossa con istanza 27 dicembre 2006 da
CO 1
(rappresentata da RA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 20 giugno 2004 RI 1, nell'eseguire
una manovra di retromarcia uscendo da un posteggio, ha urtato con il proprio
veicolo quello di proprietà della società CO 1 cagionandogli un danno di cui ha
subito riconosciuto la propria responsabilità.
Fatti
B.
Con istanza 27 dicembre 2006 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di
pace del circolo di Riviera per ottenere il pagamento di fr. 1820.60 oltre alle
spese esecutive di fr. 70.– e agli interessi del 5 % dal 3 settembre 2004, così
come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al
PE n. __________ dell'UEF di Biasca. A sostegno della sua pretesa l'istante ha
prodotto il preventivo di fr. 1125.–, allestito dal garage __________, quale costo
necessario per la riparazione del veicolo, oltre a una fattura del 3 agosto
2004 di fr. 567.–, da lei allestita, per il noleggio di un veicolo sostitutivo.
All'udienza del 16 gennaio 2007 indetta per la discussione è comparsa solo l'istante,
la quale ha riconfermato la sua pretesa.
C.
Statuendo il 6 febbraio 2007 il Giudice di pace, preso atto che la convenuta
aveva riconosciuto la propria responsabilità per il danneggiamento del veicolo
dell'istante e non aveva contestato le richieste di pagamento di quest'ultima,
ha integralmente accolto l'istanza.
D. Con ricorso per cassazione del 26 febbraio 2007 RI 1 è insorta
contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli
di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente si
duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita in
relazione alla mancata convocazione all'udienza del proprio assicuratore RC,
mentre nel merito rimprovera al primo giudice di aver accolto l'istanza nonostante
la controparte non abbia provato la sua pretesa, segnatamente la spesa per il
noleggio del veicolo sostitutivo. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2007 la
controparte, per il tramite __________, si è rimessa al giudizio di questa Camera.
Considerandi
in diritto: 1. Le osservazioni dell'istante sono
irricevibili poiché formulate da persona priva della legittimazione alla
rappresentanza processuale in questa sede, riconosciuta, oltre alla parte
medesima, solo agli avvocati e ad altre categorie di persone enumerate in modo
esaustivo all'art. 64a CPC.
2.
Per
quanto attiene al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC, va
rilevato che contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto per il
primo giudice di non aver convocato all'udienza il suo assicuratore RC, non può
essere sanzionato e tantomeno configura un caso di applicazione dell'art. 327
lett. e CPC. Il carattere obbligatorio dell'assicurazione responsabilità civile
per veicoli a motore previsto dall'art. 63 LCStr, così come la possibilità per
la parte lesa di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore (cfr. art.
65.
LCStr), non le impone di convenire in giudizio anche quest'ultimo
trattandosi di un diritto riservato al danneggiato e non di un obbligo (Oftinger/Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Besonderer Teil Band II/2, 1989, n. 169). La parte lesa può
infatti, a sua scelta, decidere di agire unicamente nei confronti del
responsabile anche perché tra quest'ultimo e il suo assicuratore RC non
sussiste vincolo di solidarietà (Bussy
& Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, Losanna
1996, n. 1.7 ad art. 65), non trattandosi di un litisconsorzio necessario ai
sensi dell'art. 41 CPC. Su questo punto il ricorso, del tutto infondato
indipendentemente da eventuali accordi intervenuti tra il giudice e l'assicuratore
della convenuta, per altro neppure sostanziati, deve essere respinto.
3.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del
Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente
violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista;
l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III
2117.
consid. 2.1).
4.
La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto integralmente
le pretese dell'istante sebbene queste non siano state tutte comprovate, in
particolare quelle relative al noleggio di un veicolo sostitutivo. A questo proposito
il primo giudice ha accolto l'istanza poiché la convenuta aveva riconosciuta la
propria responsabilità e non ha contestato la fattura della controparte. Simile
conclusione appare arbitraria e in contrasto con l'art. 8 CC. L'assenza della
parte convenuta alla discussione dell'istanza, e quindi la mancata
contestazione della stessa, non esonera infatti l'istante dall'onere di provare
la fondatezza della sua pretesa (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato,
Lugano 2000, n. 1 ad art. 169 per analogia). La
decisione del Giudice di pace, per quel che riguarda il noleggio del veicolo
sostitutivo, si è basata sulle semplici allegazioni dell'istante senza
verificare che queste fossero sorrette da sufficienti prove (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 1 ad art. 295). E siccome in concreto,
l'istante non ha prodotto alcuna prova, quella allestita dall'istante medesima
non è sufficiente poiché mera allegazione di parte, l'accoglimento della sua
pretesa su questo punto è arbitraria, ovvero insostenibile.
5.
Visto quanto precede il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione
di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove
documentali da parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del
diritto sostanziale, deve essere parzialmente accolto. E ricorrendo i
presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova
pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza
limitatamente all'importo di fr. 1075.– (dall'importo di fr. 1125.- è stata
dedotta l'IVA sul materiale avendo l'istante rinunciato alla riparazione del
veicolo) oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2006, prima messa in mora
agli atti (doc. F).
6.
Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). La ricorrente vince sulla domanda subordinata, che
corrisponde a una soccombenza più o meno importante (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 26 ad art. 148), sicché si giustifica
suddividere le spese in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.
Visto l'esito del ricorso, gli oneri processuali di prima sede sono suddivisi
in ragione di due quinti a carico dell'istante e di tre quinti a carico della
convenuta.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 26 febbraio
2007 di RI 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 febbraio 2007 del Giudice di pace del circolo di Riviera
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza
RI 1 è condannata a versare a CO 1 l'importo di fr. 1075.- oltre interessi del 5%
dal 1° ottobre 2006.
2. Limitatamente a
quest'importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UEF di Riviera.
3. La tassa di
giustizia e le spese, per un totale di fr. 270.-, da anticipare dalla parte
istante, rimangono a suo carico per due quinti mentre per la rimanenza sono
poste a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili
II.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tasse di giustizia fr. 140.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
190.–
già
anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico delle parti in ragione di un
mezzo ciascuna. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster