16.2007.3
ricevibilità del ricorso per cassazione - ricorso nullo
30 gennaio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2007.3
Data decisione, Autorità:
30.01.2007, CCC
Titolo:
ricevibilità del ricorso per cassazione - ricorso nullo
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
1
Incarto n.
16.2007.3
Lugano
30 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 4/12
dicembre 2006 presentato da
RI 1
(rappresentata dal padre RI 1, )
contro la sentenza emessa il 27 novembre 2006 dal
Giudice di pace del circolo di Onsernone nella causa civile inappellabile
(inc. n. 03/2006) promossa con istanza 2 ottobre 2006 dal
CO 1
(rappresentato dal Municipio);
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Considerandi
che con
istanza 2 ottobre 2006 il CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del
Circolo di Onsernone per ottenere il pagamento di fr. 925.– oltre accessori, così
come il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF
di Locarno, rivendicati a saldo della fattura emessa il 24 giugno 2004 per i lavori
di posa di una nuova condotta dell'acqua potabile per l'allacciamento alla sua
proprietà;
che alle
udienze del 24 ottobre e 7 novembre 2006, indette per la discussione, la
convenuta non è comparsa ed è rimasta preclusa;
che con
sentenza 27 novembre 2006 il Giudice di pace ha accolto l'istanza ammettendo il
fondamento della pretesa dell'istante sulla base della documentazione agli atti;
che con
scritti 4 e 21 dicembre 2006 RI 1, rappresentata dal padre __________, è insorta
contro il predetto giudizio;
che
giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto degli scritti 4 e 21 dicembre 2006 della
ricorrente, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato
come ricorso per cassazione;
che,
infatti, la ricorrente invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla
decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori
(risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si
limita a contestare l'operato dell'ente pubblico,;
che
in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato,
questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti
per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si
prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla
parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi
in applicazione
dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 4/21 dicembre 2006 di RI 1 è nullo.
2. Non si
prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Onsernone.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause di
carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000
franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del
lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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