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Decisione

16.2007.3

ricevibilità del ricorso per cassazione - ricorso nullo

30 gennaio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2007.3

Data decisione, Autorità:

30.01.2007, CCC

Titolo:

ricevibilità del ricorso per cassazione - ricorso nullo

RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE

art. 313bis CPC-TI

art. 329 cpv. 2 CPC-TI

1

Incarto n.

16.2007.3

Lugano

30 gennaio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 4/12

dicembre 2006 presentato da

RI 1

(rappresentata dal padre RI 1, )

contro la sentenza emessa il 27 novembre 2006 dal

Giudice di pace del circolo di Onsernone nella causa civile inappellabile

(inc. n. 03/2006) promossa con istanza 2 ottobre 2006 dal

CO 1

(rappresentato dal Municipio);

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

Considerandi

che con

istanza 2 ottobre 2006 il CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del

Circolo di Onsernone per ottenere il pagamento di fr. 925.– oltre accessori, così

come il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF

di Locarno, rivendicati a saldo della fattura emessa il 24 giugno 2004 per i lavori

di posa di una nuova condotta dell'acqua potabile per l'allacciamento alla sua

proprietà;

che alle

udienze del 24 ottobre e 7 novembre 2006, indette per la discussione, la

convenuta non è comparsa ed è rimasta preclusa;

che con

sentenza 27 novembre 2006 il Giudice di pace ha accolto l'istanza ammettendo il

fondamento della pretesa dell'istante sulla base della documentazione agli atti;

che con

scritti 4 e 21 dicembre 2006 RI 1, rappresentata dal padre __________, è insorta

contro il predetto giudizio;

che

giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato

valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il

motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

che

nel caso concreto il contenuto degli scritti 4 e 21 dicembre 2006 della

ricorrente, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato

come ricorso per cassazione;

che,

infatti, la ricorrente invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla

decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori

(risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si

limita a contestare l'operato dell'ente pubblico,;

che

in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato,

questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti

per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che

in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si

prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla

parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi

in applicazione

dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso 4/21 dicembre 2006 di RI 1 è nullo.

2. Non si

prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Onsernone.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause di

carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000

franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del

lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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