16.2007.19
diritto di essere sentito - ritiro della citazione dopo l'udienza - ordine di trattenuta della corrispondenza non comporta la proroga del termine di 7 giorni di giacenza della raccomandata
12 marzo 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2007.19
Data decisione, Autorità:
12.03.2007, CCC
Titolo:
diritto di essere sentito - ritiro della citazione dopo l'udienza - ordine di trattenuta della corrispondenza non comporta la proroga del termine di 7 giorni di giacenza della raccomandata
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 124 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2007.19
Lugano
12 marzo 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20
febbraio 2007 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 14 febbraio 2007 dal
Giudice di pace del circolo di Balerna nella procedura sommaria in materia di
rigetto dell'opposizione (inc. n. 46) promossa con istanza 16 gennaio 2007 dal
CO 1
(rappresentato
dal MRA 1;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 16 gennaio 2007 il
Comune di CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Balerna il rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF
di Mendrisio notificatogli per l'incasso di fr. 1321.45 oltre accessori,
corrispondenti all'imposta comunale 2004;
Considerandi
che
il 31 gennaio 2007 il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza del 13
febbraio 2007, alla quale il convenuto non è comparso;
che
con sentenza 14 febbraio 2007 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale
il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che
con ricorso per cassazione del 20 febbraio 2007 RI 1 è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione
dell'art. 327 lett. e ed f CPC;
che
il ricorrente si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere
sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio, la citazione
essendogli pervenuta il 19 febbraio 2007 quando l'udienza aveva già avuto
luogo;
che
giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far
valere le proprie ragioni;
che,
in concreto, con ordinanza 31 gennaio 2007, spedita per invio raccomandato lo stesso
giorno, il Giudice di pace ha convocato le parti all'udienza di contraddittorio
del 13 febbraio 2007;
che
quand'anche il ricorrente abbia ritirato il plico solo il 19 febbraio 2007 ciò
non è decisivo;
che,
infatti, contrariamente a quanto egli pretende, l'ordine dato all'ufficio
postale di trattenere la sua corrispondenza sino al 20 febbraio 2007 non influisce
sulla notifica degli atti giudiziari (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 e 10 ad art. 124; Appendice
2000/2004, n. 19 ad art. 124);
che
un invio giudiziario mediante raccomandata si ritiene notificato al momento
della consegna al suo destinatario oppure, se ciò non avviene, il settimo e
ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa
con riferimenti);
che
quindi il ricorrente non può dolersi di una violazione del suo diritto di
essente sentito, l'assenza all'udienza di contraddittorio dovendo essergli addebitata;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si
prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili
alla parte istante, alla quale il ricorso non è stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 febbraio 2007 di RI
1 è respinto.
2. Non
si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti
dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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