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Decisione

16.2007.31

rigetto definitivo per imposte - ritiro esecuzione da parte del creditore - stralcio del ricorso - parte soccombente

23 maggio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2007.31

Data decisione, Autorità:

23.05.2007, CCC

Titolo:

rigetto definitivo per imposte - ritiro esecuzione da parte del creditore - stralcio del ricorso - parte soccombente

STRALCIO PER RITIRO DELL'ESECUZIONE

Incarto n.

16.2007.31

Lugano

23 maggio

2007/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15

aprile 2007 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 26 marzo 2007 dal

Giudice di pace del circolo di Carona nella procedura sommaria di rigetto

dell'opposizione (inc. n. S05-225) promossa con istanza 24 agosto 2005 dallo

CO 1

(rappresentato RA

1 ;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 24 agosto 2005 lo CO 1 ha chiesto il rigetto in via

definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di

Lugano notificatole per l'incasso di fr. 1692.75 oltre accessori, rivendicati a

saldo delle imposte cantonali 1995/96/97/98/99/2000 e agli interessi di

ritardo, dovute sulla base delle decisioni di riparto dell'imposta tra coniugi;

che

all'udienza del 22 settembre 2005 la convenuta ha concluso per il rigetto dell'istanza;

che

con sentenza 26 marzo 2007 il Giudice di pace, accertata la presenza di un

valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto

l'istanza;

che

con ricorso per cassazione del 15 aprile 2007 RI 1 è insorta contro la predetta

sentenza postulandone l'annullamento;

che

il 21 maggio 2007 lo CO 1 ha comunicato a questa Camera di aver ritirato l'esecuzione

in oggetto, donde la decadenza del ricorso;

che

decadendo l'esecuzione, sia l'istanza di rigetto dell'opposizione che il

ricorso proposto dalla convenuta diventano privi d'oggetto;

che, di

regola, chi rende la procedura priva d'oggetto risulta soccombente ai fini del

giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 consid. 3a), salvo nell'evenienza

in cui le parti ne concordino un diverso riparto e ne diano comunicazione, ciò

che non è il caso in concreto.

Per

questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

decreta: I. Il

ricorso per cassazione 15 aprile 2007 di RI 1 è divenuto privo d'oggetto ed è

stralciato dai ruoli.

Considerandi

II. La

sentenza 26 marzo 2007 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e

modificata come segue:

1.

L'istanza è dichiarata priva d'oggetto.

2.

Invariato

3.

La tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico dell'istante che rifonderà

alla convenuta fr. 80.– di indennità.

III. Gli

oneri processuali, per complessivi fr. 100.–, già anticipati dalla ricorrente,

sono posti a carico dello CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 80.– a

titolo di indennità.

IV. Intimazione

a:

- ;

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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