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Decisione

16.2007.19

diritto di essere sentito - ritiro della citazione dopo l'udienza - ordine di trattenuta della corrispondenza non comporta la proroga del termine di 7 giorni di giacenza della raccomandata

12 marzo 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2007.19

Data decisione, Autorità:

12.03.2007, CCC

Titolo:

diritto di essere sentito - ritiro della citazione dopo l'udienza - ordine di trattenuta della corrispondenza non comporta la proroga del termine di 7 giorni di giacenza della raccomandata

DIRITTO DI ESSERE SENTITO

NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE

art. 124 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

art. 327 let. e CPC-TI

Incarto n.

16.2007.19

Lugano

12 marzo 2007/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20

febbraio 2007 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 14 febbraio 2007 dal

Giudice di pace del circolo di Balerna nella procedura sommaria in materia di

rigetto dell'opposizione (inc. n. 46) promossa con istanza 16 gennaio 2007 dal

CO 1

(rappresentato

dal MRA 1;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 16 gennaio 2007 il

Comune di CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Balerna il rigetto

in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF

di Mendrisio notificatogli per l'incasso di fr. 1321.45 oltre accessori,

corrispondenti all'imposta comunale 2004;

Considerandi

che

il 31 gennaio 2007 il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza del 13

febbraio 2007, alla quale il convenuto non è comparso;

che

con sentenza 14 febbraio 2007 il Giudice di pace, accertata la presenza di un

valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale

il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che

con ricorso per cassazione del 20 febbraio 2007 RI 1 è insorto contro il

predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione

dell'art. 327 lett. e ed f CPC;

che

il ricorrente si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere

sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio, la citazione

essendogli pervenuta il 19 febbraio 2007 quando l'udienza aveva già avuto

luogo;

che

giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto

di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice

di pace può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far

valere le proprie ragioni;

che,

in concreto, con ordinanza 31 gennaio 2007, spedita per invio raccomandato lo stesso

giorno, il Giudice di pace ha convocato le parti all'udienza di contraddittorio

del 13 febbraio 2007;

che

quand'anche il ricorrente abbia ritirato il plico solo il 19 febbraio 2007 ciò

non è decisivo;

che,

infatti, contrariamente a quanto egli pretende, l'ordine dato all'ufficio

postale di trattenere la sua corrispondenza sino al 20 febbraio 2007 non influisce

sulla notifica degli atti giudiziari (Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 e 10 ad art. 124; Appendice

2000/2004, n. 19 ad art. 124);

che

un invio giudiziario mediante raccomandata si ritiene notificato al momento

della consegna al suo destinatario oppure, se ciò non avviene, il settimo e

ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa

con riferimenti);

che

quindi il ricorrente non può dolersi di una violazione del suo diritto di

essente sentito, l'assenza all'udienza di contraddittorio dovendo essergli addebitata;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che

in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si

prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili

alla parte istante, alla quale il ricorso non è stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 febbraio 2007 di RI

1 è respinto.

2. Non

si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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