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Decisione

16.2007.16

Risarcimento danni per incidente circolazione - carrenza di legittimazione alla rappresentanza processuale per La Difesa SA - azione diretta contro l'assicuratore RC - assenza convenuto non equivale a

12 dicembre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B.

Con istanza 27 dicembre 2006 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di

pace del circolo di Riviera per ottenere il pagamento di fr. 1820.60 oltre alle

spese esecutive di fr. 70.– e agli interessi del 5 % dal 3 settembre 2004, così

come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al

PE n. __________ dell'UEF di Biasca. A sostegno della sua pretesa l'istante ha

prodotto il preventivo di fr. 1125.–, allestito dal garage __________, quale costo

necessario per la riparazione del veicolo, oltre a una fattura del 3 agosto

2004 di fr. 567.–, da lei allestita, per il noleggio di un veicolo sostitutivo.

All'udienza del 16 gennaio 2007 indetta per la discussione è comparsa solo l'istante,

la quale ha riconfermato la sua pretesa.

C.

Statuendo il 6 febbraio 2007 il Giudice di pace, preso atto che la convenuta

aveva riconosciuto la propria responsabilità per il danneggiamento del veicolo

dell'istante e non aveva contestato le richieste di pagamento di quest'ultima,

ha integralmente accolto l'istanza.

D. Con ricorso per cassazione del 26 febbraio 2007 RI 1 è insorta

contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli

di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente si

duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita in

relazione alla mancata convocazione all'udienza del proprio assicuratore RC,

mentre nel merito rimprovera al primo giudice di aver accolto l'istanza nonostante

la controparte non abbia provato la sua pretesa, segnatamente la spesa per il

noleggio del veicolo sostitutivo. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2007 la

controparte, per il tramite __________, si è rimessa al giudizio di questa Camera.

Considerandi

in diritto: 1. Le osservazioni dell'istante sono

irricevibili poiché formulate da persona priva della legittimazione alla

rappresentanza processuale in questa sede, riconosciuta, oltre alla parte

medesima, solo agli avvocati e ad altre categorie di persone enumerate in modo

esaustivo all'art. 64a CPC.

2.

Per

quanto attiene al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC, va

rilevato che contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto per il

primo giudice di non aver convocato all'udienza il suo assicuratore RC, non può

essere sanzionato e tantomeno configura un caso di applicazione dell'art. 327

lett. e CPC. Il carattere obbligatorio dell'assicurazione responsabilità civile

per veicoli a motore previsto dall'art. 63 LCStr, così come la possibilità per

la parte lesa di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore (cfr. art.

65.

LCStr), non le impone di convenire in giudizio anche quest'ultimo

trattandosi di un diritto riservato al danneggiato e non di un obbligo (Oftinger/Stark, Schweizerisches

Haftpflichtrecht, Besonderer Teil Band II/2, 1989, n. 169). La parte lesa può

infatti, a sua scelta, decidere di agire unicamente nei confronti del

responsabile anche perché tra quest'ultimo e il suo assicuratore RC non

sussiste vincolo di solidarietà (Bussy

& Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, Losanna

1996, n. 1.7 ad art. 65), non trattandosi di un litisconsorzio necessario ai

sensi dell'art. 41 CPC. Su questo punto il ricorso, del tutto infondato

indipendentemente da eventuali accordi intervenuti tra il giudice e l'assicuratore

della convenuta, per altro neppure sostanziati, deve essere respinto.

3.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del

Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente

violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione

manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza

del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una

norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo

intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e

violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria

tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista;

l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra

soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da

questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in

contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione

oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III

2117.

consid. 2.1).

4.

La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto integralmente

le pretese dell'istante sebbene queste non siano state tutte comprovate, in

particolare quelle relative al noleggio di un veicolo sostitutivo. A questo proposito

il primo giudice ha accolto l'istanza poiché la convenuta aveva riconosciuta la

propria responsabilità e non ha contestato la fattura della controparte. Simile

conclusione appare arbitraria e in contrasto con l'art. 8 CC. L'assenza della

parte convenuta alla discussione dell'istanza, e quindi la mancata

contestazione della stessa, non esonera infatti l'istante dall'onere di provare

la fondatezza della sua pretesa (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato,

Lugano 2000, n. 1 ad art. 169 per analogia). La

decisione del Giudice di pace, per quel che riguarda il noleggio del veicolo

sostitutivo, si è basata sulle semplici allegazioni dell'istante senza

verificare che queste fossero sorrette da sufficienti prove (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 1 ad art. 295). E siccome in concreto,

l'istante non ha prodotto alcuna prova, quella allestita dall'istante medesima

non è sufficiente poiché mera allegazione di parte, l'accoglimento della sua

pretesa su questo punto è arbitraria, ovvero insostenibile.

5.

Visto quanto precede il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione

di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove

documentali da parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del

diritto sostanziale, deve essere parzialmente accolto. E ricorrendo i

presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova

pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza

limitatamente all'importo di fr. 1075.– (dall'importo di fr. 1125.- è stata

dedotta l'IVA sul materiale avendo l'istante rinunciato alla riparazione del

veicolo) oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2006, prima messa in mora

agli atti (doc. F).

6.

Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). La ricorrente vince sulla domanda subordinata, che

corrisponde a una soccombenza più o meno importante (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 26 ad art. 148), sicché si giustifica

suddividere le spese in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

Visto l'esito del ricorso, gli oneri processuali di prima sede sono suddivisi

in ragione di due quinti a carico dell'istante e di tre quinti a carico della

convenuta.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 26 febbraio

2007 di RI 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 6 febbraio 2007 del Giudice di pace del circolo di Riviera

è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza

RI 1 è condannata a versare a CO 1 l'importo di fr. 1075.- oltre interessi del 5%

dal 1° ottobre 2006.

2. Limitatamente a

quest'importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________

dell'UEF di Riviera.

3. La tassa di

giustizia e le spese, per un totale di fr. 270.-, da anticipare dalla parte

istante, rimangono a suo carico per due quinti mentre per la rimanenza sono

poste a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili

II.

Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tasse di giustizia fr. 140.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

190.–

già

anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico delle parti in ragione di un

mezzo ciascuna. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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