16.2007.31
rigetto definitivo per imposte - ritiro esecuzione da parte del creditore - stralcio del ricorso - parte soccombente
23 maggio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2007.31
Data decisione, Autorità:
23.05.2007, CCC
Titolo:
rigetto definitivo per imposte - ritiro esecuzione da parte del creditore - stralcio del ricorso - parte soccombente
STRALCIO PER RITIRO DELL'ESECUZIONE
Incarto n.
16.2007.31
Lugano
23 maggio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15
aprile 2007 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 26 marzo 2007 dal
Giudice di pace del circolo di Carona nella procedura sommaria di rigetto
dell'opposizione (inc. n. S05-225) promossa con istanza 24 agosto 2005 dallo
CO 1
(rappresentato RA
1 ;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 24 agosto 2005 lo CO 1 ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di
Lugano notificatole per l'incasso di fr. 1692.75 oltre accessori, rivendicati a
saldo delle imposte cantonali 1995/96/97/98/99/2000 e agli interessi di
ritardo, dovute sulla base delle decisioni di riparto dell'imposta tra coniugi;
che
all'udienza del 22 settembre 2005 la convenuta ha concluso per il rigetto dell'istanza;
che
con sentenza 26 marzo 2007 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto
l'istanza;
che
con ricorso per cassazione del 15 aprile 2007 RI 1 è insorta contro la predetta
sentenza postulandone l'annullamento;
che
il 21 maggio 2007 lo CO 1 ha comunicato a questa Camera di aver ritirato l'esecuzione
in oggetto, donde la decadenza del ricorso;
che
decadendo l'esecuzione, sia l'istanza di rigetto dell'opposizione che il
ricorso proposto dalla convenuta diventano privi d'oggetto;
che, di
regola, chi rende la procedura priva d'oggetto risulta soccombente ai fini del
giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 consid. 3a), salvo nell'evenienza
in cui le parti ne concordino un diverso riparto e ne diano comunicazione, ciò
che non è il caso in concreto.
Per
questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
decreta: I. Il
ricorso per cassazione 15 aprile 2007 di RI 1 è divenuto privo d'oggetto ed è
stralciato dai ruoli.
Considerandi
II. La
sentenza 26 marzo 2007 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e
modificata come segue:
1.
L'istanza è dichiarata priva d'oggetto.
2.
Invariato
3.
La tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico dell'istante che rifonderà
alla convenuta fr. 80.– di indennità.
III. Gli
oneri processuali, per complessivi fr. 100.–, già anticipati dalla ricorrente,
sono posti a carico dello CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 80.– a
titolo di indennità.
IV. Intimazione
a:
- ;
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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