16.2007.17
rigetto definitivo - sentenza di divorzio prodotta a valere qaule titolo esecutivo - anticipo alimenti - eccezioni proponibili
16 aprile 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2007.17
Data decisione, Autorità:
16.04.2007, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - sentenza di divorzio prodotta a valere qaule titolo esecutivo - anticipo alimenti - eccezioni proponibili
ECCEZIONI
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 80 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
16.2007.17
Lugano
16 aprile
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1°
dicembre 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 24 novembre 2006 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria in
materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.3067) promossa con istanza
23 ottobre 2006 dallo
CO 1(rappresentato dal __________,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 23 ottobre 2006 lo CO
1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al
PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 2606.–, rivendicati
a titolo di contributi versati in favore della figlia J__________ dal 1°
settembre al 31 agosto 2005 e dal 1° maggio al 31 agosto 2006;
che
a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza 26 febbraio
Considerandi
2003.
con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha imposto a RI
1.
di versare a S__________ __________ un contributo alimentare mensile di fr. 166.–
per la figlia Joëlle dal momento del suo affidamento, così come la cessione di
credito sottoscritta dalla creditrice alimentare in favore dello Stato che le aveva
anticipato il contributo alimentare;
che
all'udienza del 24 novembre 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto
si è opposto all'istanza sostenendo che due dei figli (N__________ e M__________)
sono venuti a vivere con lui, per cui egli provvede direttamente al loro
mantenimento;
che
con sentenza 24 novembre 2006 il Pretore, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la
domanda di rigetto dell'opposizione;
che
con atto del 1° dicembre 2006, trasmesso per competenza a questa Camera con decreto 26 febbraio
2007.
della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento;
che
il ricorrente ribadisce la propria opposizione al pagamento degli alimenti rivendicati
dall'istante, provvedendo egli stesso al mantenimento dei figli N__________ e M__________;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa
essergli
riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG 1, Basilea/
Ginevra/Monaco 1998, n. 115 ad art. 80; DTF 113 III 9);
che, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, l'esecuzione
promossa dallo CO 1 è intesa al recupero di quanto anticipato per contributi in
favore della figlia J__________ e non per gli altri figli;
che
a fronte di un valido titolo esecutivo, quale è indubbiamente la sentenza 26 febbraio
2003.
del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, le uniche eccezioni
proponibili dall'escusso sono quelle enumerate all'art. 81 cpv. 1 LEF secondo
il quale il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione, a meno
che l'escusso non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la
sentenza, che il termine di pagamento è stato prorogato o che il credito è
prescritto, eccezioni che questi non ha neppure allegato;
che,
in concreto, il ricorrente non contesta il carattere esecutivo della sentenza
26.
febbraio 2003 emessa dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna né la
validità delle cessioni di credito sottoscritte da S__________ il 6 ottobre 2004
e il 31 maggio 2006, ma si limita a ribadire la propria opposizione al pagamento
di alimenti per i figli che vivono presso di lui;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv.
1.
CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante che non ha
formulato osservazioni al ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 1° dicembre 2006 di RI 1è respinto.
2. Gli
oneri processuali, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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